AS 2012 823
Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza
Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza
del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20102, decreta:
Art. 1
1 Il Protocollo del 27 ottobre 20103 che modifica la Convenzione dell’11 agosto
19714 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per
evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
3 La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e la Germania: a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. 4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3. 5 Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
RS 672.913.6 3 RU 2012 825 4 RS 0.672.913.62
2010-2852 823
Approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la RU 2012 Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza. DF
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.5
21 febbraio 2012 Cancelleria federale
5 FF 2011 4427