AS 2015 1007
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 25 marzo 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 4 lett. pbis Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: pbis. l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida);
Art. 5 lett. ubis Abrogata
Titolo prima dell’art. 274a Sezione 17: Infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida)
Art. 274a Campo d’applicazione, diagnosi e scopo 1 Le disposizioni della presente sezione si applicano alla lotta contro l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare in una colonia di api o in un nido di bombi dete- nuti dall’uomo (nido di bombi). I provvedimenti di lotta devono essere adottati anche nel caso in cui l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare si manifesti in un’azienda apicola. 2 È diagnosticata l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare quando è messa in evidenza la presenza di uova, larve, pupe o coleotteri adulti di Aethina tumida. 3 Nel caso di un’infestazione epidemiologicamente molto circoscritta si deve evitare la propagazione del piccolo coleottero dell’alveare, nel caso di un’infestazione su una vasta superficie si deve limitare la densità dell’infestazione.
1 RS 916.401
2015-0426 1007
Epizoozie. O RU 2015
Art. 274b Caso di sospetto Si sospetta un’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare quando in una colonia di api, in un nido di bombi o in un’azienda apicola si individuano larve o coleotteri adulti che presentano caratteristiche morfologiche distintive analoghe o identiche a quelle del piccolo coleottero dell’alveare.
Art. 274c Provvedimenti in caso di sospetto 1 In caso di sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare, il veterinario cantonale ordina che le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apisti- che usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli non possano lasciare l’azienda sospetta. 2 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti quando si prova che l’azienda non è infestata dal piccolo coleottero dell’alveare.
Art. 274d Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare, il veterinario cantonale ordina che: a. le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apistiche usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli dell’azienda infetta non vengano tra- sferiti e le colonie di api oppure i nidi di bombi vengano distrutti immedia- tamente, secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari; b. le attrezzature apistiche usate, il miele in favo, i sottoprodotti apicoli e gli altri oggetti che potrebbero essere venuti a contatto con il piccolo coleottero dell’alveare vengano distrutti o puliti e disinfestati immediatamente, secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari; c. l’apiario nonché tutti i locali e tutte le apparecchiature dell’azienda infetta vengano puliti e disinfestati secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari; d. il suolo nell’ambiente circostante l’apiario o il nido di bombi infestato venga trattato secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari. 2 Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale stabilisce una zona di protezione e di sorveglianza. Di regola la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 3 km intorno all’azienda apicola o al nido di bombi infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Per delimi- tare tali zone, occorre tenere conto delle peculiarità geografiche, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.
3 Il veterinario cantonale revoca le zone di protezione e di sorveglianza se:
a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 sono stati adottati; e b. dopo la conclusione dei controlli successivi nella zona di protezione (art. 274e cpv. 5) non vi è più alcun sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare.
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4 In deroga al capoverso 1 lettere a e d, l’USAV può ordinare di rinunciare alla
distruzione delle colonie di api oppure dei nidi di bombi infestati e di rinunciare al trattamento del suolo se in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo coleottero dell’alveare.
Art. 274e Provvedimenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza 1 Nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza sono vietati l’offerta, il trasferimento nonché l’introduzione nelle zone di api e di bombi, di attrezzature apistiche usate, di miele in favo e di sottoprodotti apicoli. Gli utensili apicoli pos- sono essere trasferiti solo se precedentemente puliti e disinfestati. 2 Il veterinario cantonale può autorizzare il trasporto di api e di bombi all’interno della zona di protezione o all’interno della zona di sorveglianza e l’introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione o da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza prendendo le misure preventive necessarie. 3 Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di protezione, l’ispettore degli apiari controlla se gli apiari ivi ubicati e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale sono infestati da piccolo coleottero dell’alveare. Negli apiari e nei nidi di bombi in cui non ha diagnosticato l’infestazione installa trappole che controlla regolarmente. 4 Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di sorveglianza, negli apiari e nei nidi di bombi prescelti dal veterinario cantonale l’ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente. Può affidare questi compiti agli apicoltori. In questo caso gli apicoltori devono notificargli regolarmente i risultati del controllo. L’USAV fissa in direttive tecniche il numero minimo di apiari da controllare. 5 La primavera successiva alla comparsa dell’epizoozia tutti gli apiari e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale ubicati nella zona di protezione nonché le aziende apicole infestate l’anno prima devono essere sottoposti a un controllo suc- cessivo da parte dell’ispettore degli apiari.
Art. 274f Prescrizioni tecniche sulla lotta all’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare D’intesa con il Centro di ricerche apicole, l’USAV può emanare prescrizioni tecni- che sulla lotta all’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare.
Art. 274g Indennità Le perdite di animali secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 20152.
25 marzo 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 mar. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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