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AS 2013 2033

Decisione n. 2/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, recante emendamento della Convenzione (agricoltura) del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Traduzione1

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 2/2012 del Consiglio2, recante emendamento della Convenzione AELS (agricoltura)

Adottata il 21 giugno 2012 Approvata dall’Assemblea federale il 13 marzo 20133 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 26 aprile 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2013

Il Consiglio dell’AELS decide:

I La Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; di seguito la «Convenzione») è modificata come segue:

Capitolo II, titolo, inserimento della nota a piè di pagina seguente: In virtù dell’unione doganale stabilita dal Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confedera- zione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera rappre- senta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 5 Regole d’origine e cooperazione amministrativa 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di regole d’origine e la coope- razione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri sono disciplinati dalla Convenzione regionale del 15 giugno 20115 sulle norme di origine preferen- ziali paneuromediterranee (qui appresso Convenzione PEM); ciò vale, mutatis mutandis e impregiudicato il disposto dell’articolo 15, come parte integrante della presente Convenzione.

1 Dal testo originale inglese.

2 Nella RU e nella RS vengono pubblicate unicamente le mod. del testo della Conv. La Dec. nella versione integrale non viene pubblicata né nella RU né nella RS. La versione originale inglese può essere richiesta all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione delle pubblicazioni federali, 3003 Berna ed è disponibile sul sito Internet della Segreteria dell’AELS: www.efta.int/ > Legal Texts > EFTA Convention. 3 FF 2013 1243 4 RU 2013 2031 5 RS 0.946.31

2012-2599 2033

Dec. n. 2/2012 del Consiglio dell’AELS RU 2013

2. Per i prodotti agricoli di base di cui all’allegato V e i prodotti agricoli trasformati di cui all’allegato W, conformemente all’articolo 3 dell’allegato I della Convenzione PEM il cumulo bilaterale è ammesso esclusivamente tra Stati membri.

3. In caso di denuncia della Convenzione PEM da parte di uno Stato membro, gli

Stati membri intraprendono senza indugio negoziati relativi a nuove regole d’origine per la presente Convenzione. Fino all’entrata in vigore di tali regole, valgono le regole d’origine contemplate dalla Convenzione PEM e rimangono mutatis mutandis parte integrante della presente Convenzione; è ammesso esclusivamente il cumulo tra Stati membri.

Art. 8 Prodotti agricoli Tenuto conto delle considerazioni particolari relative all’agricoltura, gli articoli 2, 3, 4 e 7, il capitolo IV sugli aiuti statali, il capitolo VI sulle regole in materia di concor- renza e il capitolo XII sugli appalti pubblici non si applicano ai prodotti agricoli di cui ai capitoli 1‒24 della Convenzione internazionale del 14 giugno 19836 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) oppure all’allegato X, fatte salve le disposizioni contemplate: (a) dall’allegato V sui prodotti agricoli di base; oppure (b) dall’allegato W sui prodotti agricoli trasformati.

Art. 9 nonché allegati A, C e D Abrogati

II Alla Convenzione sono aggiunti i nuovi allegati V, W e X conformemente alle versioni qui annesse:

Allegato V7 (art. 8)

Prodotti agricoli di base

6 RS 0.632.11

7 La versione originale inglese dell’all. V della Conv. è l’unica disponibile.

Può essere consultata sul sito Internet della Segreteria dell’AELS: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols.

Dec. n. 2/2012 del Consiglio dell’AELS RU 2013

Allegato W8 (art. 8)

Prodotti agricoli trasformati

Allegato X9 (art. 8)

Prodotti agricoli non compresi nei capitoli 1‒24 del Sistema armonizzato (SA)10

III Alla Convenzione viene allegata la seguente dichiarazione comune:

Dichiarazione comune11 Ulteriore liberalizzazione relativa ai prodotti agricoli di base

8 La versione originale inglese dell’all. W della Conv. è l’unica disponibile. Può essere consultata sul sito Internet della Segreteria dell’AELS: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols.

9 La versione originale inglese dell’all. X della Conv. è l’unica disponibile.

Può essere consultata sul sito Internet della Segreteria dell’AELS: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols. 10 RS 0.632.11 11 La versione originale inglese della dichiarazione comune è l’unica disponibile. Può essere consultata sul sito Internet della Segreteria dell’AELS: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols.

Dec. n. 2/2012 del Consiglio dell’AELS RU 2013

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