AS 2011 3521
Ordinanza del DFI concernente il divieto d'importare e d'immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall'Egitto
Ordinanza del DFI concernente il divieto d’importare e d’immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall’Egitto
del 13 luglio 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 33 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari, ordina:
Art. 1 Divieto d’importare L’importazione e l’immissione sul mercato dei germogli, semi e legumi destinati all’alimentazione umana provenienti dall’Egitto elencati nell’allegato sono vietate.
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 14 luglio 2011 con effetto sino al 31 ottobre 2011.2
13 luglio 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter
RS 817.041.1 1 RS 817.0 2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 13 lug. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2011-1455 3521
Divieto d’importare e d’immettere sul mercato determinati germogli, RU 2011 semi e legumi provenienti dall’Egitto. O del DFI
Allegato (art. 1)
Merci interessate dal divieto
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
ex 0709.9099 Germogli di rucola ex 0709.9099 Germogli di barbabietola, germogli di ravanello
0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o
spezzati ex 0709.9099 Germogli di soia
1201.00 Fave di soia, anche frantumate
1209.10 Semi di barbabietole da zucchero
1209.2100 Semi di erba medica
1209.9100 Semi di ortaggi
1207.50 Semi di senape
1207.99 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
0910.9900 Semi di fieno greco
ex 0709.9099 Germogli di erba medica