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AS 2012 6781

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del 21 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:

Art. 28a Richiesta di attribuzione di un numero di contrassegno I titolari di patenti di commercio di armi che introducono nel territorio svizzero armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco devono essere in possesso di un numero di contrassegno individuale a quattro cifre. L’Ufficio centrale Armi attribuisce il numero su richiesta.

Art. 30 cpv. 2 lett. a 2 Devono tenere i libri contabili di cui all’articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi: a. la quantità, il tipo, la designazione, il fabbricante, il Paese o il luogo di fab- bricazione, il Paese di esportazione, il calibro, il numero e il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco, nonché la data di fabbricazione, acquisto, alienazione, riparazione, contras- segno, introduzione nel territorio svizzero ed esportazione;

Art. 31 Contrassegno di armi da fuoco 1 Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco fabbricati in Svizzera o introdotti nel territorio svizzero, i titolari di patenti di com- mercio di armi devono apporre immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile: a. un contrassegno individuale numerico o alfabetico; b. la designazione del fabbricante; c. il Paese o il luogo di fabbricazione; d. l’anno di fabbricazione.

1 RS 514.541

2012-1868 6781

Ordinanza sulle armi RU 2012

2 Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero, oltre al contrassegno di cui al capoverso 1, i titolari di patenti di commercio di armi devono apporre immediatamente, in modo chiaramente leggibile e nell’ordine seguente: a. il codice a tre lettere per la Svizzera «CHE»; b. il numero di contrassegno di cui all’articolo 28a; c. le ultime due cifre dell’anno in cui gli oggetti sono stati introdotti in Sviz- zera. 3 Per le armi da fuoco assemblate è sufficiente contrassegnarne una sola parte essen- ziale. 4 Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco non contrassegnati conformemente alle norme possono essere introdotti nel territorio svizzero per: a. la lavorazione; b. l’esposizione e la dimostrazione. 5 L’Ufficio centrale Armi può autorizzare l’introduzione per altri scopi di armi da fuoco non contrassegnate. L’autorizzazione è limitata nel tempo.

Art. 42 lett. d Le seguenti categorie di persone non necessitano di alcuna autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero: d. i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Art. 43 lett. cbis Sono esentati dall’obbligo di presentazione e di dichiarazione di cui agli articoli 21 e

25 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane:

cbis. i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;

Art. 49 Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici e ad agenti di sicurezza con mandato statale (art. 27 cpv. 5 LArm) 1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) rilascia il permesso di porto di armi ai mem- bri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.

2 RS 631.0

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2 Nell’ambito di visite o passaggi ufficiali annunciati, fedpol rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di sicurezza con mandato statale.

Art. 54a Confisca definitiva in caso di assenza di contrassegno (art. 31 LArm)

Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero illecitamente senza il contrassegno di cui all’arti- colo 31 capoverso 2, sono confiscati definitivamente dall’autorità competente.

Art. 58 Compiti (art. 31c LArm)

L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti: a. verifica l’autenticità di attestazioni estere e rilascia attestazioni ufficiali (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm); b. rilascia bollette di scorta (art. 22b cpv. 1 LArm); c. trasmette informazioni a Stati esteri, informa le autorità cantonali competenti e comunica dati (art. 22b cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32c LArm); d. rilascia e rinnova le autorizzazioni (art. 24 cpv. 3, 24a–24c, 25 cpv. 2 e 25a LArm) e, su richiesta, attesta di aver rilasciato o rinnovato un’autorizza- zione; e. fornisce consulenza alle autorità d’esecuzione (art. 31c cpv. 2 lett. a LArm), all’amministrazione e ai cittadini; f. rilascia autorizzazioni quadro a compagnie aeree estere (art. 31c cpv. 2 lett. f LArm); g. tratta le richieste di rintracciamento presentate da autorità svizzere o estere e funge da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in tale ambito (art. 31c cpv. 2 lett. bbis LArm); h. gestisce le seguenti banche dati:

1. le banche dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm,

2. la banca dati DANTRAG (art. 59a);

i. attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28a); j. coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione e riceve in partico- lare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di auto- rizzazioni; k. emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi; l. mette a disposizione delle autorità cantonali competenti e dell’Ufficio fede- rale delle costruzioni e della logistica, sotto forma informatizzata, i moduli previsti dalla legge.

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Art. 59 Contenuto della DARUE 1 La DARUE contiene i seguenti dati dei titolari di patenti di commercio di armi che commerciano armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco: a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e la cittadinanza; b. il numero di contrassegno; c. la data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni di cui all’articolo 24c LArm; d. i segni distintivi del fabbricante e la riproduzione grafica dei modelli di con- trassegno. 2 I titolari di patenti di commercio di armi che commerciano armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco comunicano all’Ufficio centrale Armi le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a e d.

Art. 59a Contenuto della DANTRAG La DANTRAG contiene: a. i dati sul rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di cui all’articolo 58 let- tera d; b. i documenti che l’Ufficio centrale Armi, le autorità doganali e le autorità cantonali di polizia si scambiano elettronicamente; c. i dati sul coordinamento delle attività delle autorità cantonali d’esecuzione.

Art. 60 Generalità e altri dati contenuti nelle banche dati (art. 32b LArm)

1 Come generalità figurano:

a. nella DEWA, nella DEWS, nella DEBBWA, nell’ASWA e nei sistemi d’in- formazione cantonali relativi all’acquisizione di armi da fuoco: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e la cittadi- nanza; b. nella DAWA: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita e l’indirizzo.

2 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 32b capoverso 2 LArm figurano:

a. nella DEBBWA: i dati sul fabbricante e il calibro; b. nella DAWA: i dati sul fabbricante, il calibro e la data del ritiro dell’arma da fuoco da parte del servizio competente dell’amministrazione militare.

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Art. 61 Diritti d’accesso 1 Ai fini dell’esecuzione della legislazione sulle armi, le seguenti autorità possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DARUE e della DANTRAG per mezzo di una procedura di richiamo: a. fedpol; b. le autorità cantonali di polizia; c. le autorità doganali. 2 Inoltre le autorità seguenti possono accedere ai dati della DEBBWA per mezzo di una procedura di richiamo: a. la Base logistica dell’esercito; b. l’Ufficio dell’uditore in capo; c. lo Stato maggiore di condotta dell’esercito; d. la Sicurezza militare; e. la Protezione delle informazioni e delle opere; f. i comandi di circondario cantonali. 3 La Polizia giudiziaria federale e la divisione principale Cooperazione internazio- nale di polizia di fedpol possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DANTRAG per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 7 ottobre 19943 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale4 e dalla legge federale del 23 dicembre 20115 sulla protezione extraproces- suale dei testimoni.

4 Ai dati della DEWS può accedere unicamente l’Ufficio centrale Armi.

5 I dettagli dei diritti d’accesso sono disciplinati nell’allegato 3.

Art. 64, rubrica Comunicazione di dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (art. 32e LArm)

Art. 66 cpv. 1

1 I dati della DEWA, della DEWS, della DEBBWA, della DAWA, dell’ASWA,

della DARUE e della DANTRAG sono conservati per 50 anni.

3 RS 360 4 RS 312.0 5 RS 312.2

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Art. 66a Verbalizzazione Il trattamento dei dati contenuti nelle banche dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm e all’articolo 59a della presente ordinanza è verbalizzato. I verbali sono con- servati per un anno.

Art. 66b Archiviazione L’offerta di dati personali della banca dati di cui all’articolo 59a all’Archivio fede- rale è retta dall’articolo 21 della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati e dall’articolo 6 della legge del 26 giugno 19987 sull’archiviazione.

Art. 66c Sicurezza dei dati 1 La sicurezza dei dati è retta dall’ordinanza del 14 giugno 19938 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dall’ordinanza del 9 dicembre 20119 sull’informa- tica nell’Amministrazione federale nonché dalle istruzioni del CIC del 27 settem- bre 200410 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.

2 L’Ufficio centrale Armi adotta le misure organizzative necessarie per impedire

l’accesso non autorizzato ai dati.

Art. 66d Regolamento sul trattamento dei dati Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati nelle banche dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm e all’articolo 59a della presente ordinanza.

Art. 68 Comunicazioni delle autorità cantonali all’Ufficio centrale Armi (art. 30a e 32k LArm)

1 Le disposizioni cantonali d’esecuzione devono essere comunicate all’Ufficio

centrale Armi. 2 La revoca o il rifiuto di autorizzazioni cantonali nonché la confisca di armi e i relativi motivi vanno comunicati immediatamente all’Ufficio centrale Armi mediante procedura automatizzata.

3 Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati

immediatamente all’Ufficio centrale Armi mediante procedura automatizzata. Quest’ultimo informa la Segreteria di Stato dell’economia.

6 RS 235.1 7 RS 152.1 8 RS 235.11 9 RS 172.010.58

10 Le istruzioni possono essere consultate al seguente indirizzo Internet:

www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza > Istruzioni sulla sicurezza informatica

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Art. 69, frase introduttiva e lett. a Al proscioglimento dall’obbligo militare, la Base logistica dell’esercito, l’Ufficio dell’uditore in capo o i comandi di circondario comunicano all’Ufficio centrale Armi mediante procedura automatizzata le seguenti indicazioni relative alle persone che hanno ricevuto in proprietà un’arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita o a cui è stata ritirata l’arma personale in prestito: a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e il numero d’assicurato AVS nonché, se del caso, le circostanze che hanno portato al ritiro dell’arma;

Art. 70 Abrogato

II L’allegato 1 è modificato come segue:

Allegato 1 lett. g e j Fr.

g. attestazione dell’Ufficio centrale Armi (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm e art. 58 lett. a) 50.— j. custodia di armi:

III Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione dell’appendice 1.

IV La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’appendice 2.

V 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2 Gli articoli 31 capoverso 2 e 54a entrano in vigore il 1° luglio 2013.

21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Appendice 1 (cifra III) Allegato 3 (art. 61 cpv. 5)

Diritti d’accesso A = consultare B = trattare vuoto = nessun accesso

Autorità federali Stato maggiore fedpol

DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG

Consulente per la A A A A* A A protezione dei dati

Servizi fedpol

DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG

Ufficio centrale Armi B B B A B B

Fornitori di servizi informatici fedpol

DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG

Responsabile di proget- A A A A* A A to e amministratori di sistema

Polizia giudiziaria federale

DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG

Divisione Indagini, A A A* A Interventi speciali

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Amministrazione federale delle dogane

DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG

Corpo delle guardie A A A* A di confine Sezione antifrode A A A* A doganale

DDPS

DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG

DDPS A

Autorità cantonali DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG

Comandi di circondario A cantonali

DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG

Autorità cantonali di A A A* A A polizia

* nessun accesso al numero d’assicurato AVS

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Ordinanza sulle armi RU 2012

Appendice 2 (cifra IV)

Modifiche del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 dicembre 200911 sulle misure di polizia

amministrativa e i sistemi d’informazione dell’Ufficio federale di polizia

Titolo Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio federale di polizia e sul sistema d’informazione HOOGAN (OMPAH)

Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 1, 15 capoversi 3 e 5, 24a capoversi 7 e 8, 26 capoverso 3 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),

Art. 1 lett. c Abrogata

Art. 2 Abrogato

Sezione 5 (art. 14–28) Abrogata

11 RS 120.52 12 RS 120

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2. Ordinanza del 25 febbraio 199813 sul materiale bellico

Art. 17 cpv. 2 lett. d 2 I documenti seguenti devono poter essere prodotti per dieci anni quali giustificativi contabili: d. i documenti di trasporto con indicazione dei Paesi di transito.

3. Ordinanza del 27 novembre 200014 sugli esplosivi

Titolo prima dell’art. 91 Titolo 7: Trasporto di esplosivi

Art. 91, rubrica Trasporto su strade industriali e fino a luogo d’utilizzazione

Art. 91a, rubrica Documentazione per il trasporto intracomunitario

Titolo prima dell’art. 110

Titolo 9: Registri, sorveglianza, tasse e collaborazione tecnico-scientifica

Da inserire dopo il titolo del capitolo 3

Art. 112a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200415 sugli emolumenti.

Art. 115 Per i controlli 1 Per decisioni nell’ambito dei provvedimenti presi giusta l’articolo 17, la tassa riscossa è compresa tra 100 e 5000 franchi. 2 Per controlli susseguenti ai sensi dell’articolo 16 possono essere riscosse tasse comprese tra 50 e 5000 franchi, se viene riscontrato che l’esplosivo non è conforme oppure che la dichiarazione o l’attestato di conformità non è sufficiente.

13 RS 514.511 14 RS 941.411 15 RS 172.041.1

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3 Per controlli speciali possono essere riscosse tasse comprese tra 100 e 10 000

franchi. Sono considerati tali i controlli eseguiti in seguito a infrazioni alla LEspl o all’ordinanza e quelli cagionati dal comportamento del titolare di un’autorizzazione o permesso.

Titolo prima dell’art. 117 Capitolo 4: Collaborazione tecnico-scientifica

Art. 117 L’UCEP può collaborare con servizi tecnico-scientifici, in particolare con il Servizio scientifico di ricerca dell’Istituto forense di Zurigo. La collaborazione è disciplinata su base contrattuale.

Titolo prima dell’art. 117a Titolo 9a: Banca dati BARBARA

Art. 117a Scopo La banca dati BARBARA è finalizzata a combattere i reati correlati al commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da sparo. Serve inoltre al disbrigo delle prati- che amministrative relative al commercio di tali oggetti.

Art. 117b Competenza La gestione di BARBARA è di competenza dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).

Art. 117c Struttura BARBARA è composta di: a. dati sulle autorizzazioni; b. dati sullo scambio di comunicazioni e informazioni; c. dati su eventi collegati al commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da sparo; d. documentazione tecnica.

Art. 117d Contenuto L’UCEP tratta in BARBARA i dati personali seguenti: a. i numeri d’identificazione attribuiti (art. 24); b. le autorizzazioni di fabbricazione rilasciate (art. 27); c. le autorizzazioni eccezionali rilasciate (art. 30); d. le autorizzazioni d’importazione rilasciate (art. 31);

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e. le autorizzazioni di vendita rilasciate (art. 35); f. la gestione della corrispondenza e delle pratiche. 2 BARBARA contiene i seguenti dati resi anonimi sul commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da sparo: a. i rapporti di polizia; b. i rapporti d’inchiesta, segnatamente del Servizio scientifico di ricerca dell’Istituto forense di Zurigo.

Art. 117e Diritti d’accesso 1 Le seguenti autorità possono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati in BARBARA: a. l’UCEP e i servizi cantonali responsabili dell’esecuzione della legislazione sugli esplosivi; b. la Polizia giudiziaria federale per l’adempimento dei suoi compiti discipli- nati dalla legge federale del 7 ottobre 199416 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale17 e dalla legge federale del 23 dicembre 201118 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni. c. il consulente per la protezione dei dati di fedpol per l’adempimento dei suoi compiti di controllo; d. le persone incaricate della manutenzione informatica e della programma- zione per l’adempimento dei loro compiti.

2 I dettagli dei diritti d’accesso sono disciplinati nell’allegato 17.

Art. 117f Trasmissione dei dati 1 L’UCEP può trasmettere dati a terzi, nella misura in cui essi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali e siano autorizzati a trattarli. 2 Su richiesta, l’UCEP può trasmettere dati registrati nella banca dati in particolare alle seguenti autorità, nella misura in cui esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali e siano autorizzate a trattarli: a. alle autorità di perseguimento penale federali e cantonali; b. all’Istituto forense di Zurigo; c. alla SUVA; d. all’UFFT.

16 RS 360 17 RS 312.0 18 RS 312.2

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Art. 117g Verbalizzazione Il trattamento dei dati in BARBARA è verbalizzato. I verbali sono conservati per un anno.

Art. 117h Durata di conservazione e distruzione dei dati 1 Dopo la loro registrazione, i dati di cui all’articolo 117c capoverso 1 lettere a e b sono conservati per dieci anni. 2 Allo scadere della durata di conservazione i dati sono distrutti, sempreché non debbano essere consegnati all’Archivio federale.

Art. 117i Archiviazione L’offerta di dati all’Archivio federale è retta dall’articolo 21 della legge federale del 19 giugno 199219 sulla protezione dei dati e dall’articolo 6 della legge del 26 giugno

199820 sull’archiviazione.

Art. 117j Sicurezza dei dati 1 La sicurezza dei dati è retta dall’articolo 7 della legge federale del 19 giugno

199221 sulla protezione dei dati, dall’ordinanza del 9 dicembre 201122 sull’in-

formatica nell’Amministrazione federale nonché dalle istruzioni del CIC del 27 settembre 200423 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.

2 L’UCEP adotta le misure organizzative necessarie per impedire l’accesso non

autorizzato ai dati.

Art. 117k Diritto all’informazione Il diritto all’informazione, alla rettifica e alla distruzione dei dati è retto dalle dispo- sizioni della legge federale del 19 giugno 199224 sulla protezione dei dati.

Art. 117l Regolamento sul trattamento dei dati Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati in BARBARA.

All’ordinanza sugli esplosivi è aggiunto un nuovo allegato 17:

19 RS 235.1 20 RS 152.1 21 RS 235.1 22 RS 172.010.58

23 Le istruzioni possono essere consultate al seguente indirizzo Internet:

www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza > Istruzioni sulla sicurezza informatica 24 RS 235.1

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Allegato 17 (art. 117e)

Diritti d’accesso a BARBARA A = consultare B = trattare vuoto = nessun accesso

Stato maggiore fedpol

Dati sulle Dati Dati Biblioteca autorizzazioni amministrativi sugli eventi (DANTRAG) (DANTRAG) (EREIGNISSE) (BIBLIOTHEK)

Consulente per la protezione A A A A dei dati

Servizi fedpol

Dati sulle Dati Dati Biblioteca autorizzazioni amministrativi sugli eventi (DANTRAG) (DANTRAG) (EREIGNISSE) (BIBLIOTHEK)

Ufficio centrale Esplosivi B B B B e pirotecnica

Fornitori di servizi informatici fedpol

Dati sulle Dati Dati Biblioteca autorizzazioni amministrativi sugli eventi (DANTRAG) (DANTRAG) (EREIGNISSE) (BIBLIOTHEK)

Responsabile di progetto e A A A A amministratori di sistema

Polizia giudiziaria federale

Dati sulle Dati Dati Biblioteca autorizzazioni amministrativi sugli eventi (DANTRAG) (DANTRAG) (EREIGNISSE) (BIBLIOTHEK)

Divisione Indagini A A A Terrorismo Divisione Indagini A A A Interventi speciali Divisione Indagini A A A Protezione dello Stato

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Autorità cantonali competenti

Dati sulle Dati Dati Biblioteca autorizzazioni amministrativi sugli eventi (DANTRAG) (DANTRAG) (EREIGNISSE) (BIBLIOTHEK)

Uffici degli esplosivi A A A A

4. Ordinanza del 25 giugno 199725 sul controllo dei beni a

duplice impiego

Art. 21 Conservazione dei documenti Tutti i documenti necessari per l’esportazione devono essere conservati per dieci anni a partire dalla data dell’imposizione doganale e presentati, su richiesta, alle autorità competenti.

25 RS 946.202.1

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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