AS 2014 4579
Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF
Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF
del 5 dicembre 2014
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35a capoverso 5 e 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui politecnici federali (Legge sui PF), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principi 1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca provvedono a impiegare i mezzi finanziari in modo efficace ed economico.
2 I PF e gli istituti di ricerca ne rispondono al Consiglio dei PF.
Art. 2 Mezzi di terzi 1 I mezzi di terzi sono tutti i mezzi che non provengono da contributi finanziari diretti della Confederazione. Sono costituiti dai: a. compensi per mandati di ricerca della Confederazione e di istituzioni fede- rali, nonché da contributi provenienti da programmi di ricerca europei; b. contributi da parte di terzi. 2 L’accettazione di mezzi di terzi deve essere conciliabile con l’indipendenza, non- ché con i compiti e gli obiettivi dei PF e degli istituti di ricerca. 3 I PF e gli istituti di ricerca decidono in merito all’accettazione e all’impiego di mezzi di terzi nel quadro degli impegni contrattuali, sempre che il Consiglio dei PF non disponga altrimenti. 4 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca devono essere in grado di fornire alle competenti autorità federali informazioni sulla provenienza e sull’impiego dei mezzi di terzi, nonché sullo stadio di avanzamento dei progetti.
RS 414.123 1 RS 414.110
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Capitolo 2: Presentazione dei conti Sezione 1: Principi e norme di riferimento
Art. 3 Principi della presentazione dei conti I seguenti principi si applicano alla presentazione dei conti: a. essenzialità: devono essere esposte tutte le informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi e che possono influenzare le decisioni dell’autorità prepo- sta; b. integralità: devono essere indicate tutte le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti; c. comprensibilità: le informazioni devono essere chiare e comprensibili; d. continuità: i principi della presentazione dei conti e della contabilità devono essere mantenuti invariati in un arco di tempo quanto più lungo possibile e consentire la comparabilità; e. espressione al lordo: le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per in- vestimenti devono essere indicate separatamente nel loro importo integrale, senza reciproca compensazione.
Art. 4 Norme di riferimento per la presentazione dei conti 1 La presentazione dei conti è retta dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)2.
2 Le deroghe agli IPSAS sono disciplinate nell’allegato 1. Le specifiche IPSAS
figurano nell’allegato 2.
Sezione 2: Conti annuali
Art. 5 Struttura I conti annuali del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca presentano la stessa struttura del conto annuale del settore dei PF conformemente all’articolo 35 capoverso 2 della legge sui PF.
Art. 6 Piano contabile generale Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni il piano contabile generale dei conti an- nuali conformemente al piano contabile generale del consuntivo consolidato della Confederazione.
2 www.ifac.org/public-sector
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Art. 7 Bilancio 1 Il bilancio documenta i valori patrimoniali (attivi) nonché gli impegni e il capitale proprio (passivi). 2 I valori patrimoniali sono attribuiti alla sostanza circolante o alla sostanza fissa.
3 Gli impegni sono articolati in capitale di terzi a breve e a lunga scadenza.
Art. 8 Principi per l’iscrizione a bilancio
1 Gli elementi patrimoniali sono iscritti a bilancio come attivi se:
a. produrranno un’utilità economica o servono all’adempimento immediato di compiti pubblici; e b. il loro valore può essere determinato in modo affidabile. 2 Gli impegni esistenti originati da un evento avvenuto nel passato sono iscritti a bilancio come passivi se il loro adempimento comporterà verosimilmente un deflus- so di fondi. 3 Gli accantonamenti sono costituiti per impegni originati da un evento avvenuto nel passato, se vige incertezza circa il momento dell’adempimento o l’ammontare del futuro deflusso di fondi. 4 Gli elementi patrimoniali e gli impegni sono iscritti a bilancio nel periodo conta- bile nel quale le condizioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 per l’iscrizione all’attivo o al passivo sono soddisfatte. 5 Si può rinunciare a un’iscrizione a bilancio se il limite di iscrizione all’attivo o al passivo non è raggiunto (art. 10). 6 Il Consiglio dei PF disciplina in istruzioni le condizioni alle quali è ammessa in via eccezionale un’iscrizione collettiva all’attivo o al passivo.
Art. 9 Principi di valutazione e ammortamenti
1 I principi di valutazione si basano sulle prescrizioni dell’IPSAS.
2 Non sono da iscrivere all’attivo i beni culturali come le collezioni d’arte e didatti- che, le collezioni storiche e le biblioteche. 3 Secondo il loro genere, gli elementi patrimoniali e gli impegni sono riuniti in classi. All’interno di una classe si applicano gli stessi principi di valutazione.
4 Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni:
a. i principi di valutazione applicabili alle singole classi; b. le classi di investimento e i loro tassi di ammortamento.
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Art. 10 Limiti dell’iscrizione all’attivo e al passivo 1 Gli investimenti e le scorte sono iscritti all’attivo a partire dai seguenti valori:
a. immobili: a partire da 100 000 franchi; b. ampliamenti per usi specifici di immobili di proprietà della Confederazione e di immobili in locazione: a partire da 100 000 franchi; c. beni mobili: a partire da 10 000 franchi; d. valori patrimoniali immateriali acquistati: a partire da 100 000 franchi; e. valori patrimoniali immateriali generati dall’istituzione stessa: a partire da un milione di franchi; f. scorte: a partire da 100 000 franchi.
2 Gli accantonamenti sono costituiti a partire da un importo di 500 000 franchi.
3 Si devono operare limitazioni temporali a partire da un importo di 100 000 franchi.
4 Il Consiglio dei PF può stabilire altri limiti in istruzioni.
Art. 11 Riserve 1 Possono costituire riserve sia il Consiglio dei PF, sia i PF e gli istituti di ricerca.
2 Le riserve fanno parte del capitale proprio.
3 La costituzione e lo scioglimento di riserve non avvengono direttamente attraverso il conto economico. 4 Il Consiglio dei PF disciplina in istruzioni la costituzione e lo scioglimento di riserve.
Art. 12 Conto economico Il conto economico contiene le spese e i ricavi, nonché il risultato annuale dell’esercizio in corso.
Art. 13 Conto dei flussi di tesoreria 1 Il conto dei flussi di tesoreria informa sull’origine e sull’utilizzo delle liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine e ne documenta le variazioni.
2 Indica il flusso del capitale da:
a. attività operative (cash flow); b. attività di investimento; e c. attività di finanziamento.
3 Il conto degli investimenti fa parte del conto dei flussi di tesoreria.
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Art. 14 Indicazione del capitale proprio L’indicazione del capitale proprio documenta le cause della variazione del capitale proprio.
Art. 15 Allegato L’allegato al conto annuale comprende in particolare i seguenti punti: a. menziona la normativa tecnica da applicare alla presentazione dei conti e motiva le deroghe; b. riassume i principi della presentazione dei conti, compresi i principi essen- ziali dell’iscrizione a bilancio e della valutazione; c. illustra in forma concisa i dettagli essenziali relativi alle altre parti del conto annuale; d. contiene ulteriori indicazioni importanti per valutare la situazione inerente al patrimonio e ai ricavi, gli impegni e i rischi finanziari.
Art. 16 Consolidamento 1 Il conto annuale consolidato del settore dei PF è redatto secondo il principio del consolidamento integrale. Comprende i conti annuali consolidati del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca. 2 Fornisce una visione globale della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi del settore dei PF, rettificata quanto alle interrelazioni interne. 3 Forma la base per il trasferimento nel consuntivo consolidato della Confederazione in base alle prescrizioni vigenti per le unità amministrative decentralizzate della Confederazione. 4 Il consolidamento dei conti annuali del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca segue le stesse regole del consolidamento del conto annuale del settore dei PF. 5 Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni i dettagli relativi al consolidamento; a tal fine deve tener conto delle specifiche IPSAS di cui all’allegato 2.
Art. 17 Firma e conferma del conto annuale 1 Il presidente del Consiglio dei PF e il responsabile delle finanze firmano insieme il conto annuale consolidato del Consiglio dei PF, nonché il conto annuale consolidato del settore dei PF. 2 I presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca firmano insieme ai loro responsabili delle finanze il conto annuale consolidato della propria istituzione.
3 Apponendo la loro firma, i firmatari confermano che il conto annuale è redatto
conformemente alle prescrizioni legali e che espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
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Sezione 3: Rapporti
Art. 18 Principi 1 Sia i rapporti interni al settore dei PF sia quelli destinati all’esterno espongono la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi. 2 I PF e gli istituti di ricerca confermano nel quadro dei loro rapporti al Consiglio dei PF la correttezza degli importi e dei commenti che figurano nel loro conto annuale.
Art. 19 Rapporti di gestione 1 I PF e gli istituti di ricerca redigono ogni anno un rapporto di gestione composto da una relazione annuale e da un conto annuale. 2 Il Consiglio dei PF redige ogni anno, sulla base dei rapporti dei PF e degli istituti di ricerca, il rapporto di gestione del settore dei PF. Integra la sua relazione annuale in quella del settore dei PF.
3 Il Consiglio dei PF pubblica il rapporto di gestione del settore dei PF dopo
l’approvazione da parte del Consiglio federale e la consegna alle Commissioni competenti delle Camere federali.
Art. 20 Ulteriori rapporti I PF e gli istituti di ricerca forniscono al Consiglio dei PF le indicazioni necessarie per la redazione di ulteriori rapporti del settore dei PF richiesti dalla Confederazione.
Sezione 4: Revisione
Art. 21
1 Sono soggetti a revisione:
a. a livello del settore dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca: i conti annuali e le relazioni annuali; b. a livello di Consiglio dei PF: il conto annuale.
2 Le relazioni annuali sono da verificare per quanto riguarda:
a. eventuali contraddizioni rispetto ai conti annuali; b. l’attuazione di una gestione dei rischi adeguata; c. eventuali contraddizioni nell’ambito dei rapporti sul personale.
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Capitolo 3: Tenuta dei conti, controlli interni e gestione dei rischi Sezione 1: Contabilità e inventariazione
Art. 22 Principi
1 Per la contabilità si applicano i seguenti principi:
a. integralità: tutte le operazioni finanziarie e le fattispecie contabili devono essere registrate senza lacune e periodicamente; b. esattezza: gli allibramenti devono corrispondere ai fatti; c. tempestività: la tenuta dei conti deve essere aggiornata. Le operazioni devo- no essere riportate cronologicamente; d. verificabilità: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e com- prensibile. Le correzioni devono essere contrassegnate e gli allibramenti comprovati con giustificativi. 2 I principi per la presentazione dei conti di cui all’articolo 3 si applicano per analo- gia.
Art. 23 Contabilità analitica 1 I PF e gli istituti di ricerca tengono una contabilità analitica in funzione delle loro esigenze.
2 La contabilità analitica deve essere tale da:
a. agevolare la gestione delle istituzioni corrispondenti; b. permettere di elaborare e valutare il preventivo e il conto annuale; c. consentire di elaborare statistiche; d. assicurare la trasparenza dei costi nell’interesse di un’attività amministrativa improntata all’economicità.
Art. 24 Conservazione dei giustificativi 1 I giustificativi devono essere conservati insieme alla contabilità per dieci anni.
2 Per le prestazioni in relazione a immobili soggette all’imposta sul valore aggiunto i giustificativi devono essere conservati per 20 anni.
Art. 25 Inventari 1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca tengono inventari dei valori conta- bili degli investimenti materiali e delle scorte soggetti all’obbligo di iscrizione all’attivo. 2 Aggiornano annualmente gli inventari dei valori contabili. In relazione agli inve- stimenti materiali soggetti all’obbligo di iscrizione all’attivo il cui valore contabile
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residuo al momento del controllo annuale è inferiore a 100 000 franchi, aggiornano gli inventari ogni tre anni. 3 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca tengono inventari dei valori reali relativi ai beni culturali. 4 Per gli altri investimenti materiali e scorte non soggetti all’obbligo di iscrizione all’attivo disciplinano la tenuta di inventari dei valori reali in funzione del rischio.
Sezione 2: Controlli interni
Art. 26 Sistema di controllo interno e responsabilità 1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema di controllo interno.
2 Il sistema di controllo interno serve a:
a. proteggere il patrimonio; b. assicurare l’impiego appropriato dei fondi; c. evitare o scoprire errori e irregolarità nella tenuta dei conti; d. garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti e l’affidabilità del rendiconto.
3 Tiene conto della situazione di rischio e del rapporto costi/benefici.
4 Il presidente del Consiglio dei PF, i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca assicurano l’introduzione, l’impiego efficace e il monitoraggio del sistema di controllo interno nella loro sfera di competenze.
Art. 27 Struttura del sistema di controllo interno 1 Il sistema di controllo interno comprende misure regolative, organizzative e tecni- che.
2 Deve essere documentato in maniera completa e comprensibile. Sono da documen-
tare in particolare l’analisi dei rischi, i controlli corrispondenti e le prove che questi ultimi sono stati effettuati.
Art. 28 Disciplinamento della firma Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca adottano ognuno un disciplinamento concernente il diritto di firma per la propria istituzione.
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Sezione 3: Gestione dei rischi
Art. 29 Competenze 1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca applicano nel loro ambito di compe- tenze un sistema di gestione dei rischi. 2 Il Consiglio dei PF disciplina mediante istruzioni i principi della gestione dei rischi nel settore dei PF. In esse stabilisce in particolare: a. gli obiettivi della politica di gestione dei rischi e le responsabilità nella sua attuazione; b. l’individuazione dei rischi; c. la valutazione dei rischi; d. l’eliminazione e il finanziamento dei rischi; e. il controllo dei rischi.
Art. 30 Assunzione dei rischi 1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca assumono essi stessi i loro rischi nel loro ambito di competenze; sono fatti salvi il capoverso 2 e disposizioni di leggi speciali. 2 Qualora nel Consiglio dei PF, nei PF o negli istituti di ricerca sopravvenga un sinistro che compromette l’adempimento dei compiti stabiliti nella legislazione federale e nel mandato di prestazioni, il Consiglio dei PF, previa consultazione dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF), propone al Dipartimento federa- le dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) all’attenzione del Consi- glio federale: a. un adeguamento del mandato di prestazioni; o b. un aumento del contributo finanziario della Confederazione ed eventualmen- te del limite di spesa.
Art. 31 Obbligo di informazione Il Consiglio dei PF informa la Segreteria generale del DEFR e l’AFF in caso di sviluppi importanti della situazione dei rischi e delle coperture assicurative relative al Consiglio dei PF, ai PF e agli istituti di ricerca.
Capitolo 4: Piano finanziario e preventivo
Art. 32 Piano finanziario 1 Il Consiglio dei PF aggiorna annualmente il piano finanziario del settore dei PF per i tre anni successivi al preventivo. 2 I PF e gli istituti di ricerca forniscono al Consiglio dei PF le indicazioni necessarie.
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Art. 33 Preventivo 1 Il Consiglio dei PF elabora annualmente il preventivo del settore dei PF secondo le prescrizioni applicabili alle unità amministrative decentralizzate della Confedera- zione. 2 Elabora il preventivo in base ai principi e alle norme di riferimento di cui agli articoli 3 e 4. 3 Emana, per l’elaborazione del preventivo, istruzioni per i PF e gli istituti di ricerca.
4 Può pubblicare il preventivo in un rapporto.
Capitolo 5: Altre disposizioni
Art. 34 Istruzioni 1 Il Consiglio dei PF raccoglie in un unico documento le istruzioni che è tenuto a emanare ai sensi della presente ordinanza. 2 Può emanare istruzioni anche su altri aspetti riguardanti l’attuazione della presente ordinanza. 3 I PF e gli istituti di ricerca possono emanare istruzioni complementari per la pro- pria istituzione ai fini dell’attuazione della presente ordinanza.
Art. 35 Prestazioni tra PF o istituti di ricerca e servizi della Confederazione Le prestazioni fornite dai servizi della Confederazione al settore dei PF e le presta- zioni fornite dai PF o dagli istituti di ricerca ad altri servizi dell’Amministrazione federale sono fatturate reciprocamente.
Art. 36 Tesoreria L’AFF e il Consiglio dei PF stipulano una convenzione di tesoreria.
Art. 37 Garanzie
1 Le garanzie in favore dei PF e degli istituti di ricerca devono corrispondere
all’ammontare del rischio. 2 La garanzia è chiesta dall’unità amministrativa nel cui settore di compiti rientra l’operazione.
3 Le garanzie sono fornite in forma di:
a. depositi in contanti; b. fideiussioni solidali; c. garanzie bancarie; d. cartelle ipotecarie e ipoteche; e. polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto;
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f. obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come anche obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 38 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del Consiglio dei PF del 5 febbraio 20043 sulla contabilità nel settore dei PF è abrogata.
Art. 39 Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 19 novembre 20034 sul settore dei PF
Art. 14 cpv.1 primo periodo 1 Alla metà del periodo considerato dal mandato di prestazioni, il DEFR effettua una valutazione intermedia globale dell’adempimento del mandato in base a valutazioni e ai rapporti di gestione del Consiglio dei PF. … Sezione 5 (art. 15–19a) Abrogata
2. Ordinanza del 5 aprile 20065 sulle finanze della Confederazione
Art. 2 lett. a Abrogata
Art. 40 Disposizione transitoria Il Consiglio dei PF può stabilire deroghe agli IPSAS per la presentazione dei conti nei primi due anni successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 41 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
5 dicembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RU 2004 3309 4 RS 414.110.3 5 RS 611.01
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 2)
Deroghe agli IPSAS nei conti annuali dei PF e degli istituti di ricerca N. IPSAS Deroghe
IPSAS 18 I PF e gli istituti di ricerca non sono tenuti a redigere un rapporto per segmenti. Il Consiglio dei PF può stabilire altrimenti nelle sue istruzioni.
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2 e 16 cpv. 5)
Specifiche IPSAS riguardanti il consolidamento dei conti annuali nel settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca N. IPSAS Specifiche
IPSAS 6, 7, 8 1. Le partecipazioni a persone giuridiche sono integrate e pubbli- cate nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consi- glio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca a partire da un totale di bilancio di 5,0 milioni di franchi (per le unità controllate: IPSAS 6) o da una quota di capitale proprio di 2,0 milioni di franchi (per unità sulle quali è esercitata un’influenza impor- tante: IPSAS 7, 8). Per le persone giuridiche che non soddisfano i criteri menzionati, il numero complessivo e il totale delle somme di bilancio sono da indicare nell’allegato.
2. Le partecipazioni a società semplici sono integrate e pubblicate
nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca a partire da una cifra d’affari annua di 0,5 milioni di franchi o da un totale di bilancio di 5 milioni di franchi. Per le altre società semplici, ad eccezio- ne delle società semplici che eseguono mandati di ricerca con- giunti (cooperazioni nell’ambito della ricerca), il numero com- plessivo e il totale delle somme di bilancio sono da indicare nell’allegato.
3. Nel caso di partecipazioni a fondazioni, associazioni e coopera-
tive dalle quali il Consiglio dei PF, il PF o l’istituto di ricerca trae benefici direttamente o indirettamente, ma di cui è chiamato anche a sostenere i rischi, è considerato controllo o influenza importante quanto segue: a. è esercitato un controllo se il Consiglio dei PF, il PF o l’istituto di ricerca può approvare decisioni importanti o può opporvisi oppure detiene più del 50 per cento dei diritti di voto. b. è esercitata un’influenza importante se il Consiglio dei PF, il PF o l’istituto di ricerca detiene tra il 20 e il 50 per cento dei diritti di voto.
4. Se la quota di partecipazione di cui al numero 3 non può essere
determinata sulla base dello statuto o di altri documenti o con- tratti, essa è determinata in funzione della percentuale dei diritti di voto detenuta nell’organo direttivo.
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N. IPSAS Specifiche
5. Le partecipazioni che superano i valori soglia di cui ai numeri 1
e 2 per due anni consecutivi devono essere integrate e pubblica- te l’anno successivo nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca.
6. Le partecipazioni che sono state integrate e pubblicate almeno
una volta nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca devono conti- nuare a essere integrate e pubblicate nei conti annuali anche nel caso in cui siano inferiori a tali valori soglia.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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