AS 2012 3413
Ordinanza sull'estensione del campo d'applicazione della legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario al Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali
Ordinanza sull’estensione del campo d’applicazione della legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario al Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali
dell’8 giugno 2012
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19951 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, ordina:
Art. 1 Il campo d’applicazione della legge federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è esteso alla cooperazione con il Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribu- nali penali.
Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2012.
8 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 351.201.12 1 RS 351.20
2012-0357 3413
Estensione del campo d’applicazione della LF concernente la cooperazione RU 2012 con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario al Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali