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AS 2012 6097

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Modifica del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 dicembre 20001 sulla medicina della procreazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 15 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 15 Autorità competente 1 L’Ufficio federale dello stato civile (Ufficio) tiene un registro (registro dei donatori di sperma) nel quale conserva i dati di cui all’articolo 24 della legge. 2 In un regolamento per il trattamento, l’Ufficio disciplina l’istituzione e la tenuta del registro dei donatori di sperma, definendo in particolare la struttura, le procedure e le persone autorizzate ad accedere al registro.

Art. 15a Tenuta elettronica

1 Il registro dei donatori di sperma è tenuto sotto forma elettronica.

2 I dati trasmessi sono conservati sotto forma elettronica.

3 Il sistema elettronico per la tenuta del registro e per la conservazione dei dati rispetta le esigenze seguenti: a. l’integrità e la qualità dei dati sono garantite a lungo termine; b. la salvaguardia dei dati è conforme alle norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica; c. la programmazione e il formato dei dati sono documentati.

Art. 15b Struttura del registro dei donatori di sperma

1 Il registro contiene un elenco dei donatori di sperma.

2 A ogni dossier di dono di sperma sono allegate le informazioni seguenti:

1 RS 810.112.2

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Ordinanza sulla medicina della procreazione RU 2012

a. i dati trasmessi dal medico curante mediante modulo per l’iscrizione dei dati del donatore di sperma (art. 16 cpv. 1); b. i risultati degli esami medici (art. 16 cpv. 1); c. se del caso, gli altri dati da conservare su richiesta del donatore di sperma (art. 17).

Art. 16 Trasmissione di dati all’Ufficio 1 La trasmissione da parte del medico all’Ufficio dei dati concernenti i donatori secondo gli articoli 24 e 25 della legge avviene contemporaneamente alla comunica- zione cartacea (art. 16a) o elettronica (art. 16b) mediante modulo per l’iscrizione allestito dall’Ufficio. 2 Gli altri dati possono essere comunicati in un secondo momento rispetto alla data stabilita dal capoverso 1.

3 Il modulo per l’iscrizione contiene i dati seguenti:

a. in merito al donatore:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, luogo d’origine o

nazionalità, professione e formazione,

2. data del dono di sperma,

3. risultati degli esami medici,

4. informazioni relative all’aspetto fisico: corporatura, altezza, colore dei

capelli, colore degli occhi, colore della pelle, segni particolari; b. in merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati e al marito:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, luogo d’origine o

nazionalità,

2. data dell’inseminazione o del trasferimento embrionale;

c. in merito al figlio, se il medico curante è informato della nascita: cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, domicilio; se non è informato della nascita: la data presunta; d. in merito al medico che ha conservato o ha procurato lo sperma, se non si tratta del medico curante: nome e indirizzo.

Art. 16a Trasmissione per via cartacea 1 Se compilato a mano, il modulo cartaceo deve essere redatto in modo leggibile, in stampatello e firmato. 2 Se il modulo è illeggibile, incompleto, non è firmato oppure presenta altre irregola- rità, l’Ufficio può rispedirlo al medico con l’avviso che, in caso di mancato rimedio alle irregolarità constatate, viola l’obbligo di trasmissione dei dati previsto dall’arti- colo 25 della legge. 3 I dati di cui all’articolo 24 della legge e all’articolo 17 della presente ordinanza vanno trasmessi all’Ufficio mediante lettera raccomandata o per il tramite di un corriere privato.

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Art. 16b Trasmissione per via elettronica 1 L’Ufficio può chiedere ai medici che intendono trasmettere i dati per via elettro- nica di registrarsi su una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecu- zione e fallimento. 2I medici utilizzano il modulo messo a disposizione dall’Ufficio sul suo sito Internet, sulla piattaforma per la trasmissione sicura oppure per invio postale. 3 Il modulo deve essere munito di una firma elettronica qualificata, basata su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge federale del 19 dicembre 20033 sulla firma elettronica. 4 La firma elettronica qualificata non è richiesta se l’identificazione del mittente e l’integrità della trasmissione sono adeguatamente garantite per altri mezzi.

5 I risultati degli esami medici sono trasmessi all’Ufficio in formato PDF/A.

6 I medici inviano all’Ufficio, per lettera raccomandata o per il tramite di un corriere privato, i documenti che non sono stati trasmessi per via elettronica. 7I documenti elettronici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dell’Ufficio e criptati mediante la chiave pubblica di quest’ultimo. 8 L’iscrizione sulla piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura vale quale consenso a ricevere comunicazioni dell’Ufficio per via elettronica. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 9 Si applicano per analogia i principi relativi alla costatazione e alla soppressione di irregolarità sui moduli trasmessi per via cartacea (art. 16a cpv. 2).

Art. 18 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 19 Sicurezza nella conservazione dei dati 1 L’Ufficio provvede affinché le iscrizioni nel registro dei donatori di sperma e i dati di cui all’articolo 15b capoverso 2 siano conservati in modo sicuro secondo i princi- pi del diritto sulla protezione dei dati. 2 Provvede in particolare a proteggere i dati dal fuoco, dall’acqua, dal furto e dal trattamento abusivo.

Art. 19a Supporti elettronici 1 I dossier cartacei trasmessi sono digitalizzati e conservati sotto forma elettronica. Dopo la digitalizzazione, il supporto cartaceo è distrutto.

2 RS 272.1 3 RS 943.03

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2 L’Ufficio può affidare questo compito a un’impresa esterna che, nel quadro di un accordo scritto, s’impegna a digitalizzare tutti i dati e a garantirne la confidenzialità e la sicurezza. Si applica per analogia l’articolo 10a della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati. 3 Su richiesta, l’Ufficio conferma che i documenti digitalizzati corrispondono agli originali cartacei.

Art. 20 Archiviazione e distruzione dei dati 1 Scaduto il termine di conservazione di 80 anni (art. 26 della legge), i dati del registro dei donatori di sperma e i dati di cui all’articolo 15b capoverso 2 sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. 2 I dati che secondo l’Archivio federale non hanno valore archivistico sono distrutti.

Art. 24 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

II L’allegato è abrogato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 235.1

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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