AS 2013 1287
Aggiustamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
Traduzione1
Aggiustamenti al Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
Adottati in occasione della diciannovesima riunione delle Parti a Montreal il 21 settembre 2007 Entrati in vigore per la Svizzera il 14 maggio 2008
Aggiustamenti concernenti le sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C del Protocollo di Montreal (idroclorofluorocarburi) La diciannovesima riunione delle Parti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono2 decide, conformemente alla procedura enunciata nel paragrafo 9 dell’articolo 2 del Protocollo di Montreal e sulla base delle valuta- zioni effettuate in applicazione dell’articolo 6 del Protocollo, di apportare alle dispo- sizioni del Protocollo di Montreal concernenti la produzione e il consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C al Protocollo gli aggiustamenti seguenti:
Articolo 2F: Idroclorofluorocarburi 1. L’attuale paragrafo 8 dell’articolo 2F del Protocollo diviene il paragrafo 2 e l’attuale paragrafo 2 diviene il paragrafo 3.
2. I paragrafi 3–6 attuali sono sostituiti dai paragrafi 4–6 seguenti:
«4. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 25 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 25 per cento del livello calcolato di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C come indicato nel paragrafo 2. 5. Ciascuna Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di con- sumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annual- mente, il 10 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Cia- scuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi
1 Dal testo originale francese (RO 2013 1287).
2 RS 0.814.021
2013-0360 1287
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Prot. di Montreal RU 2013
periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 10 per cento del livello calco- lato di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia per corrispondere ai fabbi- sogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C come indicato nel paragrafo 2. 6. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcola- to di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia ridotto a zero. Tuttavia: a) ogni Parte può superare tale limite di consumo per un massimo dello 0,5 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel corso di ciascun periodo di 12 mesi che si conclude prima del 1° gennaio 2030, a condizione che tale consumo sia destinato esclusivamente alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2020; b) ogni Parte può superare tale limite di produzione per un massimo dello 0,5 per cento della media di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel corso di ciascun periodo di 12 mesi che si conclude prima del 1° gennaio 2030, a condizione che tale produzione sia destinata esclusivamente alla manuten- zione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2020.»
Articolo 5: Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo 3. Nell’articolo 5 paragrafo 8ter le lettere a) e b) attuali sono sostituite dalle let- tere a)–e) seguenti: «a) ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2013, e per ogni periodo succes- sivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze con- trollate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, la media dei propri livelli di consumo nel 2009 e 2010. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2013, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, la media del proprio livello calcolato di produ- zione nel 2009 e 2010; b) ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2015, e per ogni periodo succes- sivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze con- trollate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 90 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi
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periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 90 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010; c) ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2020, e per ogni periodo succes- sivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze con- trollate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 65 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 65 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010; d) ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2025, e per ogni periodo succes- sivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze con- trollate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 32,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 32,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010; e) ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2030, e per ogni periodo succes- sivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze con- trollate del gruppo I dell’Allegato C sia uguale a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia uguale a zero. Tuttavia: i) ogni Parte può superare tale limite di consumo durante uno dei periodi di 12 mesi purché la somma dei propri livelli calcolati di consumo durante il periodo di 10 anni compreso tra il 1° gennaio 2030 e il 1° gennaio 2040, divisa per dieci, non superi il 2,5 per cento della
media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010, e a con- dizione che tale consumo sia esclusivamente destinato alla manuten- zione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2030, ii) ogni Parte può superare tale limite di produzione durante uno dei periodi di 12 mesi purché la somma dei propri livelli calcolati di produ- zione durante il periodo di 10 anni compreso tra il 1° gennaio 2030 e il 1° gennaio 2040, divisa per dieci, non superi il 2,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010, e a condizione che tale produzione sia esclusivamente destinata alla manu- tenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in fun- zione il 1° gennaio 2030.»
4. Nell’articolo 5 paragrafo 8ter le lettere c) e d) attuali divengono le lettere f) e g).
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