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AS 2012 4615

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 30 agosto 2012

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 7 dell’ordinanza dell’8 giugno 20122 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1º settembre 2012.3

30 agosto 2012 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

Allegato 7 (art. 10 cpv. 1 e 17 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 17

Lett. B (Imprese e organizzazioni) n. 53

Nome Indirizzo Motivi

53. Drex Technologies Registrata in Lussemburgo Il proprietario effettivo della Drex Holding S.A. con il numero B77616; in Technologies Holding S.A. è Rami precedenza aveva sede al Makhlouf, persona oggetto di seguente indirizzo: sanzioni perché fornisce un soste- 17, rue Beaumont, gno finanziario al regime siriano. L-1219 Luxembourg.

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