AS 2013 245
Ordinanza sull'assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate secondo le convenzioni fiscali internazionali
Ordinanza sull’assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate secondo le convenzioni fiscali internazionali
del 16 gennaio 2013
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 28 settembre 20121 sull’assistenza amministrativa fiscale, ordina:
Art. 1 Domande raggruppate
1 Le domande secondo le convenzioni fiscali internazionali, che identificano le
persone interessate mediante un modello di comportamento, sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dall’entrata in vigore della legge del 28 settem- bre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale.
2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel
singolo caso.
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2013.
16 gennaio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 672.51 1 RS 672.5
2013-0076 245
Assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate secondo le RU 2013 convenzioni fiscali internazionali