AS 2014 927
Ordinanza dellʼUSAV che istituisce provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea
Ordinanza dellʼUSAV che istituisce provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea
del 9 aprile 2014
LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto lʼarticolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto lʼarticolo 33 capoverso 2 lettere a e c dellʼordinanza del 18 aprile 20072 concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto
1 Scopo della presente ordinanza è di prevenire lʼintroduzione della peste suina
africana in Svizzera. 2 Essa disciplina lʼimportazione degli animali della specie suina e dei prodotti ani- mali di questa specie provenienti da taluni Paesi membri dell’Unione europea (UE).
Art. 2 Importazione di suini vivi 1 L’importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato è vietata.
2 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell’allegato e conformi alle condizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE3. 3 All’importazione, i suini vivi di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario, sul quale deve figurare la dicitura: «Suini conformi all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (*). (*) GU L 95, 29.3.2014, p. 48.»
Art. 3 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini L’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell’allegato è vietata.
RS 916.443.107 3 Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di prote- zione contro la peste suina africana in taluni Stati membri,versione della GU L 95 del 29.3.2014, pag. 47.
2014-0875 927
Provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana RU 2014
Art. 4 Importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine 1 L’importazione di carni suine fresche e di preparati e prodotti a base di carni suine ottenute da animali provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2 e
3 dell’allegato è vietata.
2 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell’allegato e conformi alle condizioni di cui all’articolo 9 paragrafi 2 e 3 della decisione di esecuzione 2014/178/UE4. 3 All’importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.
Art. 5 Deroga all’importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine 1 In deroga all’articolo 4, il divieto non si applica all’importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell’allegato e conformi alle condizioni di cui all’articolo 11 della decisione di esecuzione 2014/178/UE5. 2 All’importazione, i prodotti di cui al capoverso 1 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all’Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura: «Prodotti conformi alla decisione esecutiva 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (*). (*) GU L 95, 29.3.2014, p. 48.»
Art. 6 Importazione di sottoprodotti di origine animale della specie suina 1 L’importazione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell’allegato è vietata. 2 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni di cui all’articolo 8 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE6 e corredati del pertinente documento com- merciale.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
Provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana RU 2014
Art. 7 Importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici 1 L’importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nell’allegato è vietata. 2 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell’allegato e conformi alle condizioni di cui all’articolo 13 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 3 All’importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbiamo forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.
Art. 8 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate:
1. l’ordinanza dell’USAV del 21 febbraio 20148 che istituisce provvedimenti
per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana dalla Lituania;
2. l’ordinanza dell’USAV del 26 febbraio 20149 che istituisce provvedimenti
per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana dalla Polonia.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2014.10
9 aprile 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
8 RU 2014 537 9 RU 2014 569 735 10 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 9 apr. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Allegato (art. 2 cpv. 1, 3, 4 cpv. 1 e 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2)
Stati membri e zone interessate
1 Rischio riconducibile a un’eventuale prossimità
alla popolazione di suini selvatici infetta dalla peste suina africana
1.1 Lituania
Le seguenti zone in Lituania: a) nella contea (apskritis) di Vilnius: – parte del comune distrettuale di Vilnius [a sud delle strade n. A2 (E 272) e n. 103], – il comune distrettuale di Trakai e il comune di Elektrėnai; b) nella contea (apskritis) di Marijampolė: – il comune di Marijampolė, il comune di Kalvarija e il comune di Kazlų Rūda; c) nella contea (apskritis) di Kaunas: – il comune distrettuale di Prienai e il comune di Birštonas.
1.2 Polonia
Le seguenti zone in Polonia: Nel voivodato della Podlachia: – la città di Suwałki; – la città di Białystok; – i comuni di Suwałki, Szypliszki e Raczki nel distretto di Suwałki; – i comuni di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bar- głów Kościelny nel distretto di Augustów; – i comuni di Krasnopol e Puńsk nel distretto di Sejny; – i comuni di Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno e Mońki nel distretto di Mońki; – i comuni di Suchowola e Korycin nel distretto di Sokółka; – i comuni di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów e Dobrzyniewo Duże nel distretto di Białystok; – i comuni di Bielsk Podlaski, con la città di Bielsk Podlaski, Orla e Wyszki nel distretto di Bielsk;
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– i comuni di Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne e Hajnówka, con la città di Hajnówka, nel distretto di Hajnówka.
2 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste
suina africana nella popolazione di suini selvatici
2.1 Lituania
Le seguenti zone in Lituania: a) nella contea (apskritis) di Vilnius: – il comune distrettuale di Šalčininkai; b) nella contea (apskritis) di Alytus: – il comune distrettuale di Lazdijai, il comune distrettuale di Varėna, il comune distrettuale di Alytus, il comune urbano di Alytus e il comune di Druskininkai.
2.2 Polonia
Le seguenti zone in Polonia: Nel voivodato della Podlachia: – i comuni di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nel distretto di Sejny; – i comuni di Lipsk e Płaska nel distretto di Augustów; – i comuni di Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków e Michałowo nel distretto di Białystok; – i comuni di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nel distretto di Sokółka.
3 Rischio riconducibile alla presenza del virus
della peste suina africana nelle aziende suinicole e nella popolazione di suini selvatici
3.1 Italia
Le seguenti zone in Italia: tutto il territorio della Sardegna.
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