AS 2012 1767
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 21 marzo 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 65d cpv. 1bis e 1ter 1bis L’economicità è valutata in base al confronto con altri medicamenti unicamente se non è possibile il confronto con i prezzi praticati all’estero. 1ter Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, il dipartimento può prevedere un margine di tolleranza che tenga conto delle fluttuazioni del tasso di cambio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.
21 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 832.102
2012-0118 1767
Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2012
1768