AS 2011 3619
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Ghana concernente il traffico aereo di linea (con all.)
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Ghana concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 30 agosto 2010 Applicato temporaneamente dal 30 agosto 2010
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Ghana (di seguito chiamati «Parti»): animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei sul mercato; animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali; riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica; animate dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pub- blico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi inno- vativi e concorrenziali; animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compro- mettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull’esercizio di servizi aerei e minano la fiducia pubblica nella sicurezza dell’aviazione civile; e in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni 1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e
RS 0.748.127.193.63
1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3619).
2 RS 0.748.0
2010-2091 3619
Traffico aereo di linea. Acc. con il Ghana RU 2011
ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli arti- coli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti; b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio fede- rale dell’aviazione civile, per il Ghana, il Ministro competente per l’avia- zione civile, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità; c. la locuzione «imprese di trasporti aerei designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti; d. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combina- zione fra loro; e. le espressioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di tra- sporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il significato attribuito loro dall’articolo 96 della Convenzione; f. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione; g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimu- nerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali. 2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.
Art. 2 Concessione di diritti 1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’istituzione di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Alle- gato. Detti servizi e linee sono di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono: a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. di altri diritti stabiliti nel presente Accordo. 3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto d’imbarcare dietro rimunerazione, sul territorio dell’altra Parte, pas- seggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
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4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facili- tare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.
Art. 3 Esercizio dei diritti
1. Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per
l’approntamento dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo. 2. Ciascuna Parte permette a ogni impresa designata di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali, le frequenze e le capacità dei servizi aerei inter- nazionali offerti sul mercato. In virtù di questo diritto, nessuna Parte limita unilate- ralmente il volume del traffico, le frequenze, il numero dei luoghi di destinazione o la regolarità delle prestazioni, oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, opera- tive o ambientali, a condizioni analoghe e conformi all’articolo 15 della Conven- zione.
Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immi- grazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte mentre le persone e le cose si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire le sue imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionate nel pre- sente articolo.
Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti. 2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di una simile designazione accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.
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3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino di essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure imporre le condizioni che ritiene necessarie per l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se detta Parte non ha la prova che le imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territo- rio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato da detta Parte. 5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servi- zio convenuto.
Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente
l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condi- zioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se: a. non ha la prova che le suddette imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla suddetta Parte; oppure b. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i rego- lamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure se c. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
2. Sempre che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l’imposizione
delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo potranno essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte.
Art. 7 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il comples- so dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aero- mobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 19704, della Convenzione per la repres- sione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2
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23 settembre 19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, concluso a Mon- treal il 24 febbraio 19886 e di ogni altra convenzione e di ogni altro protocollo relativo alla sicurezza dell’aviazione civile al quale le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aero- porti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale e designate come Allegati alla Convenzione, nonché alle relative proce- dure raccomandate, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si confor- mino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni, contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano appli- cati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle scorte di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli misure di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili, oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei
loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate per porre fine con rapidità e certezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente. 6. Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra deroghi alle disposizioni di sicurezza del presente articolo, le autorità aeronautiche di tale Parte possono chiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di una tale domanda, è dato un motivo per differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o per imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provve- dimenti unilaterali prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.
5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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Art. 8 Sicurezza tecnica 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. 2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti come validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.
3. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni sulle norme di
sicurezza applicate dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, all’equipaggio, agli aeromobili o al loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.
4. Se dopo siffatte consultazioni una Parte constata che l’altra non mantiene né
applica efficacemente gli standard di sicurezza di cui al paragrafo 3 del presente articolo e corrispondenti in quel momento alle esigenze stabilite nella Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere agli standard dell’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale sono notificati all’altra Parte. L’altra Parte deve adottare entro il periodo concordato adeguate misure per rimediarvi. 5. Inoltre, in virtù dell’articolo 16 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da un’impresa di una Parte, oppure a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti competenti dell’altra Parte, a condizione che l’ispe- zione non causi ritardi indebiti all’esercizio dell’aeromobile. A prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 33 della Convenzione, l’ispezione deve servire ad appu- rare la validità dei documenti necessari e delle licenze degli equipaggi e a garantire che le attrezzature dell’aeromobile e il relativo stato corrispondono in quel dato momento agli standard previsti dalla Convenzione. 6. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o di modificare immediatamente l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa o di imprese dell’altra Parte se sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo. 7. Tutte le misure adottate in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo sono abrogate appena non sussistono più le ragioni di tali misure.
Art. 9 Esenzione da dazi e tasse 1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate ali- mentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esen- tati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.
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2. Fatti salvi gli emolumenti per servizi resi, sono inoltre esentati da questi diritti e tasse: a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte; b. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali; c. i carburanti e i lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate di una Parte, an- che se tali provviste sono utilizzate dagli aeromobili in volo sopra il terri- torio della Parte dove sono state imbarcate; d. i documenti necessari alle imprese designate, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che simile materiale e simili attrez- zature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci. 3. Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.
4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le
imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento nel territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il presupposto è che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.
Art. 10 Tasse di utilizzazione 1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia. 2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali. 3. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti
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entro un termine ragionevole su proposte intese a modificare le tasse di utilizza- zione, affinché gli stessi possano notificare il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.
Art. 11 Attività commerciali 1. Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate. Queste rappresentanze devono essere istituite con- formemente alle leggi e ai regolamenti della Parte in questione e possono compren- dere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto. 2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte funzionino in modo adeguato. 3. In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in valuta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati. 4. Le imprese designate di ciascuna Parte possono concludere con le imprese desi- gnate di ciascuna Parte, oppure con imprese di trasporto aereo di uno Stato terzo, accordi di cooperazione, come accordi di prenotazione di capacità («blocked- space»), accordi di ripartizione di codici («code-sharing») o altri accordi commer- ciali, a condizione che tali imprese dispongano delle corrispondenti autorizzazioni d’esercizio.
Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel suo Paese le eccedenze realizzate sugli introiti in proporzioni ragionevoli rispetto al trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. I trasferimenti avvengono conformemente alle vigenti prescrizioni in materia di operazioni con divise estere. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.
Art. 13 Tariffe 1. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali proposte conformemente al presente Accordo siano comunicate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche. 2. Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a: a. impedire prezzi o pratiche discriminanti iniqui; b. proteggere i consumatori da prezzi esageratamente elevati o restrittivi otte- nuti con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
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c. proteggere le imprese da prezzi mantenuti artificialmente bassi grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti. 3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata dalle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può domandare consultazioni e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dal ricevimento della domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa rimane in vigore.
Art. 14 Approvazione degli orari 1. Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica anche alle successive modifiche di orario. 2. Per i voli supplementari che vogliono esercitare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.
Art. 15 Statistiche Le autorità aeronautiche delle Parti si trasmettono, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.
Art. 16 Consultazioni Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attua- zione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffatte consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, iniziano il più presto possibile, al più tardi però entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diver- samente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.
Art. 17 Composizione delle controversie
1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non viene composta
mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale. 2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri cooptano un presi- dente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo
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arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3. Ciascuna Parte si assume i costi dell’arbitro da essa designato e del personale supplementare messo a disposizione. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure, stabilisce il luogo dei negoziati e decide in merito alla suddivisione delle altre spese. 4. Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.
Art. 18 Modifiche 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è convenuta tra le Parti, è applicata provvisoria- mente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali. 2. Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute diretta- mente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provviso- riamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al
traffico aereo che vincoli ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
Art. 19 Denuncia 1. Ciascuna Parte può notificare per scritto in ogni momento all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo. Una simile notifica va inviata simulta- neamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. 2. La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario; dev’essere trascorso un termine di dodici (12) mesi dal ricevimento della notifica. Può tuttavia essere revocata di comune intesa prima che scada detto termine. 3. Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la denuncia si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internaziona- le ne ha ricevuto comunicazione.
Art. 20 Deposito Il presente accordo e le successive modifiche sono depositati presso l’Organiz- zazione dell’aviazione civile internazionale.
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Art. 21 Entrata in vigore Il presente Accordo si applica provvisoriamente dal giorno della sua firma e sospen- de l’applicazione dell’Accordo del 17 maggio 19617 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana concernente l’allestimento e l’esercizio dei servizi aerei tra i loro singoli territori e oltre. Esso entra in vigore appena le Parti si sono notifi- cate l’un l’altra l’adempimento delle loro formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, è abrogato l’Accordo tra le Parti del 17 maggio 1961 concernente l’allestimento e l’esercizio dei servizi aerei tra i loro singoli territori e oltre.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 30 agosto 2010, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpreta- zione o di applicazione del presente Accordo, prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Ghana: Peter Müller Alhaji Mohammed Mumuni
7 RU 1963 1087
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Allegato
Tavole delle linee A. Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei: Da punti in Svizzera attraverso punti di scalo intermedi verso ogni punto in Ghana e punti al di là.*
Linee sulle quali le imprese designate dal Ghana possono esercitare servizi aerei: Da punti in Ghana attraverso punti di scalo intermedi verso ogni punto in Svizzera e punti al di là.* * I diritti di traffico in 5a libertà sottostanno all’approvazione delle autorità aeronautiche.
Note: Le imprese designate possono, per quanto concerne ogni volo o tutti i voli e a loro piacimento:
1. eseguire voli in una direzione o in entrambe;
2. combinare diversi numeri di volo per la stessa operazione;
3. servire punti di scalo intermedio e punti al di là, nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;
4. omettere scali in qualsiasi punto;
5. in tutti i punti sulle linee indicate, trasferire traffico tra i propri aeromobili.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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