Lexipedia

AS 2011 4945

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 aprile 20101 sul registro degli incidenti stradali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Il registro di rilevazione è tenuto dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni e il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni DDPS).

Art. 9 rubrica, cpv. 1bis e cpv. 3, frase introduttiva Registrazione dei dati 1bis Per tutti gli incidenti stradali rilevati dalla polizia militare, il Centro danni DDPS registra direttamente nel registro di rilevazione: a. i dati di cui all’articolo 8 lettere a–d; b. il numero di identificazione personale del registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) dei conducenti coinvolti nell’incidente; e c. il numero di matricola dei veicoli coinvolti negli incidenti.

3 Gli organi di polizia cantonali competenti e il Centro danni DDPS registrano o

notificano i dati progressivamente, in ogni caso al più tardi:

Art. 10 cpv. 1 1 All’inserimento dei dati contenuti in FABER si applica l’articolo 5a capoverso 4 lettera a dell’ordinanza del 23 agosto 20002 concernente il registro delle autorizza- zioni a condurre:

2010-3342 4945

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali RU 2011

Art. 12 cpv. 1bis 1bis Il Centro danni DDPS ha accesso:

a. ai dati che esso stesso ha registrato; b. ai dati relativi agli incidenti che rientrano nel suo ambito di competenza e che sono registrati dagli organi di polizia cantonali.

Art. 16 cpv. 1bis 1bis Il Centro danni DDPS ha accesso:

a. ai dati che esso stesso ha registrato nel registro di rilevazione; b. ai dati relativi agli incidenti che rientrano nel suo ambito di competenza.

Art. 17 cpv. 1bis 1bis Il Centro danni DDPS può valutare i dati per gli scopi di cui all’articolo 2 capo- verso 2 lettere b e d.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4946

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali | Lexipedia | Lexipedia