AS 2012 367
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Modifica del 9 dicembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 2 lett. c 2 All’interno dei locali abitativi o commerciali del cliente, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire uno dei seguenti collegamenti, scelti dal cliente stesso: c. un punto terminale di rete fisso, compresi un canale vocale, un numero tele- fonico, un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico e la con- nessione a Internet a banda larga che garantisca una velocità di trasmissione di 1000/100 kbit/s; se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione a Internet a banda larga di questo tipo e se il mercato non offre un’alternativa a condizioni paragonabili, la portata delle prestazioni può eccezionalmente essere ridotta.
Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a n. 4 1 I prezzi devono essere contenuti entro i seguenti limiti massimi (IVA esclusa):
a. collegamento (art. 16):
4. 55 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 16 capoverso 2
lettera c;
Art. 41 Tutela dei minorenni 1 Se è a conoscenza del fatto che il cliente o utente principale non ha ancora com- piuto 16 anni, il fornitore di servizi di telecomunicazione gli blocca automatica- mente l’accesso a: a. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906); b. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico;
1 RS 784.101.1
2011-1943 367
Servizi di telecomunicazione RU 2012
c. servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS. 2 Per determinare la necessità di un blocco dell’accesso, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile: a. registrano l’età dell’utente principale, qualora questi non abbia ancora com- piuto i 16 anni, al momento della conclusione del contratto e al momento della vendita di un nuovo impianto terminale di telecomunicazione; b. esigono, in caso di dubbio, che venga prodotto un passaporto o una carta d’identità validi o un altro documento di viaggio riconosciuto per entrare in Svizzera.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.
9 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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