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AS 2013 2119

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del 14 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

1bis Il lavoratore beneficia di almeno 18 domeniche libere per anno civile, sempre che almeno 12 volte nel corso dell’anno civile sia stato accordato un riposo setti- manale minimo di 59 ore consecutive. Queste 59 ore comprendono il riposo giorna- liero, il sabato e la domenica interi. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno.

Art. 47 cpv. 1 1 Al personale a terra della navigazione aerea si applicano l’articolo 4, per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo, nonché gli articoli 5, 10 capo- verso 3, 12 capoverso 1bis e 13.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2013.

14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 822.112

2012-2783 2119

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro RU 2013