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AS 2011 4637

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali)

Modifica dell’11 dicembre 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20071, decreta:

I

1. Il libro quarto del Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 647 cpv. 1 e 1bis

1 I comproprietari possono convenire un regolamento per l’uso e l’am-

ministrazione derogante alle disposizioni legali e prevedervi la facoltà di modificarlo a maggioranza di tutti i comproprietari. 1bis La modifica delle disposizioni del regolamento concernenti l’attri- buzione di diritti d’uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei com- proprietari direttamente interessati.

Art. 649a, titolo marginale e cpv. 2 8. Vincolatività 2 Se concernono quote di comproprietà d’un fondo, possono essere di norme e decisioni e menzionati nel registro fondiario. menzione nel registro fondiario

Art. 650 cpv. 2

2 La divisione può essere differita fino a 50 anni mediante conven-

zione; se concerne un fondo, la convenzione richiede per la sua vali- dità l’atto pubblico e può essere annotata nel registro fondiario.

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Art. 655, titolo marginale e cpv. 3 A. Oggetto 3 La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario I. Fondi come diritto per sé stante e permanente se:

1. non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusi-

vamente a favore di una determinata persona; e

2. è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato.

Art. 655a II. Proprietà 1 Un fondo può essere connesso a un altro fondo in modo che il pro- dipendente prietario del fondo principale sia anche proprietario del fondo ad esso connesso. Quest’ultimo segue la sorte del fondo principale e non può essere alienato, costituito in pegno o gravato di un altro diritto reale separatamente.

2 Se i fondi sono connessi per un fine durevole, il diritto di prelazione

legale dei comproprietari e il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà non possono essere fatti valere.

Art. 666a D. Misure 1 Se la persona iscritta nel registro fondiario quale proprietario non è giudiziarie I. Proprietario identificabile o se il suo domicilio o il nome o il domicilio di uno o irreperibile più dei suoi eredi è sconosciuto, il giudice può, su richiesta, ordinare le misure necessarie.

2 Il giudice può in particolare nominare un rappresentante. Su richie-

sta, stabilisce l’estensione del potere di rappresentanza. Se il giudice non dispone altrimenti, il rappresentante si limita a interventi conser- vativi.

3 Le misure possono essere chieste:

1. da chiunque abbia un interesse degno di protezione;

2. dall’ufficio del registro fondiario del luogo di situazione del

fondo.

4 Le misure non comportano interruzione del termine di prescrizione

acquisitiva straordinaria.

Art. 666b II. Soggetti Se una persona giuridica o un altro soggetto giuridico iscritti nel regi- giuridici privi degli organi stro fondiario quali proprietari non dispongono più degli organi pre- prescritti scritti, chiunque abbia un interesse degno di protezione o l’ufficio del registro fondiario del luogo di situazione del fondo può chiedere al giudice di ordinare le misure necessarie riguardo al fondo.

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Art. 676, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 1 e 3

1 Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui ser-

vono fanno parte dell’impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria.

3 La servitù nasce con la costruzione della condotta se questa è ricono-

scibile esteriormente. In caso contrario essa nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.

Art. 679, titolo marginale e cpv. 2 V. Respon- 2 Qualora una costruzione o un’istallazione privi un fondo vicino di sabilità del proprietario determinate qualità, le pretese di cui al capoverso 1 sussistono soltanto 1. In caso di se all’atto dell’edificazione della costruzione o dell’installazione non eccesso nell’esercizio sono state osservate le norme allora vigenti. del diritto di proprietà

Art. 679a

2. In caso Se, nell’ambito della gestione legittima di un fondo, segnatamente

di gestione legittima del procedendo a una costruzione, il proprietario causa temporaneamente fondo a un vicino inconvenienti eccessivi e inevitabili che gli arrecano un danno, il vicino può esigere dal proprietario soltanto il risarcimento del danno.

Art. 684, titolo marginale e cpv. 2 III. Rapporti di 2 Sono vietati in particolare l’inquinamento dell’aria, i cattivi odori, i vicinato

1. Eccessi

rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insola- pregiudizievoli zione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustifi- cati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall’uso locale.

Art. 691, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 1 e 3

1 Ogni proprietario è tenuto, dietro piena indennità, a tollerare nel suo

fondo le linee e condutture destinate all’allacciamento di un altro fondo, se l’allacciamento non può essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive.

3 Su richiesta dell’avente diritto o del proprietario gravato, tali con-

dotte sono iscritte come servitù nel registro fondiario a spese dell’avente diritto. Il diritto di condotta è opponibile all’acquirente di buona fede anche senza iscrizione.

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Art. 712e, titolo marginale e cpv. 1 II. Delimitazione 1 L’atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e e quote di valore indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell’immobile o del diritto di superficie.

Art. 712f cpv. 3 e 4

3 Ogni comproprietario può chiedere lo scioglimento se l’edificio:

1. perisce per più della metà del suo valore e la ricostruzione

comporterebbe per lui un onere difficilmente sopportabile; o

2. è suddiviso in proprietà per piani da oltre 50 anni e, a causa

del cattivo stato della costruzione, non può più essere utiliz- zato conformemente alla sua destinazione.

4 I comproprietari che intendono continuare la comunione possono

evitare lo scioglimento tacitando gli altri.

Art. 712g cpv. 4

4 La modifica dell’attribuzione per regolamento di diritti d’uso preclu-

sivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente inte- ressati.

Art. 730 cpv. 2

2 Un obbligo di fare può essere connesso a una servitù prediale sol-

tanto a titolo accessorio. Vincola l’acquirente del fondo dominante o del fondo serviente soltanto se risulta dall’iscrizione nel registro fondiario.

Art. 732 2. Negozio 1 Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede giuridico per la sua validità l’atto pubblico.

2 Qualora l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il

luogo d’esercizio dev’essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente pre- cisione nell’attestazione del titolo giuridico.

Art. 740a 5. Più aventi 1 Se più aventi diritto sono partecipi di un’installazione comune in diritto virtù della medesima servitù, sono applicabili per analogia le norme concernenti la comproprietà, salvo diversa convenzione.

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2 Il diritto di uscire dalla comunione rinunciando alla servitù può

essere escluso per 30 anni al massimo mediante una convenzione stipulata nella forma prescritta per il contratto di costituzione della servitù. Tale convenzione può essere annotata nel registro fondiario.

Art. 741 cpv. 2

2 Se le opere servono anche gli interessi del fondo serviente, la manu-

tenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi. Una diversa convenzione vincola l’acquirente del fondo dominante o del fondo serviente se risulta dai documenti giustificativi del registro fon- diario.

Art. 742, titolo marginale e cpv. 3 III. Spostamento 3 Abrogato della servitù

Art. 743 IV. Divisione 1 Se il fondo dominante o serviente è diviso, la servitù sussiste su tutte del fondo le sue parti.

2 Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che l’eser-

cizio della servitù è limitato a talune parti, la servitù è cancellata rela- tivamente alle parti non interessate.

3 La procedura di aggiornamento è retta dalle disposizioni concernenti

la cancellazione e la modifica delle iscrizioni nel registro fondiario.

Art. 744 Abrogato

Art. 779a II. Negozio 1 Il negozio giuridico di costituzione di un diritto di superficie richiede giuridico per la sua validità l’atto pubblico.

2 Se devono essere annotati nel registro fondiario, anche il canone del

diritto di superficie e le eventuali altre disposizioni contrattuali richie- dono per la loro validità l’atto pubblico.

Art. 779b, titolo marginale e cpv. 2 III. Effetti, 2 Se le parti lo convengono, altre disposizioni contrattuali possono estensione e annotazione essere annotate nel registro fondiario.

Art. 779e Abrogato

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Art. 781a F. Misure Ai titolari di una servitù iscritti nel registro fondiario si applicano per giudiziarie analogia le disposizioni concernenti le misure giudiziarie in caso di proprietario irreperibile o in caso di persona giuridica o altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti.

Art. 782 cpv. 3

3 Fatti salvi gli oneri di diritto pubblico, l’onere fondiario può consi-

stere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.

Art. 784 2. Oneri di Le disposizioni concernenti le ipoteche legali di diritto cantonale sono diritto pubblico applicabili per analogia alla costituzione degli oneri fondiari di diritto pubblico e ai loro effetti nei confronti dei terzi di buona fede.

Art. 785 Abrogato

Art. 787 cpv. 1, frase introduttiva e n. 1, nonché cpv. 2

1 Il creditore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del

contratto e inoltre:

1. se il fondo gravato è diviso ed egli non accetta il trasferimento

del debito sulle singole parti;

2 Se chiede il riscatto a causa della divisione del fondo, il creditore

deve disdire l’onere fondiario, con preavviso di un anno, entro un mese dal giorno in cui il trasferimento del debito è divenuto definitivo.

Art. 792 cpv. 2

2 Se il fondo è diviso, i proprietari delle singole parti diventano debi-

tori dell’onere. Il debito è trasferito sulle singole parti secondo le disposizioni concernenti la divisione dei fondi gravati da ipoteca.

Art. 793 cpv. 1

1 Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come car-

tella ipotecaria.

Art. 799 cpv. 2

2 Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede

per la sua validità l’atto pubblico.

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Art. 808 cpv. 3 e 4

3 Il creditore può pretendere dal proprietario il rimborso delle relative

spese e ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.

4 Se supera l’importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quat-

tro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.

Art. 810 cpv. 2 e 3

2 Tuttavia il creditore può prendere le misure opportune per togliere o

evitare il deprezzamento. Per le spese incorse a tal fine ha un diritto di pegno sul fondo, senza responsabilità personale del proprietario. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.

3 Se supera l’importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quat-

tro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.

Art. 818 cpv. 1 n. 3

1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore:

3. per tre interessi annuali scaduti all’epoca della dichiarazione

di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli inte- ressi decorsi dall’ultima scadenza; la cartella ipotecaria garan- tisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovu- ti.

Art. 819 4. Garanzia per 1 Se ha sostenuto spese necessarie per la conservazione del fondo le spese di conservazione costituito in pegno, segnatamente pagando i premi di assicurazione dovuti dal proprietario, il creditore pignoratizio ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fon- diario e prevale su ogni altro onere iscritto.

2 Se supera l’importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quat-

tro mesi dal compimento dell’atto in questione, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondia- rio.

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Art. 823 X. Creditore Se un creditore pignoratizio non è identificabile o se il suo domicilio è irreperibile sconosciuto, il giudice, ad istanza del debitore o di altri interessati, può ordinare le misure necessarie nei casi in cui la legge preveda l’in- tervento personale del creditore e occorra decidere d’urgenza.

Art. 836 D. Ipoteche 1 Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione legali I. Di diritto di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo cantonale gravato, tale pegno nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.

2 Scaduti i termini di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di

importo superiore a 1000 franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state iscritte entro quat- tro mesi dall’esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.

3 Sono fatte salve le normative cantonali più restrittive.

Art. 837 II. Di diritto 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale: privato federale

1. Casi 1. il credito del venditore, sopra il fondo venduto;

2. i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di

un’indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione;

3. i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito mate-

riali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impal- cature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprieta- rio, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittua- rio o un altro titolare di diritti sul fondo.

2 Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia

un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all’esecuzione dei lavori.

3 Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di

ipoteca legale di cui al presente articolo.

Art. 839 3. Artigiani e 1 L’ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel regi- imprenditori a. Iscrizione stro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.

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2 L’iscrizione dev’essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal com-

pimento del lavoro.

3 L’iscrizione può farsi soltanto se la somma garantita dall’ipoteca è

riconosciuta dal proprietario o giudizialmente accertata; non può inol- tre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso.

4 Se è incontroverso che il fondo appartiene al patrimonio amministra-

tivo e se il debito del proprietario non deriva da obblighi contrattuali, questi risponde verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti ricono- sciuti o giudizialmente accertati, secondo le disposizioni sulla fideius- sione semplice, purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei quattro mesi dal compimento del lavoro con esplicito richiamo alla fideiussione legale.

5 Nel caso in cui sia controverso se il fondo appartenga al patrimonio

amministrativo, l’artigiano o l’imprenditore può, nei quattro mesi dal compimento del lavoro, chiedere l’iscrizione provvisoria della sua ipo- teca nel registro fondiario.

6 Se è accertato con sentenza che il fondo appartiene al patrimonio

amministrativo, l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca è cancellata. Que- sta è sostituita dalla fideiussione legale, purché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 4. Il termine è considerato osservato con l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca.

Titolo prima dell’art. 842 Capo terzo: Della cartella ipotecaria

Art. 842 A. Disposizioni 1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da generali I. Scopo; pegno immobiliare. relazione con il 2 Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipoteca- credito derivante dal rapporto ria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal fondamentale rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore.

3 Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il

debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamen- tale.

Art. 843 II. Tipi La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale.

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Art. 844 III. Diritti del 1 La posizione giuridica del proprietario della cosa costituita in pegno proprietario che non è personalmente debitore è regolata secondo le norme relative all’ipoteca.

2 Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria compe-

tono anche al proprietario della cosa costituita in pegno.

Art. 845 IV. Alienazione, Per le conseguenze dell’alienazione e della divisione del fondo val- divisione gono le disposizioni relative all’ipoteca.

Art. 846 V. Credito 1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rap- risultante dalla cartella ipoteca- porto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni. ria e convenzioni accessorie 2 La cartella ipotecaria può contenere convenzioni accessorie concer- 1. In genere nenti l’interesse, l’ammortamento del debito e la disdetta nonché altre clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella. È ammesso il rinvio a una convenzione separata.

Art. 847 2. Disdetta 1 Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi.

2 Una tale convenzione non può accordare al creditore un termine di

preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all’ammortamento o agli interessi.

Art. 848 VI. Protezione Il credito risultante dalla cartella ipotecaria e il diritto di pegno sussi- della buona fede stono a norma dell’iscrizione per chiunque in buona fede si sia riferito al registro fondiario.

Art. 849 VII. Eccezioni 1 Il debitore può far valere soltanto le eccezioni risultanti dall’iscri- del debitore zione nel registro fondiario e quelle che gli spettano personalmente contro il creditore procedente nonché, per la cartella ipotecaria docu- mentale, quelle risultanti dal titolo.

2 Le convenzioni che prevedono clausole accessorie relative al credito

risultante dalla cartella ipotecaria sono opponibili all’acquirente di buona fede della stessa soltanto se risultano dal registro fondiario e, per la cartella ipotecaria documentale, anche dal titolo.

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Art. 850 VIII. Procuratore 1 Nell’ambito della costituzione delle cartelle ipotecarie può essere designato un procuratore. Questi è incaricato di fare e ricevere i paga- menti, di ricevere le notificazioni, di accordare gli svincoli del pegno e, in generale, di provvedere con ogni diligenza e imparzialità alla tutela dei diritti dei creditori, del debitore e del proprietario.

2 Il nome del procuratore deve figurare nel registro fondiario e nel

titolo di pegno.

3 Se la procura cessa e gli interessati non riescono ad accordarsi, il

giudice prende le misure necessarie.

Art. 851 IX. Luogo di 1 Salvo diversa convenzione, il debitore deve fare ogni pagamento al pagamento domicilio del creditore.

2 Se il creditore non ha un domicilio conosciuto o ha cambiato domici-

lio a pregiudizio del debitore, questi può liberarsi mediante deposito presso l’autorità competente del proprio domicilio o del domicilio pre- cedente del creditore.

Art. 852 X. Modifica 1 Se il rapporto giuridico è modificato a favore del debitore, segnata- del rapporto giuridico mente mediante un ammortamento parziale, questi può esigere che il creditore acconsenta all’iscrizione della modifica nel registro fondiario.

2 Per la cartella ipotecaria documentale, l’ufficio del registro fondiario

menziona tale modifica anche nel titolo.

3 Senza l’iscrizione nel registro fondiario o la menzione nel titolo, le

modifiche sopravvenute non sono opponibili all’acquirente di buona fede della cartella ipotecaria.

Art. 853 XI. Pagamento Se il debito risultante dalla cartella ipotecaria è integralmente pagato, integrale il debitore può esigere che il creditore:

1. consenta che la cartella ipotecaria registrale gli sia intestata;

2. gli rimetta il titolo della cartella ipotecaria documentale non

invalidato.

Art. 854 XII. Estinzione 1 Se non c’è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di 1. Mancanza pegno, il debitore è libero o di far cancellare l’iscrizione dal registro del creditore fondiario o di lasciarla sussistere.

2 Il debitore può anche reimpiegare la cartella ipotecaria.

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Art. 855 2. Cancellazione La cartella ipotecaria documentale non può essere cancellata dal regi- stro fondiario prima che il titolo sia stato invalidato o giudizialmente annullato.

Art. 856 XIII. Diffida 1 Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, duran- al creditore te i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi.

2 Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini

risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giu- dice ordina:

1. per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto

di pegno dal registro fondiario;

2. per la cartella ipotecaria documentale, l’annullamento della

stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fon- diario.

Art. 857 B. Cartella 1 La cartella ipotecaria registrale nasce con l’iscrizione nel registro ipotecaria registrale fondiario. I. Costituzione 2 È iscritta a nome del creditore o del proprietario del fondo.

Art. 858 II. Trasmissione 1 La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichia- razione scritta del creditore precedente.

2 Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio

soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario.

Art. 859 III. Costituzione 1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscri- in pegno, pignoramento zione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in e usufrutto base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto.

2 Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della

facoltà di disporre nel registro fondiario.

3 L’usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario.

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Art. 860 C. Cartella 1 Per ogni cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondia- ipotecaria documentale rio è rilasciato un titolo. I. Costituzione 2 Come creditori delle cartelle ipotecarie documentali possono essere

1. Iscrizione

designati il portatore o una determinata persona, segnatamente il pro- prietario del fondo.

3 L’iscrizione produce gli effetti della cartella ipotecaria già prima

della confezione del titolo.

Art. 861 2. Titolo di 1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall’uffi- pegno cio del registro fondiario.

2 I titoli sono validi soltanto se firmati dall’ufficiale del registro fon-

diario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma.

3 I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario

soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato.

Art. 862 II. Protezione 1 Il titolo rilasciato in forma regolare come cartella ipotecaria docu- della buona fede mentale fa stato secondo il suo tenore letterale per chiunque vi si sia riferito in buona fede.

2 Se il tenore letterale non corrisponde all’iscrizione o l’iscrizione non

è stata eseguita, fa stato il registro fondiario.

3 Chi ha acquistato il titolo in buona fede ha tuttavia diritto al risarci-

mento dei danni secondo le norme concernenti il registro fondiario.

Art. 863 III. Diritti del 1 Il credito risultante da una cartella ipotecaria documentale non può creditore

1. Esercizio

essere alienato, dato in pegno o in qualsiasi modo negoziato se non con il possesso del titolo.

2 Rimane salvo il diritto di far valere il credito nei casi in cui il titolo

sia stato annullato o non sia ancora stato rilasciato.

Art. 864 2. Trasmissione 1 Per la trasmissione del credito risultante da una cartella ipotecaria documentale occorre la consegna del titolo all’acquirente.

2 Se il titolo è nominativo, occorre inoltre la menzione della trasmis-

sione sul titolo, con l’indicazione dell’acquirente.

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Art. 865 IV. Annulla- 1 Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza inten- mento zione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.

2 L’annullamento avviene secondo le norme concernenti l’ammorta-

mento dei titoli al portatore previa diffida a produrre il titolo entro sei mesi.

3 Il debitore può, nello stesso modo, chiedere l’annullamento di un

titolo pagato che è stato smarrito.

Art. 866–874 Abrogati

Art. 876–883 Abrogati

Art. 955, titolo marginale III. Responsa- bilità

Art. 956 IV. Vigilanza 1 La gestione degli uffici del registro fondiario sottostà alla vigilanza amministrativa amministrativa dei Cantoni.

2 La Confederazione esercita l’alta vigilanza.

Art. 956a V. Tutela 1 Le decisioni dell’ufficio del registro fondiario sono impugnabili con giurisdizionale

1. Diritto di

ricorso all’autorità designata dal Cantone; è considerato decisione ricorso anche l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione ufficiale.

2 Ha diritto di interporre ricorso:

1. chiunque è particolarmente toccato da una decisione dell’uffi-

cio del registro fondiario e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa;

2. l’autorità cantonale di vigilanza amministrativa, in quanto il

diritto cantonale le accordi tale diritto;

3. l’autorità federale di alta vigilanza.

3 Contro l’avvenuta iscrizione, modifica o cancellazione di diritti reali

o annotazioni nel libro mastro non può essere interposto ricorso.

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Art. 956b

2. Procedura 1 Il termine di ricorso alle autorità cantonali è di 30 giorni.

di ricorso

2 Contro l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione

ufficiale può essere interposto ricorso in ogni tempo.

Art. 957 Abrogato

Art. 962 II. Menzioni 1 L’ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far 1. Di restrizioni menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di di diritto pubblico della cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevol- proprietà mente l’uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevol- mente al proprietario un obbligo inerente al fondo.

2 Se la restrizione della proprietà decade, l’ente pubblico o il titolare di

un compito pubblico deve chiedere la cancellazione della relativa menzione dal registro fondiario. Se la cancellazione non è chiesta, l’ufficio del registro fondiario può procedervi d’ufficio.

3 Il Consiglio federale determina in quali materie del diritto cantonale

le restrizioni della proprietà devono essere menzionate nel registro fondiario. I Cantoni possono prevedere altre menzioni. Stabiliscono un elenco dei casi di specie da menzionare e lo comunicano alla Confede- razione.

Art. 962a

2. Di rappresen- Nel registro fondiario può essere menzionata l’identità:

tanti

1. del rappresentante legale, su sua richiesta o su quella

dell’autorità competente;

2. dell’amministratore dell’eredità, del rappresentante degli

eredi, del liquidatore ufficiale e dell’esecutore testamentario, su loro richiesta o su quella di un erede o dell’autorità compe- tente;

3. del rappresentante di un proprietario, di un creditore pignorati-

zio o del titolare di una servitù irreperibili, su sua richiesta o su quella del giudice;

4. del rappresentante di una persona giuridica o di un altro sog-

getto giuridico privi degli organi prescritti, su sua richiesta o su quella del giudice;

5. dell’amministratore della comunione dei comproprietari per

piani, su sua richiesta o su quella dell’assemblea dei compro- prietari o del giudice.

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Art. 974a E. Cancellazione 1 Se un fondo è diviso, le iscrizioni relative alle servitù, alle annota- e modifica delle iscrizioni zioni e alle menzioni sono aggiornate per ogni sua parte. I. Aggiorna- 2 Il proprietario del fondo da dividere indica all’ufficio del registro mento

1. In caso di fondiario le iscrizioni che devono essere cancellate e quelle che

divisione del devono essere riportate. In caso contrario la richiesta di divisione è fondo respinta.

3 Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che

un’iscrizione non concerne una parte, l’iscrizione è cancellata relativa- mente a tale parte. La procedura è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione integrale delle iscrizioni.

Art. 974b 2. In caso di 1 Più fondi appartenenti allo stesso proprietario possono essere riuniti riunione di fondi soltanto se nessun pegno immobiliare od onere fondiario dev’essere trasferito sul nuovo fondo o se i creditori vi acconsentono.

2 Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a carico di tali

fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se gli aventi diritto vi acconsentono o non sono pregiudicati nei loro diritti, data la natura dell’onere.

3 Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a favore di tali

fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se i proprietari dei fondi gravati vi acconsentono o se la riunione non comporta un aggrava- mento dell’onere.

4 Le disposizioni concernenti l’aggiornamento in caso di divisione del

fondo sono applicabili per analogia.

Art. 975, titolo marginale II. In caso di iscrizione indebita

Art. 976 III. Cancellazio- L’ufficio del registro fondiario può cancellare d’ufficio un’iscrizione ne agevolata

1. Di iscrizioni

se: manifestamente irrilevanti 1. è limitata nel tempo e ha perso ogni valore giuridico per sca- denza del termine;

2. concerne un diritto che non si può cedere e non si trasmette

per successione di cui è titolare una persona defunta;

3. per ragioni territoriali, essa non può concernere il fondo in

questione;

4. concerne un fondo perito.

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Art. 976a 2. Di altre 1 Se un’iscrizione non ha con ogni probabilità valore giuridico, in par- iscrizioni a. In genere ticolare poiché risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che essa non concerne il fondo in questione, chiunque ne sia gravato può chiederne la cancellazione.

2 Qualora consideri giustificata la richiesta, l’ufficio del registro fon-

diario comunica all’avente diritto che, se non fa opposizione entro

30 giorni, l’iscrizione sarà cancellata.

Art. 976b b. In caso di 1 Se l’avente diritto fa opposizione, l’ufficio del registro fondiario, ad opposizione istanza del gravato, riesamina la richiesta di cancellazione.

2 Qualora concluda che la richiesta debba essere accolta nonostante

l’opposizione, l’ufficio del registro fondiario comunica all’avente diritto che, se non propone entro tre mesi un’azione giudiziaria volta ad accertare che l’iscrizione ha valore giuridico, questa sarà cancellata dal libro mastro.

Art. 976c 3. Procedura di 1 Se in una determinata area le circostanze giuridiche o di fatto sono aggiornamento pubblica mutate, sicché un gran numero di servitù, annotazioni o menzioni è divenuto totalmente o in gran parte privo di oggetto o l’ubicazione non è più determinabile, l’autorità designata dal Cantone può ordinare il relativo aggiornamento.

2 Questa misura è menzionata nei fogli dei fondi interessati.

3 I Cantoni disciplinano i dettagli e la procedura. Possono facilitare

ulteriormente l’aggiornamento o emanare disposizioni deroganti al diritto federale.

Art. 977, titolo marginale IV. Rettifica- zioni

2. Il titolo finale del Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 21 cpv. 2

2 Gli obblighi connessi a titolo accessorio a una servitù costituiti prima

dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 di- cembre 20094 e risultanti soltanto dai documenti giustificativi del regi-

3 RS 210 4 RU 2011 4637

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stro fondiario rimangono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.

Art. 31 e 32 Abrogati

Art. 33a 10. Applicazione 1 Le rendite fondiarie nonché le cartelle ipotecarie emesse per serie della legge anteriore alle rimangono iscritte nel registro fondiario. forme di pegno da essa previste 2 Esse rimangono disciplinate dalle disposizioni della legge anteriore.

3 Il diritto cantonale può prevedere che le rendite fondiarie costituite

in virtù del diritto federale o del diritto cantonale anteriore siano tra- sformate in forme di pegno secondo la legge nuova. Per gli importi di lieve entità, può essere inoltre prevista una responsabilità personale del proprietario del fondo costituito in pegno.

Art. 33b 11. Trasforma- Il proprietario del fondo e gli aventi diritto sulla cartella possono, di zione del tipo di cartella comune accordo, chiedere per scritto che una cartella ipotecaria docu- ipotecaria mentale iscritta prima dell’entrata in vigore della modifica del pre- sente Codice dell’11 dicembre 20095 sia trasformata in cartella ipote- caria registrale.

Art. 44 cpv. 3

3 Gli oneri fondiari di diritto pubblico e le ipoteche legali di diritto

cantonale non iscritti ma costituiti prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 dicembre 20096 rimangono opponibili, nei dieci anni successivi all’entrata in vigore di tale modi- fica, ai terzi di buona fede che si affidano al registro fondiario.

Art. 55, titolo marginale D. Atti pubblici I. In genere

Art. 55a II. Copie e 1 I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare certificazioni elettroniche copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti.

5 RU 2011 4637 6 RU 2011 4637

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2 Possono inoltre autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a certificare

elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l’autenticità di firme.

3 Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica

qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di ser- vizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 19 dicembre

20037 sulla firma elettronica.

4 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garan-

tire l’interoperabilità dei sistemi informatici nonché l’integrità, l’autenticità e la sicurezza dei dati.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 4 ottobre 19918 sul diritto fondiario rurale

Art. 78 cpv. 3 3 Se il mutuo rimborsato era garantito da una cartella ipotecaria o da una rendita fon- diaria (art. 33a tit. fin. CC9) e se queste non sono utilizzate per garantire un nuovo mutuo conformemente agli articoli 76 e 77, il creditore deve curarsi che la somma garantita sia modificata o radiata nel registro fondiario e sul titolo di pegno, nella misura in cui superi il limite d’aggravio. Le persone o istituzioni che garantiscono o rimunerano il mutuo e l’autorità che l’ha controllato hanno il diritto di domandare all’ufficio del registro fondiario di procedere alla modificazione o alla radiazione.

2. Codice delle obbligazioni10

Art. 989 D. Cartella Sono fatte salve le norme speciali riguardanti la cartella ipotecaria al ipotecaria portatore.

7 RS 943.03 8 RS 211.412.11 9 RS 210 10 RS 220

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3. Codice di procedura civile del 19 dicembre 200811

Art. 249 lett. d n. 9 e 10 La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: d. diritti reali:

9. designazione del rappresentante di cartelle ipotecarie (art. 850 cpv. 3

CC),

10. annullamento di cartelle ipotecarie (art. 856 e 865 CC),

4. Legge federale dell’11 aprile 188912 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 37 cpv. 1

1 L’espressione «ipoteca» ai sensi della presente legge comprende

l’ipoteca, la cartella ipotecaria, i pegni immobiliari del diritto ante- riore, gli oneri fondiari, ogni diritto di privilegio su determinati fondi e il pegno sugli accessori di un fondo.

Art. 158 cpv. 2

2 Ricevuto l’attestato, il creditore può promuovere l’esecuzione in via

di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sem- preché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC13) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.

5. Legge federale del 20 giugno 193014 sulla espropriazione

Art. 43, titolo marginale e cpv. 1 2. Menzione nel 1 Producendo un attestato dell’ufficio municipale da cui risulti che i registro fondiario piani sono stati depositati, l’espropriante può far menzionare nel regi- stro fondiario una limitazione del diritto di disporre.

Art. 93 cpv. 3

3 A richiesta dell’espropriante, la commissione di stima ordina che

l’avvenuto pagamento di un’indennità per l’espropriazione di diritti di vicinato sia menzionato nel registro fondiario.

11 RS 272 12 RS 281.1 13 RS 210 14 RS 711

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009 Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

1° aprile 2010.15

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

23 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

15 FF 2009 7651

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