AS 2012 4221
Scambio di lettere del 15 maggio/13 giugno 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 1987 a Berna, nel tenore modificato dai Protocolli firmati a Oslo il 12 aprile 2005 e il 31 agosto 2009
Scambio di lettere del 15 maggio/13 giugno 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 1987 a Berna, nel tenore modificato dai Protocolli firmati a Oslo il 12 aprile 2005 e il 31 agosto 2009
Entrato in vigore con scambio di note il 27 luglio 2012
Traduzione1
Sigbjørn Johnsen Oslo, 13 giugno 2012 Ministro delle finanze del Regno di Norvegia Oslo Sua eccellenza Eveline Widmer-Schlumpf Presidente della Confederazione Svizzera Berna
Eccellenza,
Ho l’onore di confermare la Sua lettera del 15 maggio 2012 del seguente tenore:
«Ho l’onore, in riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul red- dito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 19872 a Berna, modificati dai Protocolli firmati a Oslo il 12 aprile 20053 e il 31 agosto 20094 a Oslo (di seguito «la Convenzione») nonché dallo scambio di lettere del 31 agosto 2009 concernente l’articolo 26 della Convenzione, di sottoporle a nome del Consiglio federale svizzero le seguenti proposte per accordo:
1. La seguente disposizione è applicabile a richieste di scambio di informazioni
secondo l’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione (di seguito «regola d’interpretazione»): il riferimento alle informazioni «vero- similmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rile- vanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è vero- simile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.672.959.81 3 RU 2006 237 4 RU 2011 197
2012-1432 4221
Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2012 Scambio di lettere con la Norvegia
amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
2. In conformità con la regola d’interpretazione è possibile rispondere a una
domanda di assistenza amministrativa, se lo Stato richiedente: a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste; a condizione che non si tratti di una «fishing expedition». Nel caso in cui il Governo del Regno di Norvegia accetti le proposte succitate, ho inoltre l’onore di proporre che la presente nota e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate come un accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota diplomatica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione firmato il 31 agosto 2009 a Oslo. Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.»
In nome del Governo del Regno di Norvegia, ho l’onore di confermare che la pro- posta contenuta nella lettera di cui sopra è accettata dal Governo del Regno di Nor- vegia. La lettera di Sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota diplo- matica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia comu- nica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Conven- zione firmato il 31 agosto 2009 a Oslo.
Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Sigbjørn Johnson Ministro delle finanze