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AS 2014 2841

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del 20 agosto 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. c e g 1 In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU). L’UFSPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti: c. le offerte G+S del GU 3 sono offerte proposte da federazioni e associazioni giovanili, che consistono nell’avviare bambini e giovani verso il gioco e lo sport nel quadro di campi e nell’insegnare loro a curare gli aspetti sociali; g. le offerte G+S del GU 7 sono offerte proposte da federazioni sportive nazio- nali nelle discipline sportive G+S che soddisfano anche i criteri supplemen- tari per la promozione delle giovani leve G+S. Il lavoro svolto nell’ambito di corsi G+S con bambini e giovani consiste, in seno a un gruppo stabile, nell’allenamento e nella pratica mirati e guidati di una disciplina sportiva a tre diversi livelli di prestazione.

Art. 23 cpv. 1 lett. cbis

1 I contributi dipendono:

cbis. dalla disciplina sportiva;

Art. 28 cpv. 5 Abrogato

Art. 83a Disposizione transitoria della modifica del 20 agosto 2014 Gli accordi di cui all’articolo 83 capoverso 2 sono validi fino al 31 dicembre 2015 al più tardi.

1 RS 415.01

2014-0422 2841

O sulla promozione dello sport RU 2014

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

20 agosto 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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