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AS 2016 1193

Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare la doppia imposizione

Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare la doppia imposizione

del 23 dicembre 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta:

Art. 1

1 A complemento del numero XI, secondo comma, del Protocollo addizionale alla

Convenzione del 9 settembre 19663 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale, il Dipartimento fede- rale delle finanze è autorizzato a convenire con la Francia, nella forma appropriata, la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Sebbene le informazioni da fornire nella domanda di assistenza amministra- tiva costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expe- dition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

2 La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una

Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se la Francia identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo. 3 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 2. 4 Se una domanda di assistenza amministrativa non indica il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richie-

RS 672.934.90

2011-0479 1193

Complemento alla convenzione con la Francia per RU 2016 evitare la doppia imposizione. DF

ste, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di pra- ticabilità siano rispettati.

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 13 aprile 2012.4

19 aprile 2016 Cancelleria federale

4 FF 2012 151

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