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AS 2014 4549

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull’audiometria)

Modifica del 19 novembre 2014

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20101 sull’audiometria è modificata come segue:

All. n. 2.1

2.1 Si distinguono due procedimenti di verificazione denominati «A» e «B»

(vedere tabelle 1–4). In caso di installazione gli audiometri sono verificati secondo i due procedimenti (la prima volta dopo l’acquisto oppure in seguito a una nuova installazione come ad esempio in occasione di un trasloco). In seguito sono verificati ogni anno, alternativamente secondo il procedimento A o B, iniziando dal procedimento A. Una verificazione comprende misura- zioni con: – cuffia e orecchio artificiale (per la conduzione aerea): tabella 1; – auricolare per conduzione ossea e mastoide (per la conduzione ossea): tabella 2; – altoparlante nella cabina (per il campo libero): tabella 3; – segnali puramente elettrici (linearità): tabella 4.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

19 novembre 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

1 RS 941.216

2014-2570 4549

O sull’audiometria RU 2014

4550

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