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Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione
Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)
Modifica del 25 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 20081 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto, obiettivi strategici e principi
Sostituzione di espressioni
1 Concerne soltanto il testo tedesco
2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 2 cpv. 3 lett. d
3 Nell’ambito della logistica essa persegue i seguenti obiettivi strategici:
d. centralizzazione della pubblicazione ufficiale dei dati su supporti elettronici, cartacei, CD e altro;
Art. 9 cpv. 1bis e 2 lett. f 1bis Tengono conto in modo equilibrato, durante tutte le fasi della gestione immo- biliare, delle tre dimensioni della sostenibilità, ossia della dimensione sociale, di quella economica e di quella ambientale. Ai sensi dell’articolo 27, il DFF emana istruzioni sulla gestione sostenibile degli immobili. Tali istruzioni e le corrispondenti raccomandazioni della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB)2 sono determinanti per l’attuazione della gestione sostenibile degli immobili.
1 RS 172.010.21 2 www.kbob.ch > Pubblicazioni / Raccomandazioni / Modelli di contratti > Costruire in modo sostenibile
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2 Nell’ambito della direzione strategica, essi adempiono segnatamente i seguenti
compiti: f. Abrogata
Art. 10 Esigenze delle OU Gli OCI tengono conto in modo appropriato delle esigenze delle OU nell’ambito dei loro compiti. All’UFCL si applicano inoltre i disciplinamenti speciali di cui all’arti- colo 21.
Art. 13 cpv. 4 4 Per l’acquisto e la vendita d’immobili l’Ufficio federale delle strade è equiparato agli altri OCI.
Art. 21 lett. d Si applicano disciplinamenti speciali: d. per l’utilizzazione e l’esercizio di costruzioni civili della Confederazione; l’UFCL emana istruzioni in proposito.
Art. 22 Servizi logistici per eventi L’UFCL fornisce servizi logistici di cui il Consiglio federale, i capi dei dipartimenti o il cancelliere della Confederazione, come pure altri magistrati di rango superiore della Confederazione, necessitano per realizzare eventi speciali, quali il ricevimento di Capodanno, i ricevimenti di Stato, le visite di lavoro, gli onori militari, la gita annuale del Consiglio federale e le conferenze stampa.
Art. 37 cpv. 1 lett. c 1 Per l’eliminazione di divergenze d’opinione nel settore della logistica sono compe- tenti, per l’UFCL, nel primo livello: c. il capo della Divisione produzione, per i processi relativi alla produzione su mandato.
II L’ordinanza del 21 novembre 20073 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 4
4 L’UFG emana direttive per il calcolo dei costi di costruzione riconosciuti.
3 RS 341.1
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Art. 15 cpv. 3 3 Nel singolo caso, l’UFG al momento del deposito del conteggio finale, al termine dei lavori di costruzione, d’ampliamento o di trasformazione, adatta i costi ricono- sciuti al rincaro secondo le proprie direttive (art. 13 cpv. 4).
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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