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AS 2013 2357

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Modifica del 3 luglio 2013

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 25 ottobre 20061 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb), in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 3; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b. 2 Sono altresì bloccati gli averi e le risorse economiche che presentano un legame con i programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza. 3 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese o alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche.

4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare

prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili sul sito: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea RU 2013

a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbi- trale; d. tutelare interessi svizzeri. 5 Essa autorizza le attività di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze e secondo le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Art. 3a Divieto per determinati servizi finanziari e trasferimenti di averi Sono vietati la fornitura di servizi finanziari e la messa a disposizione di averi e risorse economiche, incluso denaro contante, che sono in relazione con i programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza.

Art. 5 cpv. 1

1 L’entrata in Svizzera o il transito in Svizzera sono vietati:

a. alle persone fisiche di cui all’allegato 3; b. alle persone che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui all’allegato 3; c. alle persone che violano la presente ordinanza o le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU o che forniscono aiuti per eluderle.

Art. 5a Restrizione al sostegno finanziario del commercio 1 L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non si assume impegni a copertura di attività con la Repubblica popolare democratica di Corea che potrebbe- ro contribuire a programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare demo- cratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza o che potrebbero contribuire ad eludere tali divieti. 2 La restrizione al sostegno finanziario del commercio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti alimentari, ai farmaci e alle attrezzature mediche né al commercio a scopi umanitari.

Art. 5b Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza:

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Provvedimenti nei confronti della Corea (Nord) RU 2013

a. il governo della Repubblica popolare democratica di Corea; b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che si trovano nella Repubblica popolare democratica di Corea; c. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 3; d. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano per conto o sotto la direzione di persone od organizzazioni di cui alle lettere a–c.

Art. 6 cpv. 1 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 2–3a, 5a e 5b.

Art. 7 cpv. 1

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a

conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applica- zione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 o 1bis, li dichiarano senza indugio alla SECO.

Art. 8 cpv. 1 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 3, 3a, 5, 5a o 5b della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 4 luglio 20134.

3 luglio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 3 lug. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea RU 2013

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Beni, compresi tecnologie e software, ai quali si applica il divieto di cui all’articolo 1 capoversi 2 e 3

1. I beni di cui all’allegato 2, parte 1 dell’ordinanza del 25 giugno 19975 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI). 2. I beni di cui all’allegato 2 parte 2 OBDI; sono esclusi i numeri di controllo all’esportazione recanti i codici 001-099.

3. Materiali nucleari giusta l’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 20046

sull’energia nucleare. 4. Sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota che non sono contemplati dall’articolo 1 capoverso 1, compresi i sottosistemi completi. 5. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota nonché con programmi di produzione di armi di distruzione di massa e quelli contemplati dall’allegato 2, parte 2 OBDI, dall’allegato 3 OBDI o dall’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio

19987 concernente il materiale bellico (OMB).

6. Grafite progettata o specifica per uso in macchine per elettroerosione.

7. Fibra para-aramidica (Kevlar e simili), filati e nastri.

8. Lubrificanti perfluorati.

9. Valvole a soffietto resistenti alla corrosione dell’esafluoruro di uranio

(UF6). 10. Acciai inossidabili resistenti alla corrosione, limitatamente agli acciai resi- stenti all’acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) o all’acido nitrico, come l’acciaio duplex legato con l’ossigeno.

11. Materiali ceramici compositi resistenti a temperature ultraelevate in forma

solida (come blocchi, cilindri, tubi o barre) a condizione che le dimensioni non superino i valori seguenti: a. per i cilindri: 120 mm di diametro e 50 mm di lunghezza; b. per i tubi: 65 mm di diametro interno, 25 mm di spessore della parete e

50 mm di lunghezza;

c. per i blocchi: 120 mm x 120 mm x 50 mm.

12. Valvole ad azionamento pirotecnico.

13. Attrezzatura di misurazione e di controllo adeguata per le gallerie del vento (bilance, calcolo del flusso termico, controllo della corrente).

5 RS 946.202.1 6 RS 732.11 7 RS 514.511

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14. Perclorato di sodio.

15. Pompe a vuoto aventi una portata massima di aspirazione specificata dal

costruttore superiore a 1 m3/h (in condizioni standard) e involucri preformati per tali pompe, rivestimenti preformati degli involucri, giranti, rotori e ugelli in cui tutte le superfici a diretto contatto sono interamente costituite da mate- riali che sottostanno alle restrizioni.

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea RU 2013

Allegato 2 (art. 2)

Beni di lusso

1. Caviale e succedanei del caviale preparati con uova di pesce

2. Vini e bevande spiritose

3. Sigari

4. Profumi pregiati, prodotti per la toeletta e cosmetici pregiati

5. Articoli pregiati di marocchineria

6. Indumenti e accessori di abbigliamento pregiati, calzature pregiate

7. Tappeti annodati a mano

8. Arazzi tessuti a mano

9. Perle, pietre preziose e semipreziose, minuterie e oggetti di gioielleria

10. Monete non aventi corso legale

11. Posateria da tavola dorata, argentata o platinata

12. Elettronica d’intrattenimento di grande valore

13. Apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, elettronici o

ottici 14. Veicoli di lusso per il trasporto aereo, stradale e nautico, nonché i loro com- ponenti e accessori

15. Orologi e prodotti dell’orologeria pregiati

16. Strumenti musicali pregiati

17. Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

18. Cavalli purosangue

19. Tartufi

20. Specialità di panetteria (come le brioche al burro), prodotti di confetteria e pasticceria 21. Articoli sportivi pregiati e attrezzatura di qualità (p. es. sci, golf, equitazione e sport acquatici) 22. Articoli e attrezzatura per giochi al biliardo, impianti automatici per birilli (p. es. piste da bowling), giochi d’azzardo e giochi a monete o a banconote 23. Infrastrutture e attrezzature per impianti sportivi di lusso (p. es. stazioni scii- stiche e piscine)

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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