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AS 2011 4857

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Modifica del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 marzo 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia è modificata come segue:

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

a. delle persone fisiche menzionate nell’allegato 2 parte A e nell’allegato 3 parte A; b. delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 2 parte B, pur- ché gli averi e le risorse economiche siano state bloccate prima del 17 settembre 2011; c. delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 3 parte B. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nel capoverso 1 lettere a e c, oppure mettere a loro disposizione, diret- tamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle

finanze (DFF), nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU e, se applicabili, in conformità delle decisioni di tale Comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti ogetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbi- trale; d. soddisfare bisogni umanitari; e. finanziare misure di sostegno alla ricostruzione economica; oppure f. tutelare interessi svizzeri.

1 RS 946.231.149.82

2011-2442 4857

Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2011

Art. 5 Abrogato

Art. 7 cpv. 3 Abrogato

Art. 9 cpv. 1 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 4 o 6 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 LEmb.

II La presente modifica entra in vigore il 27 ottobre 2011.2

26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 ott. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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