AS 2012 7263
Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
Modifica del 30 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del 9 novembre 20051 sulla sorveglianza è modificato come segue:
N. 3 cpv. 2 frase introduttiva, nonché cpv. 3 2 Il Best-Estimate degli impegni è il valore atteso dei flussi di pagamenti futuri assicurati per contratto scontati con una curva di rendimento senza rischio, tenendo conto dei seguenti principi: 3 Durante una fase straordinaria di bassi tassi d’interesse, per lo sconto di impegni esistenti la FINMA può autorizzare anche curve di rendimento a rischio, tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 961.011
2012-2520 7263
Ordinanza sulla sorveglianza RU 2012
7264