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AS 2012 4385

Protocollo che modifica l'Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico. Protocollo che modifica l'Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico

Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico1 Protocollo che modifica l’Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico2

Adottato l’11 ottobre 2011 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2012

Traduzione3

L’articolo 11 dell’Appendice III dell’Accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

Art. 11 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano le condizioni della presente Appendice trasportati diret- tamente tra la Svizzera e il Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito tempo- raneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, il frazionamento come spedizione o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali del Paese importatore: a) titoli di trasporto per il passaggio dal Paese esportatore fino all’uscita dal Paese di transito; oppure b) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento proba- torio.

1 RS 0.632.315.631.11 2 A eccezione delle presenti modifiche, questo protocollo non è pubblicato né nella RU né nella RS. Il Protocollo può essere ottenuto in versione originale inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/mexico.aspx

3 Dal testo originale inglese.

2012-1290 4385

Prot. che modifica l’Acc. agricolo con il Messico RU 2012

Le note esplicative all’articolo 13 dell’Allegato I dell’Accordo di libero scambio AELS-Messico si applicano, mutatis mutandis, all’Accordo agricolo e ne sono parte integrante:

Art. 13 Trasporto diretto Ai sensi dell’articolo 13 dell’Appendice I all’Accordo di libero scambio AELS- Messico e per i casi nei quali: – l’esportatore non era a conoscenza della destinazione finale dei prodotti che costituiscono una spedizione; e – le autorità doganali o le autorità governative competenti non avevano alle- stito nessuna prova dell’origine corrispondente per i prodotti destinati a uno Stato dell’AELS o al Messico, l’importatore presenta un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori o una dichiarazione d’origine su fattura rilasciata posteriori. Se necessario, all’importatore può essere chiesto di provare che i prodotti trasportati attraverso il territorio di Parti non contraenti (con o senza trasbordo o deposito temporaneo) sono rimasti sotto controllo doganale di questi Paesi. In tal caso, l’importatore deve presentare alle autorità doganali i documenti seguenti: a) documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura, sulle quali sono menzio- nati il luogo e la data dell’imbarco delle merci, come pure il porto (o aeroporto) di partenza e il porto (o aeroporto) di destinazione, sempre che i prodotti siano stati trasportati, senza trasbordo o deposito temporaneo, attra- verso una o più Parti non contraenti; b) documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura o un documento di tra- sporto combinato, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso una o più Parti non contraenti, con trasbordo ma senza deposito temporaneo; c) copie dei documenti doganali attestanti che i prodotti sono rimasti sotto con- trollo doganale delle Parti non contraenti attraverso le quali sono stati tra- sportati, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso una o più Parti non contraenti, con trasbordo e deposito temporaneo. In mancanza dei documenti summenzionati e per comprovare che le condizioni stabilite dall’articolo 13 dell’Appendice I all’Accordo di libero scambio fra l’AELS e il Messico sono state rispettate, l’importatore può anche fornire altri documenti d’accompagnamento.

Esempio 1 Un fabbricante messicano invia i suoi prodotti in Europa. Di solito si tratta di un’unica spedizione con destinazione un porto di un altro Paese. Alla partenza della spedizione in Messico, l’esportatore non conosce la destinazione finale dei singoli prodotti. Durante il trasporto si decide di consegnare una parte della spedizione in uno Stato dell’AELS, mentre l’altra parte verrà consegnata a clienti di un altro

Prot. che modifica l’Acc. agricolo con il Messico RU 2012

Paese. All’arrivo nel porto della Parte non contraente, la spedizione è immagazzinata in un deposito doganale. Mentre i prodotti restano sotto controllo doganale, la spedi- zione viene frazionata; una parte è consegnata al cliente residente nello Stato non contraente, l’altra è inviata al cliente di uno Stato dell’AELS. All’arrivo nello Stato dell’AELS, l’importatore presenta una dichiarazione d’origine compilata dopo l’esportazione, allestita cioè durante il trasporto, oppure un certificato di circola- zione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori.

Esempio 2 Una ditta elvetica fabbrica i suoi prodotti in Svizzera e li esporta in una spedizione destinata a un deposito doganale dell’Unione europea (p.es. in Olanda – Parte non contraente) per deposito temporaneo. Sulla base di comande di clienti messicani, una parte della spedizione iniziale è inviata in Messico. A questo punto l’esportatore svizzero emette a posteriori una dichiarazione d’origine su fattura o un certificato di circolazione delle merci EUR.1 ed invia questa prova dell’origine all’importatore messicano. Se le autorità messicane lo richiedono, il fabbricante deve potere presen- tare i documenti di trasporto concernenti la spedizione a destinazione dell’Olanda e quelli riguardanti il trasporto dall’Olanda con destinazione Messico. È necessario che i documenti di trasporto allestiti in Svizzera e in Olanda contengano le informa- zioni necessarie per poter identificare le merci spedite in Messico.

Esempio 3 In caso di controlli su prodotti provenienti da spedizioni frazionate, l’autorità doga- nale del Paese d’importazione può chiedere allo Stato esportatore documenti di trasporto o copie di tali documenti concernenti il trasporto attraverso il Paese di transito. Inoltre, all’importatore può essere chiesto di fornire i documenti delle autorità doganali del Paese di transito con la descrizione esatta dei prodotti in que- stione, la data di frazionamento della spedizione, l’identificazione del mezzo di trasporto effettivo, la conferma delle condizioni per le quali i prodotti sono rimasti nel Paese di transito o altri documenti appropriati che certificano l’adempimento delle condizioni relative al trasporto diretto.

Prot. che modifica l’Acc. agricolo con il Messico RU 2012

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