AS 2013 4619
Ordinanza del DEFR concernente l'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione
Ordinanza del DEFR concernente l’ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI-DEFR)
del 9 dicembre 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 9, 19, 20 capoverso 3, 42 capoverso 3 e 52 capoverso 5 dell’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI); visto l’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza del 29 novembre 20132 sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione, ordina:
Capitolo 1: Programmi di promozione Sezione 1: Programmi nazionali di ricerca
Art. 1 Proposte di programmi nazionali di ricerca 1 Le proposte di programmi nazionali di ricerca (PNR) devono essere presentate alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) sotto forma di schizzi. 2 Gli schizzi illustrano gli scopi principali della proposta tematica e la motivano, segnatamente in riferimento agli obiettivi del PNR. 3 Gli altri requisiti sono pubblicati sul sito della SEFRI3 al momento della messa a concorso per la selezione delle proposte. 4 La SEFRI informa periodicamente le cerchie interessate sulle selezioni in corso e su quelle future. Il termine per la presentazione di nuove proposte per la selezione in corso è pubblicato sul sito della SEFRI. 5 Una nuova selezione sarà avviata soltanto una volta conclusa quella precedente. Una selezione è considerata conclusa quando il Consiglio federale ha preso una decisione in merito alla realizzazione di nuovi PNR.
RS 420.111
3 www.sefri.admin.ch
2013-1577 4619
O sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. O del DEFR RU 2013
Art. 2 Selezione delle proposte presentate, proposte di programma della SEFRI
1 Per ogni selezione la SEFRI predispone un elenco delle priorità delle proposte
tematiche. Su questa base elabora, a titolo indicativo, cinque brevi proposte di pro- gramma.
2 Ogni proposta di programma illustra:
a. le questioni e le problematiche prioritarie sulle quali ci si aspetta dalla scienza un contributo utile per la pratica (mandato di ricerca); b. gli aspetti principali quali la struttura del programma, la ponderazione delle questioni e delle problematiche da affrontare, il quadro finanziario e il calendario previsti.
Art. 3 Studio di fattibilità del FNS e documentazione del bando di concorso 1 Il Fondo nazionale svizzero (FNS) verifica la fattibilità delle proposte di pro- gramma, segnatamente: a. se la scienza può fornire un contributo rilevante e orientato alla pratica per la risoluzione delle problematiche; b. qual è il potenziale di ricerca disponibile o attivabile in Svizzera; c. se il tema è già stato studiato nel contesto nazionale o internazionale; d. se lo strumento dei PNR nel suo complesso si presta ad essere elaborato in considerazione del quadro finanziario e del calendario previsti. 2 Nella documentazione del bando di concorso il FNS formula il mandato di ricerca sotto forma di questioni e problematiche scientifiche da elaborare tenendo conto degli elementi principali di cui all’articolo 5 capoverso 2 O-LPRI.
3 Se dalla verifica della fattibilità emerge che una proposta di programma non è
idonea a uno studio scientifico nel quadro di un PNR, il FNS presenta alla SEFRI un breve rapporto in cui illustra la situazione.
4 In base al rapporto la SEFRI decide se la proposta di programma deve essere
respinta o presentata in una forma diversa.
Art. 4 Esame della documentazione del bando di concorso da parte dei servizi federali e di altre cerchie 1 Nel valutare la documentazione del bando di concorso i servizi federali rappresen- tati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pub- blico considerano segnatamente i progetti di ricerca in base agli ambiti politici e verificano se i programmi proposti possono contribuire ad assolvere compiti della Confederazione.
2 La SEFRI può chiedere il parere delle cerchie interessate a livello politico e
sociale, segnatamente dei Cantoni, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di categoria. Il numero degli enti consultati si basa sui requisiti della documentazione del bando di concorso.
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Art. 5 Termini 1 Il FNS allestisce uno studio di fattibilità entro un termine indicativo di sei mesi.
2 Il termine indicativo per la preparazione della documentazione del bando di
concorso da parte del FNS è di sei mesi, purché lo studio di fattibilità abbia avuto esito positivo. 3 In caso di accertamenti supplementari approfonditi il termine per la preparazione della documentazione del bando di concorso è prorogato di nove mesi al massimo. 4 Dopo la decisione del Consiglio federale di norma il FNS sottopone alla SEFRI la documentazione rielaborata del bando di concorso entro due mesi.
Art. 6 Verifica dell’efficacia 1 La verifica dell’efficacia dei PNR serve ad appurare, dal punto di vista della Con- federazione in quanto committente, se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e assolti i compiti stabiliti, come è stata impostata l’armonizzazione con altre misure di promozione simili e in quale forma i risultati della ricerca sono applicati rispetto alle esigenze della società e della politica. 2 La SEFRI decide caso per caso i programmi da valutare e gli aspetti da considerare nella valutazione. 3 Può conferire mandati d’esame al Consiglio svizzero della scienza e dell’innova- zione (CSSI).
Sezione 2: Poli di ricerca nazionali
Art. 7 Bando di concorso 1 Quando è bandito un concorso per nuovi poli di ricerca nazionali (PRN) la SEFRI comunica alle cerchie interessate: a. le disposizioni generali e specifiche della Confederazione; b. il quadro finanziario generale, la durata e il numero massimo di PRN che possono essere approvati nell’ambito del rispettivo bando; c. la procedura con le relative scadenze e le competenze attribuite nella proce- dura di selezione e di decisione; d. i requisiti formali e materiali per la presentazione degli schizzi e delle domande di PRN, in particolare la lettera ufficiale che attesta il finanziamen- to delle istituzioni ospitanti coinvolte; e e. i criteri di selezione.
2 I bandi di concorso sono pubblicati periodicamente su mandato della SEFRI.
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Art. 8 Criteri di selezione 1 Per l’esame scientifico e strutturale dei progetti il FNS applica principalmente i seguenti criteri: a. la rilevanza strategica del tema per il sistema della ricerca svizzero; b. la qualità scientifica dell’insieme del progetto di ricerca e dei sottoprogetti, compreso i potenziale d’incremento dell’interdisciplinarità, di nuovi approc- ci e metodi scientifici all’interno delle discipline o la collaborazione in nuovi ambiti di ricerca; c. la massa critica e il valore aggiunto del PRN rispetto alla somma dei singoli progetti; d. la plausibilità di obiettivi e misure riguardo al trasferimento di sapere e di tecnologie e alla promozione delle nuove leve e delle donne; e. l’idoneità scientifica dei partecipanti principali; f. la qualità della gestione del PRN e l’idoneità del responsabile del PRN; g. l’adeguatezza del finanziamento richiesto e la dotazione dei fondi di terzi; h. l’idoneità delle istituzioni ospitanti. 2 Nell’esame dei progetti sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria, con particolare riguardo alla sostenibilità strutturale, la SEFRI applica principalmente i seguenti criteri: a. il supporto ai centri di competenza nella pianificazione strategica delle isti- tuzioni ospitanti; b. la ripartizione dei compiti e il coordinamento nel settore universitario; c. l’inclusione del PNR nella ripartizione regionale e nazionale dei centri di competenza secondo gli obiettivi del programma dei PRN; d. la conformità con gli obiettivi della politica della Confederazione in materia di ricerca; e. l’inclusione nei progetti di cooperazione internazionali e gli sforzi di coope- razione compiuti dalla Svizzera sul piano istituzionale.
Art. 9 Procedura per gli schizzi 1 I potenziali responsabili di un PRN devono presentare al FNS gli schizzi di PRN conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di concorso.
2 Il FNS informa la SEFRI degli schizzi presentati entro i termini.
3 Effettua la valutazione scientifica e strutturale in base ai criteri stabiliti nell’articolo 8 e secondo le procedure previste dal rispettivo bando di concorso. 4 Organizza un incontro tra la SEFRI, il FNS e le istituzioni ospitanti per discutere gli aspetti strutturali.
5 Comunica l’esito della valutazione ai potenziali responsabili di un PRN.
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Art. 10 Procedura per le domande
1 Per poter presentare la domanda è necessario aver inviato lo schizzo.
2 Le domande di PRN devono essere presentate al FNS dai potenziali responsabili di un PRN. 3 Il FNS effettua la valutazione scientifica e strutturale in base ai criteri stabiliti nell’articolo 8 e secondo le procedure previste dal rispettivo bando di concorso. 4 Dopo l’esame scientifico e strutturale il FNS sottopone alla SEFRI una proposta motivata con una selezione di PRN di cui raccomanda la realizzazione (short list). 5 A sua volta, la SEFRI sottopone al DEFR una proposta motivata in cui presenta i PRN di cui raccomanda la realizzazione.
Art. 11 Valutazione
1 Se il FNS propone di interrompere un PRN, la SEFRI può incaricare il CSSI di
valutare il PRN interessato ai fini di una decisione.
2 La valutazione di singoli PRN in scadenza o già conclusi deve accertare,
nell’interesse dello sviluppo del sistema universitario e della ricerca svizzero, se il PRN ha raggiunto l’obiettivo della sostenibilità strutturale nel contesto nazionale.
3 Nell’ambito delle valutazioni la SEFRI può conferire mandati al CSSI.
Capitolo 2: Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale
Art. 12 Procedura d’esame e decisione 1 Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel perio- do ERI successivo.
2 Per la valutazione delle domande la SEFRI consulta il CSSI.
3 Presenta una proposta al DEFR.
4 Comunica ai richiedenti le decisioni del DEFR.
Art. 13 Modalità di finanziamento
1 Il sussidio federale è concesso al massimo per la durata di un periodo ERI.
2 Per il rinnovo del sussidio si applica l’articolo 12 capoverso 1.
3 La SEFRI verifica ogni anno l’adempimento delle condizioni per i sussidi federali concessi.
4 Se nell’ultimo anno del periodo ERI la SEFRI constata che il sussidio federale
supera il 50 per cento dell’onere complessivo o del finanziamento di base, dispone la riduzione del sussidio. La riduzione è effettuata con il versamento dell’ultima rata.
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5 Qualora vengano meno condizioni importanti per il diritto ai sussidi il DEFR può, su proposta della SEFRI, sospendere o interrompere il finanziamento durante il periodo ERI in corso.
Art. 14 Rapporti 1 Sulla base dei rapporti d’attività annuali e dei rapporti annuali degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione della Confederazione all’onere com- plessivo o al finanziamento di base. Le prestazioni in natura devono essere quantifi- cate in denaro. 2 In un rapporto separato all’indirizzo della SEFRI i centri di competenza per la tecnologia illustrano: a. le start-up che hanno fondato o quelle che hanno contributo a fondare; b. la motivazione delle loro attività secondo la lettera a; e c. eventuali partecipazioni a start-up secondo la lettera a.
Capitolo 3: Cooperazione internazionale Sezione 1: Competenza di concludere trattati e dichiarazioni d’intenti
Art. 15 1 La SEFRI è autorizzata, nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, a concludere trattati internazionali di portata limi- tata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19974 sull’orga- nizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di diritto speciale.
2 La SEFRI è autorizzata, nell’ambito delle competenze secondo il capoverso 1, a
concludere dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazio- nale nel settore della ricerca e dell’innovazione, segnatamente nell’ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST).
Sezione 2: Cooperazione scientifica bilaterale al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali
Art. 16 Procedura 1 Un comitato direttivo nazionale può essere competente per diversi Paesi o regioni prioritari. 2 La SEFRI stabilisce i rappresentanti all’interno dei comitati direttivi. Il rappresen- tante della SEFRI assume la presidenza.
4 RS 172.010
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3 Nell’ambito della messa a concorso dei progetti di ricerca comuni secondo
l’articolo 52 capoverso 3 O-LPRI il FNS rende note le modalità di presentazione della domanda.
4 IlFNS comunica ai responsabili di progetto le decisioni concernenti l’appro-
vazione o il rifiuto delle domande. La procedura si basa sulle direttive del FNS.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione di altri atti normativi 1 L’ordinanza del 4 luglio 20015 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza è abrogata.
2 Le seguenti direttive del DEFR sono abrogate:
1. Direttive del 28 giugno 2000 sulla procedura di selezione dei programmi na-
zionali di ricerca e dei poli di ricerca nazionali secondo l’articolo 6 capo- verso 2 della legge sulla ricerca;
2. Direttive del 16 marzo 1987 concernenti i sussidi secondo l’articolo 16 capo-
verso 3 lettere b e c della legge sulla ricerca.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
9 dicembre 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca Johann N. Schneider-Ammann
5 RU 2001 1818, 2004 4873
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