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AS 2012 4573

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari

del 15 giugno 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 marzo 19881 sulle indennità parlamentari; visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 18 novembre 20112; visto il parere del Consiglio federale del 9 dicembre 20113, decreta:

I

Articolo unico Le retribuzioni e le indennità menzionate qui di seguito, previste dalla legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari (LI) e dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19884 concernente la legge sulle indennità parlamentari (OLI), sono adeguate al rincaro come segue: a. la retribuzione annua per i lavori preparatori di cui all’articolo 2 LI è aumen- tata di 1000 franchi; b. la diaria di cui all’articolo 3 capoverso 1 LI è aumentata di 15 franchi; c. l’indennità annua per spese di personale e di materiale di cui all’articolo 3a LI è aumentata di 1250 franchi; d. l’indennità per vitto di cui all’articolo 3 capoverso 1 OLI è aumentata di

5 franchi;

e. l’indennità di pernottamento di cui all’articolo 3 capoverso 1 OLI è aumen- tata di 10 franchi; f. l’indennità per vitto e pernottamento all’estero di cui all’articolo 3 capo- verso 3 OLI è aumentata di 25 franchi; g. l’indennità di percorso di cui all’articolo 6 capoverso 3 OLI è aumentata di 1,50 franchi; h. l’assegno di presidenza di cui all’articolo 9 capoverso 1 OLI è aumentato di

4000 franchi;
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