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AS 2015 4019

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale, NMG)

Modifica del 14 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Ingresso vista la legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione (LFC),

Art. 1 cpv. 1 1 Sempre che la legge e l’ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni della presente ordinanza riguardanti le unità amministrative si applicano per analogia: a. all’Assemblea federale; b. ai tribunali della Confederazione; c. alle commissioni di arbitrato e di ricorso; d. al Ministero pubblico della Confederazione; e. all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; f. al Consiglio federale.

Art. 2 lett. c Conti speciali sono tenuti da: c. il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria;

Art. 3 Abrogato

2015-2413 4019

Finanze della Confederazione. O RU 2015

Art. 4 Oggetto e obiettivi della pianificazione finanziaria (art. 19 LFC) 1 Mediante la pianificazione finanziaria il Consiglio federale regola il fabbisogno di finanziamento a medio termine e le spese. La pianificazione prende in considera- zione lo sviluppo economico e indica come il fabbisogno di finanziamento e le spese possano essere coperti sulla base dei ricavi presumibili.

2 La pianificazione finanziaria è intesa a:

a. essere strettamente connessa alla pianificazione dei compiti e delle presta- zioni; b. creare le condizioni per preventivi conformi al freno all’indebitamento e tenere conto delle opzioni di politica finanziaria dell’Assemblea federale; c. indicare in base a un ordine di priorità come i compiti dello Stato possano essere finanziati. 3 Essa prende in considerazione in particolare le ripercussioni finanziarie presumi- bili: a. degli atti normativi, delle decisioni finanziarie e delle assegnazioni dotati di efficacia giuridica; b. degli atti normativi accolti dall’Assemblea federale ma non ancora dotati di efficacia giuridica; c. dei progetti di atti normativi accolti dalla Camera prioritaria; d. dei progetti di atti normativi sottoposti da una commissione parlamentare a una Camera; e. dei messaggi adottati dal Consiglio federale a destinazione dell’Assemblea federale. 4 I progetti posti in consultazione sono presi in considerazione nella pianificazione finanziaria solo se la loro portata finanziaria può essere stimata.

Art. 5 Piano finanziario di legislatura (art. 19 LFC)

1 Il piano finanziario di legislatura presenta:

a. lo sviluppo finanziario presumibile durante la legislatura; b. le prospettive finanziarie a medio termine nonché le priorità a medio termine del Consiglio federale in materia di politica fiscale e di politica delle uscite; c. le prospettive finanziarie a lungo termine nonché gli scenari di sviluppo per determinati settori di compiti.

2 La presentazione dello sviluppo finanziario durante la legislatura comprende

indicazioni per ogni settore di compiti, concernenti segnatamente: a. gli obiettivi e le strategie; b. il fabbisogno di finanziamento;

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c. le riforme previste dal programma di legislatura e le conseguenze finanziarie che ne derivano. 3 Gli scenari di sviluppo per determinati settori di compiti si estendono per numerosi anni oltre la legislatura e sono elaborati sulla base dell’evoluzione a lungo termine delle finanze di tutti e tre i livelli statali, nonché delle assicurazioni sociali. 4 La Cancelleria federale e l’Amministrazione federale delle finanze (Amministra- zione delle finanze) provvedono congiuntamente a coordinare quanto a materia e durata il programma di legislatura con il piano finanziario di legislatura (art. 146 cpv. 4 LParl3). 5 Di regola entro sei mesi dall’adozione del messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale decisioni finanziarie plurien- nali e periodiche di portata rilevante.

Art. 6 Piano integrato dei compiti e delle finanze (art. 19 LFC) 1 Per il piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) annuale, si applicano per analogia le disposizioni concernenti: a. l’allestimento e i principi del preventivo (art. 18 e 19); b. il calcolo e la verifica delle domande di credito per il preventivo (art. 21 e 22); c. i preventivi globali, i gruppi di prestazioni e i singoli crediti (art. 27a–27c).

2 Il Consiglio federale emana istruzioni sugli articoli 4–6.

Art. 7, 8 e 10 cpv. 6 Abrogati

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’unità amministrativa deve indicare nel registro di controllo relativo all’utilizza- zione di un credito d’impegno:

Art. 19 cpv. 1 lett. d, 3 e 4

1 I seguenti principi si applicano al preventivo e alle sue aggiunte:

d. specificazione: un credito può essere utilizzato soltanto per lo scopo per il quale è stato stanziato (art. 57 cpv. 2 LFC). 3 Spetta all’Amministrazione delle finanze, consultato il dipartimento competente, decidere come articolare i crediti nel progetto di messaggio.

4 I principi per la presentazione dei conti (art. 54) si applicano per analogia.

3 RS 171.10

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Art. 20 cpv. 1, 3 e 4 1 Il credito a preventivo autorizza l’unità amministrativa, per l’obiettivo indicato e sino a concorrenza dell’importo stanziato, durante l’anno del preventivo a effettuare uscite e a sostenere spese che non incidono sul finanziamento. 3 Il credito collettivo è un credito a preventivo il cui scopo è definito in termini generali; è segnatamente proposto per l’esecuzione di una molteplicità di impegni, per l’acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per l’agevolazione della gestione creditizia. 4 Con la cessione di credito il Consiglio federale o un servizio designato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un credito collettivo a singole unità ammini- strative.

Art. 21 cpv. 2 2 Le domande per i preventivi globali e i singoli crediti contengono inoltre le infor- mazioni secondo gli articoli 27b e 27d.

Art. 27 cpv. 4

4 Nell’ambito della chiusura dei conti le unità amministrative devono motivare:

a. i sorpassi dei preventivi globali di cui all’articolo 35 lettera a LFC; b. i sorpassi di credito per le spese non preventivate di cui all’articolo 35 let- tera b LFC.

Titolo prima dell’art. 27a Sezione 4: Spese e investimenti dell’Amministrazione

Art. 27a Preventivi globali

1 Fuori del preventivo globale sono preventivati segnatamente:

a. i ricavi fiscali nonché i ricavi da regalie e concessioni; b. le spese e i ricavi finanziari che raggiungono un determinato valore soglia; c. le entrate e le uscite straordinarie secondo gli articoli 13 capoverso 2 e 15 LFC. 2 L’Amministrazione delle finanze stabilisce i valori soglia di cui al capoverso 1 lettera b. Essa può prevedere per altri casi la preventivazione fuori del preventivo globale e deroghe al capoverso 1. 3 Le uscite e le entrate per investimenti che superano regolarmente il 20 per cento del preventivo globale o 50 milioni di franchi sono documentate in un preventivo globale separato.

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Art. 27b Gruppi di prestazioni (art. 3 cpv. 7, 19 cpv. 1 lett. d nonché 29 cpv. 2 e 3 LFC)

Per ogni gruppo di prestazioni sono definiti: a. il mandato di base; b. le quote nel preventivo globale; c. gli obiettivi e di regola i parametri e i valori di riferimento; d. altre informazioni, in particolare gli indicatori e gli indici.

Art. 27c Singoli crediti

Sono considerati importanti misure a carattere individuale e progetti ai sensi dell’articolo 30a capoverso 5 LFC segnatamente: a. i progetti limitati nel tempo se la loro iscrizione nel preventivo globale pre- giudica la continuità; b. le spese per l’armamento; c. il fabbisogno di mezzi finanziari dei settori amministrativi per i quali una gestione mediante obiettivi, parametri e valori di riferimento secondo l’arti- colo 27b lettera c non è adeguata.

Art. 27d Motivazioni relative al preventivo 1 Nelle motivazioni relative ai preventivi globali e ai singoli crediti sono indicati i principali fattori determinanti per stabilire l’ammontare dei crediti chiesti e sono commentati importanti scostamenti dal preventivo dell’anno corrente nonché dall’ultimo consuntivo.

2 Nelle motivazioni relative ai preventivi globali sono documentati:

a. le spese per il personale; b. la totalità delle spese per beni e servizi e di altre spese d’esercizio nonché le quote delle spese per beni e servizi informatici e delle spese di consulenza esterna; c. le rimanenti spese funzionali; d. le uscite per investimenti; e. il numero di equivalenti tempo pieno. 3 Per ogni gruppo di prestazioni sono documentate le informazioni di cui all’arti-

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Art. 27e Motivazioni relative al consuntivo 1 Nelle motivazioni relative ai preventivi globali e ai singoli crediti sono spiegati gli scostamenti dal preventivo nonché scostamenti determinanti dall’ultimo consuntivo. 2 Per la costituzione, l’ammontare nonché l’impiego o lo scioglimento di riserve è prevista una documentazione separata.

3 Per ogni gruppo di prestazioni sono documentati segnatamente:

a. le informazioni di cui all’articolo 27b lettere a–c; b. il raggiungimento degli obiettivi in materia di prestazioni e risultati; c. il numero di equivalenti a tempo pieno; d. le spese di consulenza esterna; e. le spese per beni e servizi informatici. 4 Se gli obiettivi, i parametri, i valori di riferimento e i valori finanziari di pianifica- zione decisi dall’Assemblea federale nel quadro dei preventivi globali non sono stati rispettati, il Consiglio federale ne presenta i motivi nel messaggio concernente il consuntivo della Confederazione.

Art. 27f Costituzione di riserve 1 Per la costituzione di riserve, i dipartimenti, d’intesa con l’Amministrazione delle finanze, presentano al Consiglio federale una proposta a destinazione dell’Assem- blea federale. 2 I miglioramenti della redditività e i maggiori ricavi netti che giustificano la costitu- zione di riserve generali devono essere adeguatamente presi in considerazione nel preventivo successivo e nel piano finanziario.

Art. 27g Ammontare delle riserve 1 L’ammontare delle riserve è di regola inferiore al 10 per cento delle spese annuali della Confederazione nel settore amministrativo considerato. 2 Se tale limite massimo è superato per due anni consecutivi, il Dipartimento federa- le delle finanze (Dipartimento delle finanze) sottopone al Consiglio federale un piano per lo scioglimento delle riserve.

Art. 27h Impiego di riserve 1 Le riserve a destinazione vincolata possono essere impiegate solo per il progetto per il quale sono state costituite. L’importo residuo non utilizzato alla fine del pro- getto decade. 2 Le riserve generali possono essere impiegate per il finanziamento di progetti e misure che, secondo il preventivo o il piano finanziario come pure la convenzione

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sulle prestazioni, richiedono un promovimento particolare oppure che rientrano altrimenti nel mandato fondamentale dell’ufficio.

Art. 27i Istruzioni complementari

L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni complementari sugli articoli 27a– 27h. Essa emana congiuntamente con l’Ufficio del personale e l’ODIC le istruzioni

Titolo prima dell’art. 42 Sezione 5: Trattamento di dati personali

Art. 42 Autorizzazione e scopo

1 L’Amministrazione delle finanze e l’Ufficio federale delle costruzioni e della

logistica trattano dati personali in forma cartacea e in uno o più sistemi d’infor- mazione per l’esecuzione dei processi di supporto alle finanze e alla logistica in seno all’Amministrazione federale. 2 Il trattamento di dati personali serve ad adempiere i compiti previsti dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 24 ottobre 20124 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale e dall’ordinanza del 5 dicembre 20085 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, in particolare: a. l’allestimento del consuntivo e la gestione globale delle finanze della Confe- derazione; b. la tenuta della contabilità e l’esecuzione del traffico dei pagamenti e dell’incasso; c. la gestione immobiliare; d. l’approvvigionamento di base di prodotti standard e articoli d’assortimento; e. la diffusione delle pubblicazioni federali e degli stampati; f. l’allestimento e la pubblicazione di dati federali.

Art. 43 Categorie di dati 1 Ai fini dell’adempimento dei compiti possono essere trattati i seguenti dati perso- nali degli impiegati dell’Amministrazione federale e di terzi: a. le generalità; b. le indicazioni sull’assegnazione organizzativa degli impiegati dell’Ammi- nistrazione federale; c. le indicazioni sulle spese per il personale;

4 RS 172.056.15 5 RS 172.010.21

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d. le indicazioni sulla contabilità, sull’esecuzione del traffico dei pagamenti e sulla fatturazione; e. le indicazioni sullo svolgimento della gestione immobiliare; f. le indicazioni sull’approvvigionamento di base di prodotti standard e articoli d’assortimento; g. le indicazioni sulla diffusione delle pubblicazioni federali e degli stampati; h. le indicazioni sull’allestimento e sulla pubblicazione di dati federali. 2 I dati personali degli impiegati dell’Amministrazione federale di cui al capoverso 1 possono essere ottenuti dal Sistema d’informazione concernente il personale della Confederazione.

Art. 44 Unità amministrative che trattano i dati Tutte le unità amministrative della Confederazione: a. hanno accesso ai sistemi d’informazione per quanto sia necessario all’adem- pimento dei loro compiti; b. trattano i dati nel loro ambito di competenza, necessari per l’assistenza ai processi di supporto.

Art. 45 Sicurezza dei dati 1 L’Amministrazione delle finanze e l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica sono responsabili, ciascuno nel proprio ambito, della sicurezza dei sistemi d’informazione. 2 Tutte le unità amministrative della Confederazione sono responsabili della prote- zione dei dati.

Art. 46 Conservazione dei dati

1 I dati personali sono conservati per dieci anni.

2 Il termine di conservazione decorre dall’ultimo trattamento dei dati.

3 Allo scadere di tale termine i dati sono proposti all’Archivio federale.

4 I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

Art. 47 Comunicazione 1 La comunicazione dei dati personali di cui all’articolo 43 avviene nella misura in cui è necessaria all’esecuzione del traffico dei pagamenti e dell’incasso secondo la presente ordinanza. 2 Per il resto, per la comunicazione dei dati degli impiegati dell’Amministrazione federale ad altri sistemi d’informazione si applicano le condizioni di cui all’arti-

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colo 11 dell’ordinanza del 26 ottobre 20116 sulla protezione dei dati personali del personale federale.

Art. 48 Abrogato

Art. 50 cpv. 3 lett. d

3 L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni in merito:

d. alla liquidazione finanziaria dei danni alle persone, dei danni materiali e dei danni patrimoniali.

Art. 53 Norme di riferimento (art. 10 e 48 LFC) 1 La presentazione dei conti è retta dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). 2 Le deroghe agli IPSAS sono disciplinate nell’allegato 2 e motivate nell’allegato al conto annuale.

Art. 55 cpv. 3–5

3 L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle condizioni alle quali è

ammessa in via eccezionale un’iscrizione collettiva al passivo.

4 Le iscrizioni collettive all’attivo sono ammesse per:

a. le strade nazionali; b. il materiale d’armamento; c. il mobilio standard; d. gli hardware informatici.

5 L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle iscrizioni collettive

all’attivo.

Art. 56 cpv. 1, frase introduttiva 1 Le uscite per investimenti sono iscritte all’attivo, per ogni oggetto, a partire dai seguenti valori:

Art. 58 Partecipazioni rilevanti (art. 50 cpv. 2 lett. b LFC)

Sono considerate rilevanti le partecipazioni che: a. raggiungono almeno il 20 per cento; o

6 RS 172.220.111.4

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b. permettono di esercitare un’influenza determinante.

Art. 61 Fondi speciali (art. 52 LFC) 1 I fondi speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio se l’unità ammini- strativa competente può influenzare il tipo o il momento dell’utilizzazione dei mez- zi. 2 Negli altri casi l’iscrizione a bilancio è effettuata sotto il capitale di terzi.

Art. 62 Finanziamenti speciali (art. 53 LFC) 1 I finanziamenti speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio se l’unità amministrativa competente può influenzare il tipo o il momento dell’utilizzazione dei mezzi. 2 Negli altri casi l’iscrizione a bilancio è effettuata sotto il capitale di terzi.

Art. 63 Abrogato

Art. 64abis Inclusione nel consolidamento (art. 55 cpv. 2 lett. b LFC)

Nel consolidamento integrale sono inclusi: a. le imprese in cui la Confederazione detiene una partecipazione superiore al

50 per cento;

b. i fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI, dell’IPG e dell’AD.

Art. 64c Norme di riferimento per la presentazione dei conti (art. 55 cpv. 3 LFC)

1 La presentazione dei conti del consuntivo consolidato è retta dagli IPSAS.

2 Le deroghe agli IPSAS sono disciplinate nell’allegato 3 e motivate nell’allegato al consuntivo consolidato.

Art. 64d Rapporto (art. 55 LFC) 1 L’Amministrazione delle finanze prepara per il Consiglio federale il rapporto sul consuntivo consolidato ed emana le relative istruzioni.

2 Essa sottopone al Consiglio federale il conto consolidato simultaneamente al

consuntivo.

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Art. 72 Attività della Cassa di risparmio del personale federale 1 Il Dipartimento delle finanze disciplina in un’ordinanza i principi dell’attività della Cassa di risparmio del personale federale (CRPF), in particolare: a. il tipo e l’estensione dell’offerta di prestazioni di servizi; b. la gestione degli averi non rivendicati; c. i principi dell’attribuzione dei costi.

2 L’Amministrazione delle finanze definisce le condizioni generali della CRPF.

Art. 72a Persone aventi diritto a un conto

1 La CRPF può gestire conti per conto di:

a. impiegati dell’Amministrazione federale, dei Servizi del Parlamento e dei tribunali federali; b. impiegati del Ministero pubblico della Confederazione e della segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; c. magistrati della Confederazione secondo la legge federale del 6 ottobre

19897 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magi-

strati; d. altre persone vicine alla Confederazione; e. persone che sulla base di un rapporto con la Confederazione secondo le let- tere a–d ricevono una rendita o una pensione da PUBLICA; f. persone che operano nel settore dei mercati finanziari in qualità di decisori di un’autorità federale di vigilanza.

2 La CRPF non gestisce conti per conto di:

a. lavoratori a domicilio; b. impiegati ausiliari; c. persone reclutate e impiegate all’estero; d. persone in congedo di lunga durata; e. persone assunte a tempo determinato. 3 Il Dipartimento delle finanze precisa la cerchia delle persone aventi diritto a un conto.

Art. 72b Scioglimento della relazione di conto 1 La CRPC scioglie la relazione di conto in particolare se una persona non ha più diritto a un conto gestito dalla CRPC.

7 RS 172.121

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2 Essa può sciogliere la relazione di conto in particolare se una persona non adempie gli obblighi contrattuali nei confronti della CRPC. 3 Se la relazione di conto non può essere sciolta, la CRPC procede secondo quanto previsto dall’articolo 60b capoverso 4 LFC.

Art. 72c Organo di revisione della CRPC Il Controllo federale delle finanze funge da organo di revisione esterno.

Art. 72d Protezione dei dati nella CRPC 1 La CRPC tratta in forma cartacea e in un sistema d’informazione i seguenti dati dei suoi clienti: a. le generalità; b. il numero d’identificazione non personale; c. il numero di conto; d. le indicazioni necessarie per l’esecuzione e l’osservanza di altre disposizioni giuridiche, comprese le indicazioni su procure e aventi economicamente diritto; e. i dati concernenti tutte le prestazioni di servizi già ottenute e attualmente uti- lizzate. 2 Per evitare averi depositati non rivendicati, la CRPF può scambiare dati personali con le autorità competenti del controllo degli abitanti. 3 I dati del dossier del cliente sono conservati per dieci anni a decorrere dalla fine della relazione di conto. Allo scadere del termine di conservazione i dati sono distrutti.

Art. 75 cpv. 2 lett. abis e h

2 Essa emana istruzioni segnatamente:

abis. per la gestione e il rapporto nel settore amministrativo considerato (art. 27i); h. Abrogata

II Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

14 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 33)

Piano contabile generale della Confederazione (articolazione per tipi) Bilancio Conto economico Conto degli investimenti

1 Attivi 2 Passivi 3 Spese 4 Ricavi 5 Uscite per inve- 6 Entrate per inve-

stimenti stimenti 10 Beni patrimoniali 20 Capitale di terzi 30 Spese per il perso- 40 Gettito fiscale 50 Investimenti 60 Alienazione di Liquidità e investi- Impegni correnti nale materiali e scorte investimenti menti di denaro a materiali breve termine Crediti Impegni finanziari a 31 Spese per beni e 41 Regalie e conces- 52 Investimenti 62 Alienazione di breve termine servizi e altre sioni immateriali investimenti spese d’esercizio immateriali Investimenti finan- Limitazione ziari a breve termine contabile passiva Limitazione contabile Accantonamenti a 32 Spese per 42 Ricavi e tasse 54 Mutui 64 Restituzione di attiva breve termine l’armamento mutui Investimenti Impegni finanziari a finanziari a lungo lungo termine termine Impegni verso conti Crediti verso fondi a speciali destinazione vincolata nel capitale di terzi

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Bilancio Conto economico Conto degli investimenti

1 Attivi 2 Passivi 3 Spese 4 Ricavi 5 Uscite per inve- 6 Entrate per inve-

stimenti stimenti Impegni verso la 33 Ammortamenti 43 Ricavi diversi 55 Partecipazioni 65 Alienazione di previdenza del su beni partecipazioni personale amministrativi Accantonamenti a lungo termine Impegni verso fondi a destinazione vincolata nel capi- tale di terzi 14 Beni amministrativi 29 Capitale proprio 34 Spese finanziarie 44 Ricavi finanziari 56 Contributi propri 66 Restituzioni di Investimenti materiali Fondi a destinazione agli investimenti contributi propri vincolata nel capitale agli investimenti proprio Scorte Fondi speciali nel 35 Versamenti in 45 Prelevamenti da 57 Contributi 67 Contributi capitale proprio fondi a fondi a correnti agli correnti agli Investimenti immate- Riserve da preventi- destinazione destinazione investimenti investimenti riali vo globale vincolata nel vincolata nel capitale di terzi capitale di terzi Mutui Riserva da restate- 36 Spese di 58 Uscite 68 Entrate Partecipazioni ment riversamento straordinarie per straordinarie per Riserve da nuove investimenti investimenti valutazioni Altro capitale proprio 38 Spese 48 Ricavi 59 Riporto a bilancio 69 Riporto a bilancio Eccedenza/disavanzo straordinarie straordinari di bilancio

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Allegato 2 (art. 53 cpv.2 )

Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS N. IPSAS N. Deroga

1 Principio della conformità tempo- 1 Il compenso della Confederazione

rale (Accrual Accounting) per la riscossione della ritenuta d’imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.

18 Presentazione delle informazioni 18 Si rinuncia a fornire una presenta-

per segmento zione delle informazioni per segmento. Nel commento al conto annuale le uscite sono esposte per settori di compiti. L’esposizione è tuttavia effettuata nell’ottica del finanziamento e non nell’ottica dei risultati e non fornisce indicazioni sui valori di bilancio.

23 Reddito derivante da operazioni 23.1 I ricavi dell’imposta federale

non commerciali diretta sono contabilizzati al momento del versamento della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accoun- ting).

23.2 I ricavi dell’imposta sul valore

aggiunto e della tassa sul traffico pesante commisurata alle presta- zioni (TTPCP) sono contabilizzati con un differimento di un trime- stre.

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Allegato 3

Deroghe del consuntivo consolidato della Confederazione agli IPSAS N. IPSAS N. Deroga

1 Principio della conformità tempo- 1 Il compenso della Confederazione

rale (Accrual Accounting) per la riscossione della ritenuta d’imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.

23 Reddito derivante da operazioni 23.1 I ricavi dell’imposta federale

non commerciali diretta sono contabilizzati al momento del versamento della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accoun- ting).

23.2 I ricavi dell’imposta sul valore

aggiunto e della tassa sul traffico pesante commisurata alle presta- zioni (TTPCP) sono contabilizzati con un differimento di un trime- stre.

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19988 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione

Art. 7 cpv. 1 lett. d

1 Fanno parte dell’Amministrazione federale centrale:

d. gli uffici federali nonché le loro ulteriori suddivisioni.

Capitolo 2, sezione 2 (art. 9–10c) Abrogata

Titolo prima dell’art. 22a Sezione 3a: Convenzioni sulle prestazioni

Art. 22a Gestione mediante convenzioni sulle prestazioni 1 I dipartimenti o i servizi da essi designati concludono con le loro unità amministra- tive convenzioni sulle prestazioni. Queste indicano perlomeno: a. gli obiettivi annui del Consiglio federale e dei dipartimenti secondo gli arti- coli 19 e 20; b. altri importanti progetti, comprese le tappe e le scadenze; c. gli obiettivi in materia di prestazioni e risultati dei gruppi di prestazioni, di regola corredati da parametri e valori di riferimento.

2 Non è necessario concludere convenzioni sulle prestazioni con:

a. la Cancelleria federale; b. l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza; c. la Commissione federale delle case da gioco; d. il Controllo federale delle finanze; e. il Sorvegliante dei prezzi; f. la Commissione della concorrenza;

8 RS 172.010.1

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g. il Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni; h. la Commissione federale delle poste; i. la Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria; j. la Commissione federale dell’energia elettrica; k. la Commissione federale delle comunicazioni; l. l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.

Art. 22b Rapporto e gestione 1 I dipartimenti o i servizi da essi designati stabiliscono quando e in quale forma le unità amministrative presentano un rapporto sul conseguimento degli obiettivi e su eventuali misure correttive.

2 L’Amministrazione federale delle finanze emana istruzioni sulla verifica della

struttura e degli obiettivi dei gruppi di prestazioni di cui all’articolo 38a capoverso 5 LOGA.

Art. 27 cpv. 3 3 L’Amministrazione federale delle finanze coordina, in collaborazione con la Con- ferenza dei segretari generali, il controllo di cui al capoverso 1 con il riesame di cui all’articolo 5 della legge del 5 ottobre 19909 sui sussidi.

2. Ordinanza del 17 febbraio 201010 sull’organizzazione del

Dipartimento federale delle finanze

Art. 9 cpv. 4 Abrogato

Art. 18 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 L’UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF.

9 RS 616.1 10 RS 172.215.1

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3. Ordinanza del 23 maggio 201211 concernente la ricerca agronomica

Art. 9 Abrogato

4. Ordinanza del 24 settembre 200412 sulle case da gioco

Art. 100 cpv. 2 2 La Segreteria generale del Dipartimento può, nel suo preventivo, aprire un credito collettivo giusta l’articolo 20 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 aprile 200613 sulle finanze della Confederazione. Le spese per il materiale e il personale della Commis- sione e del suo segretariato possono essere messe a carico di tale credito.

11 RS 915.7 12 RS 935.521 13 RS 611.01

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