AS 2013 993
Regolamento di previdenza del 3 dicembre 2007 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1)
Regolamento di previdenza del 3 dicembre 2007 della Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 1)
Modifica del 24 marzo 2012 Approvata dal Consiglio federale il 15 marzo 2013
L’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF (OP PF) decreta:
I
Il regolamento di previdenza del 3 dicembre 20071 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) è modificato come segue:
Art. 17 lett. cbis Non sono ammesse nell’assicurazione di PUBLICA le persone impiegate: cbis. che continuano ad essere affiliate provvisoriamente all’istituto di previdenza tenuto a versare loro prestazioni d’invalidità ai sensi dell’articolo 26a LPP;
Art. 21 Occupazione a tempo parziale Nel caso delle persone assicurate occupate a tempo parziale lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio che sarebbe realizzato in caso di occupa- zione al 100 per cento. Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell’importo di coordinamento e convertito nel grado di occupazione determinante per l’assicurazione.
Art. 25 cpv. 4 e 5
4 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA, se e quale piano di previdenza comple-
mentare ha scelto la persona assicurata, la modifica della sua entità o la rinuncia completa. La mutazione ha di volta in volta effetto dal primo giorno del mese suc- cessivo alla comunicazione.
5 Abrogato
1 RS 172.220.142.1
2012-2070 993
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2 Se al momento del pensionamento la persona assicurata desidera prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, più del 50 per cento di cui al capoverso 1, la comunicazione di tale prelievo di capitale deve pervenire per scritto a PUBLICA al più tardi un anno prima del pensionamento. L’importo massimo possibile della liquidazione in capitale è pari al 100 per cento dell’avere esistente secondo il capo- verso 1 al momento del pensionamento. La comunicazione del prelievo di capitale può essere revocata fino a un anno prima del pensionamento. 2bis Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata che può percepire una liquida- zione in capitale è sciolto dal datore di lavoro, senza che questa ne abbia colpa, la stessa può comunicare il prelievo di capitale o l’unica modifica di un prelievo di capitale già comunicato fino al pensionamento. Per il pagamento dei costi ammini- strativi si applica per analogia il capoverso 1.
Art. 51 cpv. 1
1 Abrogato
Art. 52 Nascita del diritto e inizio del pagamento 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP).
2 Ilpagamento delle prestazioni di invalidità presuppone una decisione dell’AI
passata in giudicato. Esso inizia alla cessazione del diritto della persona invalida alla continuazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.
Art. 52a Estinzione del diritto Il diritto del beneficiario della rendita alle prestazioni di invalidità si estingue: a. in caso di decesso; oppure b. nella misura in cui egli recupera la capacità al guadagno, fatto salvo l’arti- colo 52b capoversi 1 e 2.
Art. 52b Diritto in caso di riduzione o soppressione della rendita AI 1 Se la rendita AI è ridotta o soppressa in seguito all’abbassamento del grado di invalidità, il beneficiario della rendita continua per tre anni ad essere assicurato, alle stesse condizioni, sempre che prima della riduzione o della soppressione della ren- dita AI egli abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione o che la rendita AI gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o dell’aumento del grado di occupazione (art. 26a cpv. 1 LPP). 2 La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, fintanto che il beneficiario della rendita percepisce una prestazione transitoria secondo l’articolo 32 LAI, anche se il termine di tre anni di cui al capoverso 1 non è ancora trascorso (art. 26a cpv. 2 LPP).
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3 Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni conti- nuano a sussistere, la rendita di invalidità viene ridotta fino a concorrenza dell’importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, tuttavia solo nella misura in cui tale riduzione è compensata da un reddito supplementare del beneficiario della rendita (art. 26a cpv. 3 LPP). 4 Se una rendita dell’AI è ridotta o soppressa sulla base di un riesame ai sensi della lettera a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI, il diritto alle prestazioni di invalidità si riduce o estingue nel momento in cui il benefi- ciario della rendita non percepisce alcuna rendita dell’AI o tale rendita è ridotta.
Art. 53 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio Fintanto che il diritto alle prestazioni di invalidità sussiste, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio secondo l’articolo 24 e del premio di rischio secondo l’articolo 26 in misura corrispondente al diritto alla rendita. L’esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio è data solamente in considerazione dell’articolo 54.
Art. 60 cpv.4, frase introduttiva, e cpv. 4bis
4 La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della
riscossione della rendita transitoria, secondo quali dei principi di calcolo seguenti intende finanziare la propria quota: 4bis Se la comunicazione della persona assicurata perviene a PUBLICA meno di tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento delle spese.
Art. 71 cpv. 2 2 Se ha fornito una prestazione di rendita troppo bassa, PUBLICA procede immedia- tamente al pagamento delle prestazioni arretrate in seguito alla rettifica senza inte- resse. Se PUBLICA è posta in mora, paga gli interessi di mora secondo l’allegato 1.
Art. 77 cpv. 2 lett. g
2 Si considerano proventi computabili ai sensi del capoverso 1:
g. ulteriori redditi da attività lucrativa o sostitutivi conseguiti o ragionevol- mente ancora conseguibili dal beneficiario di prestazioni di invalidità, ad eccezione del reddito supplementare conseguito durante la partecipazione ai provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell’articolo 8a LAI.
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Art. 104 cpv. 4 4 Per le rendite di invalidità o di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applica il presente regolamento all’estinzione del diritto alla rendita (art. 62 cpv. 6
II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
11 e 12 luglio 2012 In nome dell’organo paritetico:
Il presidente, Mario Snozzi Il vicepresidente, Albert Meyer
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Allegato 1 (art. 8)
Interessi
Stato 2013
Art. 24, Rimunerazione degli accrediti di vecchiaia e 1,50 % art. 36 dell’avere di vecchiaia Art. 25 Rimunerazione dei contributi volontari di rispar- 1,50 % mio (conto del PC) Art. 29 Rimunerazione dell’avere di vecchiaia in caso 1,50 % di congedo non pagato Art. 32c cpv.3 Interesse sul debito residuo 4,00 % lett. b Art. 71 Interesse di mora in caso di pagamento di presta- 2,50 % zioni arretrate Art. 72 Interesse in caso di restituzione 1,50 % Interesse di mora in caso di restituzione 2,50 % Art. 80 Rimunerazione delle prestazioni di uscita 1,50 % apportate in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età Art. 82, Rimunerazione di prestazioni di uscita 1,50%, in caso art. 85 di pagamento tardivo + 1,00% Art. 85 Rimunerazione ai sensi dell’articolo 17 LFLP 1,50% (fatto salvo l’art. 85 cpv. 3) Art. 86 Pagamento di prestazioni di uscita arretrate 2,50 % Art. 90 Interesse in caso di restituzione di prestazioni 1,50 % di uscita
Nel 2013 l’interesse minimo LPP ammonta a: da definire.
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