AS 2011 529
Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC)
Modifica del 26 gennaio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza FUSC del 15 febbraio 20061 è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 1 Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data della pubblicazione elet- tronica.
Art. 8 cpv. 1 1 Il FUSC è pubblicato in forma elettronica e in forma cartacea. La pubblicazione elettronica precede la pubblicazione cartacea.
Art. 10 cpv. 3 3 Le comunicazioni possono essere trasmesse in altra forma elettronica, se non sono disponibili formulari interattivi o interfacce dirette.
Art. 11 cpv. 4 4 Le comunicazioni che non sono più consultabili nell’archivio online sono accessi- bili presso la Biblioteca nazionale svizzera2.
Art. 12 cpv. 3 Abrogato
Art. 13 cpv. 1 lett. a 1 Per l’utilizzo in forma elettronica dei dati di cui all’articolo 12 si applicano le condizioni seguenti: a. abrogata
1 RS 221.415
2 http://e-helvetica.nb.admin.ch
2010-1941 529
Ordinanza FUSC RU 2011
II Il primo comma e i numeri 11 e 2 dell’allegato sono modificati come segue:
Gli emolumenti comprendono l’IVA.
1 Pubblicazioni ai sensi dell’articolo 2 (bilanci esclusi)
11 In generale
Comunicazioni trasmesse mediante Tariffa per tipo di comunicazione: formulario interattivo (art. 10 cpv. 1) Fallimenti fr. 20.– Concordati fr. 30.– Esecuzioni fr. 25.– Diffide ai creditori fr. 30.– Titoli smarriti fr. 20.–
Comunicazioni trasmesse in altra forma Emolumento di base: fr. 60.– (incl. elettronica (art. 10 cpv. 3) 650 caratteri) Per ogni 50 caratteri supplementari: fr. 5.–
2 Bilanci ai sensi dell’articolo 2
Gli emolumenti per la pubblicazione di bilanci ammontano a 200 franchi per bilan- cio e versione linguistica.
III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2011.
26 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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