AS 2012 6941
Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza
Traduzione1
Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza
Concluso il 4 giugno 2012 Approvato dall’Assemblea federale il 23 dicembre 20112 Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 novembre 2012
La Confederazione Svizzera, e per essa il Dipartimento federale delle finanze, e la Repubblica d’Austria, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 19743 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata da ultimo con il Protocollo del 3 settembre 20094 (di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
Art. I
1. La lettera b) del numero 2 del Protocollo finale è riformulata come segue:
«Resta intesto che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possi- bile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca gene- ralizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribu- ente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assisten- za amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.» 2. I sottoparagrafi (i) e (v) della lettera c) del numero 2 del Protocollo finale sono riformulati come segue: «(i) identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo;
1 Dal testo originale tedesco (AS 2012 6941).
2 RU 2012 6939 3 RS 0.672.916.31 4 RU 2011 823
2012-1379 6941
Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito RU 2012 e sulla sostanza. Prot. con l'Austria
(v) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.»
Art. II 1. Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l’adempi- mento delle misure del diritto interno necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo entra il vigore il giorno dell’ultima notifica ed è applicabile dalla data d’entrata in vigore del Protocollo di modifica firmato il 3 settembre 2009 a Vienna.
In fede di che, i plenipotenziari di entrambi gli Stati hanno firmato il presente Proto- collo.
Fatto a Vienna il 4 giugno 2012, in due esemplari.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica d’Austria: Urs Breiter Mag. Andreas Schieder