AS 2013 807
Codice di diritto processuale penale svizzero
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (RU 2010 1881; RS 312.0)
Art.282 cpv. 1, frase introduttiva
Invece di: 1 Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura delle indagini preliminari, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:
Leggasi: 1 Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investi- gativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare regi- strazioni su supporto visivo o sonoro se:
20 febbraio 2013 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2013-0564 807
Codice di procedura penale. Correzione RU 2013
808