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AS 2014 1309

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria, OIB-FINMA)

Modifica del 27 marzo 2014

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:

I L’ordinanza FINMA del 30 agosto 20121 sull’insolvenza bancaria è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 1

1 Sono depositi privilegiati secondo l’articolo 37a LBCR:

a. tutti i crediti dei clienti derivanti da un’attività bancaria o di negoziazione di titoli che sono contabilizzati o dovrebbero essere contabilizzati nella posta di bilancio Impegni risultanti da depositi della clientela; b. le obbligazioni di cassa contabilizzate nella posta di bilancio Obbligazioni di cassa, depositate presso la banca a nome del deponente.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

27 marzo 2014 In nome dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: La presidente, Anne Héritier Lachat

1 RS 952.05

2014-1022 1309

O FINMA sull’insolvenza bancaria RU 2014

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