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AS 2012 1929

Legge federale sulle professioni psicologiche

Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi)

del 18 marzo 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20092, decreta:

Capitolo 1: Scopo e oggetto

Art. 1

1 La presente legge si prefigge di:

a. proteggere la salute; b. proteggere da inganni e raggiri le persone che ricorrono a prestazioni nel set- tore della psicologia.

2 A tal fine disciplina:

a. i diplomi in psicologia rilasciati da scuole universitarie svizzere riconosciuti conformemente alla presente legge; b. le esigenze in materia di perfezionamento; c. le condizioni per ottenere un titolo federale di perfezionamento; d. l’accreditamento periodico dei cicli di perfezionamento; e. il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri; f. le esigenze che lo psicoterapeuta deve adempiere per esercitare la psicotera- pia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale; g. le condizioni per l’impiego di denominazioni professionali protette e titoli federali di perfezionamento.

3 Per i titolari di un diploma federale in medicina umana, il perfezionamento in

psicoterapia e l’esercizio della professione in tale settore sono retti dalla legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche.

RS 935.81

2009-1366 1929

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Capitolo 2: Diploma di una scuola universitaria e denominazione professionale

Art. 2 Diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 19994 sull’aiuto alle università o è accredi- tata secondo la legge del 6 ottobre 19955 sulle scuole universitarie professionali.

Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri

1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un

diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla pre- sente legge: a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un’organizzazione sovrastatale; o b. è dimostrata nel singolo caso. 2 Il diploma estero riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge. 3 Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologi- che. 4 Se non riconosce un diploma estero, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente legge per l’ammissione al perfezionamento o l’impiego delle denomi- nazioni professionali.

Art. 4 Denominazione professionale di psicologo Chiunque abbia conseguito un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge può utilizzare la denominazione professionale di psicologo o psicologa.

Capitolo 3: Ottenimento di un titolo federale di perfezionamento Sezione 1: Obiettivi e durata

Art. 5 Obiettivi 1 Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la compe- tenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano esercitare la loro attività nel corrispondente settore specialistico della psicologia sotto la propria responsabilità. Tiene conto degli aspetti

4 RS 414.20 5 RS 414.71

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specialistici e professionali e si fonda sulle conoscenze scientifiche attuali nel set- tore. 2 Nell’ambito del settore prescelto, il perfezionamento conferisce alle persone che l’hanno assolto la capacità di: a. impiegare conoscenze, metodi e tecniche scientifiche attuali; b. riflettere in maniera sistematica sull’attività professionale e sulle sue conse- guenze, segnatamente in base ad adeguate conoscenze delle condizioni spe- cifiche, dei limiti professionali e delle fonti d’errore metodologiche; c. collaborare con i colleghi di lavoro in Svizzera e all’estero, nonché a comu- nicare e cooperare in un quadro interdisciplinare; d. affrontare la propria attività con senso critico nel contesto sociale, giuridico ed etico in cui si iscrive; e. valutare correttamente i problemi e lo stato psichico dei loro clienti e pazienti e applicare o raccomandare misure adeguate; f. coinvolgere le istituzioni sociali e sanitarie nelle attività di consulenza, accompagnamento e trattamento dei loro clienti e pazienti, nonché conside- rare le condizioni quadro giuridiche e sociali; g. gestire i mezzi disponibili in maniera economica; h. agire in modo riflessivo e autonomo anche in situazioni critiche.

Art. 6 Durata

1 Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei.

2 In caso di perfezionamento a tempo parziale, la durata si protrae proporzional- mente. 3 Il Consiglio federale determina la durata del perfezionamento per i diversi titoli di perfezionamento. Anziché stabilirne la durata, può determinare l’entità della presta- zione da fornire nell’ambito del perfezionamento, segnatamente può fissare il numero di punti di credito di perfezionamento richiesti.

Sezione 2: Ammissione, riconoscimento e denominazione professionale

Art. 7 Ammissione 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge.

2 Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia deve

inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia.

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3 L’ammissione non può essere subordinata all’appartenenza a un’associazione pro- fessionale.

4 Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento.

Art. 8 Titoli federali di perfezionamento 1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia: a. psicoterapia; b. psicologia dell’età evolutiva; c. psicologia clinica; d. neuropsicologia. e. psicologia della salute. 2 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un’importanza diretta per la salute. 3 I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall’organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato. 4 Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappre- sentante dell’organizzazione responsabile del perfezionamento.

Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un’organizzazione sovrastatale; o b. è dimostrata nel singolo caso. 2 Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento.

3 Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni

psicologiche. 4 Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle profes- sioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l’otteni- mento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.

Art. 10 Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione professionale Il Consiglio federale disciplina il modo in cui il titolo federale di perfezionamento può essere utilizzato nella denominazione professionale. Sente dapprima la Com- missione delle professioni psicologiche.

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Capitolo 4: Accreditamento di cicli di perfezionamento Sezione 1: Principio

Art. 11 Scopo dell’accreditamento 1 L’accreditamento si prefigge di verificare se i cicli di perfezionamento permettono alle persone che li seguono di raggiungere gli obiettivi della presente legge. 2 Esso comprende la verifica della qualità delle strutture, dei processi e dei risultati.

Art. 12 Obbligo di accreditamento I cicli di perfezionamento finalizzati all’ottenimento di un titolo di perfezionamento federale devono essere accreditati conformemente alla presente legge.

Sezione 2: Criteri di accreditamento

Art. 13

1 Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:

a. si svolge sotto la responsabilità di un’organizzazione professionale nazio- nale, di una scuola universitaria o di un’altra organizzazione idonea (orga- nizzazione responsabile); b. consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di per- fezionamento di cui all’articolo 5; c. è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una scuola univer- sitaria; d. prevede un’adeguata valutazione delle conoscenze e delle capacità delle per- sone che lo frequentano; e. comprende sia l’insegnamento teorico sia la sua applicazione pratica; f. richiede dalle persone che lo frequentano collaborazione personale e assun- zione di responsabilità; g. l’organizzazione responsabile dispone di un’istanza indipendente e impar- ziale che statuisce secondo una procedura equa sui ricorsi delle persone che frequentano un perfezionamento. 2 Sentite le organizzazioni responsabili, il Consiglio federale può emanare disposi- zioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b.

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Sezione 3: Procedura

Art. 14 Domanda e autovalutazione 1 L’organizzazione responsabile presenta la domanda di accreditamento del ciclo di perfezionamento all’autorità di accreditamento (art. 34). 2 La domanda deve essere corredata di un rapporto sull’adempimento dei criteri di accreditamento (rapporto di autovalutazione).

Art. 15 Valutazione da parte di terzi 1 L’organo di accreditamento istituisce una commissione peritale incaricata di esa- minare il ciclo di perfezionamento. La commissione è composta di specialisti sviz- zeri ed esteri riconosciuti. 2 La commissione peritale completa con indagini proprie il rapporto di autovaluta- zione del richiedente. 3 Essa sottopone all’organo di accreditamento una proposta di accreditamento moti- vata.

4 L’organo di accreditamento può:

a. rinviare la proposta di accreditamento alla commissione peritale per ulteriore elaborazione; o b. se necessario, trasmettere per decisione all’autorità di accreditamento la pro- posta della commissione peritale corredata di una proposta e un rapporto supplementari.

Art. 16 Decisione di accreditamento 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, l’autorità di accreditamento statuisce sulla proposta di accreditamento.

2 Essa può vincolare l’accreditamento a oneri.

Art. 17 Periodo di validità L’accreditamento è valido per sette anni al massimo.

Art. 18 Oneri e revoca 1 Se l’accreditamento è vincolato a oneri, l’organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento deve dimostrare, entro il termine stabilito nella decisione di accre- ditamento, che gli oneri sono adempiuti.

2 In caso di adempimento parziale degli oneri, l’autorità di accreditamento può

imporre nuovi oneri. 3 Se gli oneri non sono adempiuti e l’inadempienza pregiudica gravemente il rispetto dei criteri di accreditamento, l’autorità di accreditamento può revocare l’accredi- tamento su proposta dell’organo di accreditamento.

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Art. 19 Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato 1 Ogni modifica sostanziale del contenuto o dell’impostazione di un ciclo di perfe- zionamento accreditato necessita di un nuovo accreditamento. 2 Ogni altra modifica del contenuto o dell’impostazione di un ciclo di perfeziona- mento accreditato deve essere previamente comunicata all’autorità di accredita- mento. 3 Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento, l’autorità di accreditamento competente può imporre oneri.

Art. 20 Informazioni

1 L’autorità di accreditamento può in ogni momento chiedere all’organizzazione

responsabile del ciclo di perfezionamento di fornire le informazioni o i documenti necessari e eseguire ispezioni presso l’organizzazione medesima.

2 Seaccerta un comportamento contrario ai criteri di accreditamento, essa può

imporre oneri.

Art. 21 Finanziamento dell’accreditamento Le spese per l’accreditamento di un ciclo di perfezionamento sono finanziate con gli emolumenti a carico del richiedente.

Capitolo 5: Esercizio della professione di psicoterapeuta

Art. 22 Obbligo di autorizzazione 1 Chi intende esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabi- lità professionale deve chiedere l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare. 2 Non esercita la psicoterapia nel settore privato chi la esercita alle dipendenze di Cantoni o Comuni.

Art. 23 Obbligo di annunciarsi 1I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza chiederne l’autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri legati all’autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi al competente servizio cantonale. 2 I cittadini stranieri che, in virtù di un trattato internazionale, possono esercitare in Svizzera, senza autorizzazione, la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale durante un periodo massimo di 90 giorni per anno civile devono annunciarsi all’autorità cantonale competente. Il Consiglio federale deter- mina, conformemente alle disposizioni del trattato internazionale, i certificati che queste persone devono presentare.

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3 I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 possono esercitare la loro profes- sione soltanto dopo che la competente autorità cantonale ha confermato l’adem- pimento delle relative condizioni.

4 L’autorità cantonale iscrive l’annuncio nel registro.

Art. 24 Condizioni d’autorizzazione

1 L’autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente:

a. possiede un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezio- namento riconosciuto in psicoterapia; b. è degno di fiducia e offre la garanzia, dal profilo fisico e psichico, di un esercizio ineccepibile della professione; c. padroneggia una lingua nazionale. 2 Chi dispone dell’autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in un altro Cantone.

Art. 25 Restrizione dell’autorizzazione e oneri I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione di esercitare la professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura tecnica, temporale o geografica, oppure a oneri, sempre che sia necessario per garantire un’assistenza psicoterapeutica di qualità elevata.

Art. 26 Revoca dell’autorizzazione L’autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emer- gono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.

Art. 27 Obblighi professionali Chi esercita la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità profes- sionale deve osservare i seguenti obblighi professionali: a. esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito della formazione e del perfeziona- mento; b. approfondire, estendere e migliorare le proprie competenze mediante l’aggiornamento permanente; c. tutelare i diritti dei propri clienti e pazienti; d. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’inte- resse generale, non ingannevole né invadente; e. osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;

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f. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisu- rata al genere e all’entità dei rischi o fornire una garanzia finanziaria equiva- lente.

Art. 28 Autorità cantonale di vigilanza 1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercita- no, sul suo territorio, la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. 2 L’autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali.

Art. 29 Assistenza amministrativa Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali annunciano senza indugio alla competente autorità di vigilanza cantonale i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.

Art. 30 Misure disciplinari 1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari: a. un avvertimento; b. un ammonimento; c. una multa fino a 20 000 franchi; d. un divieto di durata limitata a sei anni al massimo di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale; e. un divieto definitivo di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. 2 Per la violazione dell’obbligo professionale di cui all’articolo 27 lettera b pos- sono essere pronunciate soltanto le misure disciplinari previste nel capoverso 1 let- tere a–c. 3 Il divieto di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabi- lità professionale può essere cumulato con la multa. 4 Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione di esercitare la professione, vincolarla a oneri o sospenderla prov- visoriamente.

5 Sono fatte salve le disposizioni penali.

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Art. 31 Procedimento disciplinare in un altro Cantone

1 L’autorità di vigilanza di un Cantone che avvia un procedimento disciplinare

contro il titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l’autorità di vigilanza del Cantone in questione. 2 Se intende vietare al titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professio- nale, essa sente l’autorità di vigilanza del Cantone in questione.

Art. 32 Effetti del divieto di esercitare la professione 1 Il divieto di esercitare la professione si applica su tutto il territorio svizzero.

2 Esso invalida ogni autorizzazione di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.

Art. 33 Prescrizione 1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati. 2 Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, dall’autorità di perseguimento penale o dal giudice6 in merito ai fatti contestati interrompe il decorso della prescrizione. 3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati. 4 Qualora la violazione degli obblighi professionali costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale. 5 L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescri- zione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare.

Capitolo 6: Organizzazione Sezione 1: Accreditamento

Art. 34 Autorità di accreditamento 1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è competente per l’accreditamento di cicli di perfezionamento finalizzati all’ottenimento di un titolo federale di perfezio- namento.

2 Il DFI tiene l’elenco dei cicli di perfezionamento accreditati.

6 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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Art. 35 Organo di accreditamento Il Consiglio federale designa un organo incaricato di esaminare le domande di accreditamento presentate dalle organizzazioni responsabili dei cicli di perfeziona- mento.

Sezione 2: Commissione delle professioni psicologiche

Art. 36 Composizione e organizzazione 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri. 2 Esso provvede affinché vi siano adeguatamente rappresentati le cerchie scientifi- che, le scuole universitarie, i Cantoni e le cerchie professionali interessate.

3 La Commissione delle professioni psicologiche dispone di una segreteria.

4 La Commissione emana un regolamento interno; vi disciplina segnatamente la

procedura di decisione. Il regolamento interno deve essere sottoposto per approva- zione al DFI.

Art. 37 Compiti e competenze

1 La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze

seguenti: a. prestare consulenza al Consiglio federale e al DFI per le questioni relative all’applicazione della presente legge; b. decidere sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri; c. esprimere un parere sulle proposte di introduzione di titoli federali di perfe- zionamento; d. esprimere un parere sulle proposte di accreditamento; e. esprimere un parere in merito alle denominazioni professionali dei titolari di titoli federali di perfezionamento; f. riferire regolarmente al DFI.

2 Il Consiglio federale può attribuirle altri compiti.

3 La Commissione delle professioni psicologiche può trattare dati personali per

quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti.

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Sezione 3: Registro

Art. 38 Competenza Il DFI tiene un registro: a. dei titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto; b. dei titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore pri- vato; c. delle persone che si sono annunciate conformemente all’articolo 23.

Art. 39 Scopo

1 Il registro ha lo scopo di:

a. informare e tutelare i pazienti e i clienti; b. garantire la qualità; c. fornire dati statistici; e d. informare i servizi esteri. 2 È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell’autoriz- zazione di esercitare la professione.

Art. 40 Contenuto 1 Il registro contiene i dati necessari al conseguimento dello scopo. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sul loro trattamento.

Art. 41 Obbligo di notifica 1 Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al DFI ogni rilascio, rifiuto o modifica di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore priva- to, segnatamente qualsiasi restrizione all’esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare.

2 Le organizzazioni responsabili di un ciclo di perfezionamento notificano ogni

rilascio di titoli federali di perfezionamento.

7 RS 235.1

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Art. 42 Comunicazione dei dati

1 I dati contenuti nel registro sono consultabili in rete.

2 Di massima i dati sono accessibili al pubblico; i dati relativi a misure disciplinari, a restrizioni soppresse, come pure ai motivi di revoca o rifiuto di un’autorizzazione di cui all’articolo 26 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione.

Art. 43 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro 1 L’iscrizione di una restrizione è eliminata dal registro cinque anni dopo la sua soppressione. 2 L’iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe è eliminata dal registro cinque anni dopo la pronuncia della misura. 3 Il divieto temporaneo di esercitare la professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione. 4 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena quest’ultima ha compiuto l’80° anno di età o un’autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.

Capitolo 7: Tutela giurisdizionale e disposizioni penali

Art. 44 Tutela giurisdizionale 1 Se non sono autorità cantonali, le organizzazioni responsabili di cicli di perfezio- namento accreditati prendono decisioni ai sensi della legge federale del 20 dicembre

19688 sulla procedura amministrativa su:

a. la computabilità delle prestazioni di formazione e dei periodi di perfeziona- mento; b. l’ammissione ai cicli di perfezionamento accreditati; c. il superamento di esami; d. il rilascio di titoli di perfezionamento. 2 Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 45 Abuso di titoli e di denominazioni professionali 1 È punito con la multa chi nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari:

8 RS 172.021

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a. si definisce psicologo o psicologa oppure utilizza una denominazione pro- fessionale che può essere confusa con quella di psicologo, senza essere tito- lare di un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge (art. 2 e 3); b. pretende di possedere, senza averlo legittimamente acquisito, un titolo fede- rale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto conformemente alla presente legge; c. utilizza un titolo o una denominazione che induce a credere erroneamente che egli abbia portato a termine un perfezionamento accreditato conforme- mente alla presente legge.

2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 46 Vigilanza Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge.

Art. 47 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 48 Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale9

Art. 321 n. 1, primo periodo

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al

segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni10, i medi- ci, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. …

9 RS 311.0 10 RS 220

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2. Codice di procedura penale11

Art. 171 cpv. 1 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.

3. Procedura penale militare del 23 marzo 197912

Art. 75 lett. b Possono rifiutare di testimoniare: b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i dentisti, i chiropratici, i far- macisti, le levatrici, gli psicologi e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’eser- cizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto;

Art. 49 Disposizioni transitorie 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia che sono considerati accredi- tati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della pre- sente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. 2 I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell’entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell’elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali. 3 Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone. 4 Le persone che prima dell’entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un’autorizzazione per esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un’autorizzazione valida entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

11 RS 312.0 12 RS 322.1

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Art. 50 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011 Consiglio nazionale, 18 marzo 2011 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 luglio 2011.13

2 Gli articoli 36 e 37 entrano in vigore il 1° maggio 2012.

3 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

18 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

13 FF 2011 2465

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