AS 2011 2659
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 25 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 2
2 Il Dipartimento può autorizzare l’Ufficio federale a:
a. definire i casi di rigore in cui gli importi stabiliti in applicazione del capo- verso 1 lettera a possono essere ecceduti; b. fissare limiti alla copertura assicurativa di mezzi ausiliari specifici; c. allestire un elenco dei modelli di mezzi ausiliari rispondenti ai requisiti dell’assicurazione.
Art. 24 cpv. 1
1 Il Dipartimento emana prescrizioni sul riconoscimento conformemente all’arti-
colo 26bis capoverso 2 LAI. L’Ufficio federale può tenere un elenco degli agenti esecutori riconosciuti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 831.201
2011-0931 2659
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2011
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