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AS 2016 1571

Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)

Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)

del 21 aprile 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 8 capoverso 2 e 11 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (LCin); visto l’articolo 18a dell’ordinanza del 3 luglio 20022 sulla cinematografia, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di: a. aiuti finanziari per promuovere la presenza internazionale della cinematogra- fia svizzera; b. aiuti finanziari al settore cinematografico svizzero quale compensazione per la non partecipazione al programma MEDIA dell’Unione europea e in vista della reintegrazione della Svizzera nel programma MEDIA (misure compen- sative MEDIA).

Art. 2 Paesi partecipanti a MEDIA 1 Sono considerati Paesi partecipanti a MEDIA ai sensi della presente ordinanza gli Stati che partecipano al sottoprogramma MEDIA secondo il regolamento (UE) n. 1295/20133.

RS 443.122

3 Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014–2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE, versione della GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 221–237.

2015-2985 1571

Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e RU 2016

2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) pubblica l’elenco dei Paesi partecipanti a MEDIA e lo tiene aggiornato.

Art. 3 Relazione con l’ordinanza sulla promozione cinematografica 1 Gli aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza integrano gli aiuti finanziari previsti dall’ordinanza del DFI del 21 aprile 20164 sulla promozione cinematografi- ca (OPCin), nella misura in cui non è escluso il cumulo di misure di promozione. 2 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’OPCin sulle condizioni generali della promozione, sul coordinamento degli strumenti di promozione, sui principi di calcolo e le disposizioni procedurali generali.

Capitolo 2: Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 4 Strumenti di promozione

1 Lapresenza internazionale della cinematografia svizzera può essere sostenuta

mediante aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva concessi per: a. la distribuzione all’estero di film svizzeri e di coproduzioni svizzere con l’estero; b. la partecipazione di cineasti svizzeri e dei loro film a importanti festival ci- nematografici, mercati del film e cerimonie di premiazione internazionali; c. la formazione continua di cineasti svizzeri. 2 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti nell’allegato 1.

Art. 5 Competenza 1 La competenza di autorizzare aiuti finanziari nel quadro delle misure di promo- zione della presenza internazionale della cinematografia svizzera spetta all’UFC.

2 Alla fondazione «Swiss Films» sono delegati i compiti seguenti:

a. informare il settore cinematografico sulla promozione dell’esportazione e della partecipazione a festival, mercati del film e cerimonie di premiazione; b. ricevere le domande di aiuto finanziario e procedere al loro esame prelimina- re; c. organizzare le perizie per le domande di promozione dell’esportazione;

4 RS 443.113

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d. procedere all’esame preliminare dei conteggi e del rispetto di altri obblighi previsti dal diritto in materia di sussidi. 3 L’estensione dei compiti, l’indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono oggetto di un contratto di prestazioni tra la fondazione «Swiss Films» e l’UFC. 4 La competenza di procedere all’esame preliminare delle domande di aiuto finanzi- ario per la formazione continua di cineasti svizzeri all’estero spetta all’associazione «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse».

Sezione 2: Distribuzione all’estero di film svizzeri e di coproduzioni (promozione dell’esportazione)

Art. 6 Requisiti posti alla società richiedente Può presentare una domanda di aiuto finanziario per la distribuzione all’estero di un film svizzero o di un film riconosciuto come coproduzione svizzera con l’estero qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se: a. la sua attività principale risiede nella realizzazione di film; b. detiene la maggioranza dei diritti dell’opera per la quale chiede un sostegno; c. una società di distribuzione professionale all’estero le ha assicurato contra- ttualmente la distribuzione del suo film.

Art. 7 Film che possono beneficiare di un sostegno Possono essere concessi aiuti finanziari per film di fiction, documentari e film d’animazione della durata minima di 60 minuti, se: a. la loro prima proiezione pubblica in Svizzera non risale a più di 18 mesi fa; b. sono realizzati come film svizzeri o film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero da un regista svizzero e sotto la responsabilità di una società di produzione svizzera; c. sono destinati a una prima commercializzazione nei cinema; e d. non hanno accesso alle misure di sostegno alla distribuzione del programma MEDIA dell’Unione europea.

Art. 8 Spese computabili Sono computabili le spese per: a. la produzione del materiale promozionale; b. l’acquisto di superfici pubblicitarie; c. le relazioni con la stampa all’estero;

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d. altre attività promozionali; e. le copie o i supporti elettronici; f. il doppiaggio e la sottotitolazione.

Art. 9 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri di promozione sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Potenziale di diffusione del film all’estero 30 Qualità ed estensione della prevista commercializzazione nei 30 cinema Contributo della società di distribuzione 20 Coerenza tra il preventivo per la distribuzione e la prevista commercializzazione 10 Esperienza della società di distribuzione 10

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.

4 I progetti che raggiungono almeno 70 punti ricevono 5 punti supplementari se sono commercializzati in un Paese con cui la Svizzera ha concluso un accordo di copro- duzione. 5 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 10 Presentazione delle domande e perizia

1 Le domande devono essere presentate almeno due mesi prima dell’uscita del film

nei cinema. 2 La perizia è svolta dal comitato «Commercializzazione e pluralità» (art. 43 lett. d

Art. 11 Calcolo degli aiuti finanziari L’aiuto finanziario può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computa- bili. L’UFC pubblica annualmente, nel quadro del piano di ripartizione, gli importi massimi e la chiave decrescente.

5 RS 443.113

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Art. 12 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita l’uscita del film nei cinema ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al 50 per cento.

2 La seconda rata è versata dopo che è stato presentato il conteggio.

Sezione 3: Partecipazione di cineasti svizzeri a festival cinematografici, mercati del film o cerimonie di premiazione internazionali

Art. 13 Requisiti posti ai richiedenti 1 Possono presentare una domanda di aiuto finanziario per la partecipazione a im- portanti festival cinematografici, mercati del film o cerimonie di premiazione inter- nazionali le società di produzione e i registi che hanno rispettivamente prodotto e realizzato un film invitato a una tale manifestazione.

2 Il richiedente deve dimostrare che:

a. ha la sede o il domicilio in Svizzera; b. detiene i diritti del film per il quale chiede un sostegno; c. soddisfa le condizioni di indipendenza e professionalità.

Art. 14 Film che possono beneficiare di un sostegno

1 Possono essere concessi aiuti finanziari per:

a. i lungometraggi di fiction, documentari e d’animazione destinati a una prima commercializzazione nei cinema o a festival cinematografici; b. i cortometraggi. 2 Possono beneficiare di un sostegno film svizzeri e film riconosciuti come coprodu- zioni svizzere con l’estero realizzati da un regista svizzero.

Art. 15 Manifestazioni che possono beneficiare di un sostegno L’UFC pubblica l’elenco dei principali festival cinematografici, mercati del film e cerimonie di premiazione internazionali per i quali può essere concesso un sostegno e i contributi massimi applicabili alle singole manifestazioni e sezioni.

Art. 16 Spese computabili Sono computabili le spese per le seguenti voci di preventivo: a. spese per il materiale pubblicitario e promozionale, in particolare per la par- tecipazione a mercati del film e cerimonie di premiazione; b. tasse d’iscrizione;

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c. spese di viaggio delle persone partecipanti; d. spese per la sottotitolazione.

Art. 17 Presentazione delle domande e priorità 1 Le domande devono essere presentate almeno due settimane prima della partecipa- zione.

2 Le domande devono comprendere i documenti seguenti:

a. il modulo di domanda; b. l’invito al festival; c. le filmografie delle persone partecipanti; d. il preventivo. 3 Le domande sono approvate, entro i limiti dei crediti stanziati, nell’ordine della data di ricezione.

Art. 18 Modalità di versamento 1 Gli aiuti finanziari fino a 10 000 franchi sono concessi sotto forma di forfait se la partecipazione è confermata ed è documentato il finanziamento residuo.

2 Gli aiuti finanziari fino a 5000 franchi sono versati immediatamente.

3 Gli aiuti finanziari superiori a 5000 franchi sono versati a rate. Entro un mese dalla

partecipazione deve essere presentato un breve rapporto. 4 L’UFC trattiene il 50 per cento dell’aiuto finanziario fino alla presentazione del

rapporto.

Sezione 4: Formazione continua di cineasti svizzeri

Art. 19 Requisiti posti ai richiedenti Può presentare una domanda di aiuto finanziario per una formazione continua all’estero qualsiasi persona naturale che: a. ha il domicilio in Svizzera; b. esercita la sua attività professionale principale nel settore audiovisivo; e c. ha almeno due anni di esperienza professionale in questo settore.

Art. 20 Formazioni continue che possono beneficiare di un sostegno 1 Sono concessi aiuti finanziari soltanto per la partecipazione a programmi di forma- zione continua cofinanziati dal programma di sostegno al cinema MEDIA dell’Unione europea.

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2 Possono essere concessi aiuti finanziari per la partecipazione a programmi di

formazione continua nei seguenti ambiti: a. sviluppo del pubblico, stesura di sceneggiature, marketing, distribuzione e commercializzazione; b. management finanziario ed economico con un accento particolare sulla «facilitazione dell’accesso ai finanziamenti»; c. sviluppo di opere e loro produzione; d. opportunità e sfide del passaggio al digitale. 3 L’UFC pubblica l’elenco dei programmi di formazione continua per i quali posso- no essere concessi aiuti finanziari.

Art. 21 Spese computabili Sono computabili le spese per le seguenti voci di preventivo: a. tasse per i corsi o tasse scolastiche; b. spese di viaggio e spese aggiuntive per il soggiorno all’estero; c. spese di traduzione, in particolare dei trattamenti e delle sceneggiature.

Art. 22 Criteri di promozione e priorità 1 Per la concessione dell’aiuto finanziario sono determinanti i criteri seguenti:

a. l’idoneità della formazione continua per il richiedente; b. la rilevanza della formazione continua per l’esercizio della professione e il suo nesso con la pratica; c. il genere e l’importo delle spese preventivate. 2 Le domande sono autorizzate, entro i limiti dei crediti stanziati, nell’ordine della data di ricezione.

Art. 23 Presentazione delle domande 1 Le domande devono essere presentate almeno due settimane prima della partecipa- zione.

2 Alla domanda devono essere allegati i documenti seguenti:

a. una lettera di motivazione; b. il curriculum vitae; c. la filmografia; d. il preventivo; e. la lettera dell’istituto di formazione continua con la conferma dell’iscrizione e le spese previste.

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Art. 24 Calcolo dell’aiuto finanziario

1 L’aiuto finanziario non può superare il 50 per cento delle spese computabili.

2 L’importo massimo per persona e per formazione continua è di 15 000 franchi.

Art. 25 Modalità di versamento

1 L’aiuto finanziario è versato in due rate.

2 La prima rata è versata quando è assicurata la partecipazione alla formazione

continua ed è documentato il finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento. 3 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rapporto finale. I diplomi, gli attestati di partecipazione e altri certificati delle prestazioni fornite devono essere allegati spontaneamente al conteggio.

Capitolo 3: Misure compensative MEDIA Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 26 Strumenti di promozione 1 Nei limiti del credito approvato, possono essere versati a titolo di misure compen- sative MEDIA: a. aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo (promozione di singoli progetti e di pacchetti di progetti); b. aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la distribuzi- one in Svizzera di film europei da parte di società di distribuzione registrate; c. aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo per la distribuzione in Svizzera di film europei da parte di società di distribuzione registrate; d. aiuti finanziari per progetti di formazione continua a livello di SEE o a livel- lo internazionale; e. aiuti finanziari per l’accesso al mercato di cineasti europei e delle loro opere; f. aiuti finanziari per festival cinematografici che presentano film europei. 2 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti all’allegato 2.

Art. 27 Sussidiarietà delle misure compensative MEDIA

1 Gli aiuti finanziari nel quadro delle misure compensative MEDIA sono concessi

soltanto se per un progetto non possono essere ottenuti contributi del programma MEDIA.

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2 Se risulta che un progetto ha diritto ai contributi del programma MEDIA o che non è stata presentata una domanda nonostante il progetto abbia diritto ai contributi, può essere negato il versamento degli aiuti finanziari previsti in base alla presente ordi- nanza o essere pretesa la restituzione degli importi già versati.

Art. 28 Competenza 1 La competenza di autorizzare aiuti finanziari nel quadro delle misure compensative MEDIA spetta all’UFC. 2 Se non dispone delle necessarie conoscenze specifiche, l’UFC sottopone per peri- zia le domande per misure compensative MEDIA a esperti che svolgono questa funzione per il programma MEDIA o che dispongono di un’esperienza internaziona- le paragonabile e che conoscono sia i requisiti sia la prassi del programma MEDIA nei diversi settori di promozione.

3 All’associazione «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse» sono delegati i compiti

seguenti: a. informare il settore cinematografico sulle misure compensative MEDIA e sulla promozione della formazione continua all’estero di cui agli articoli 19– 25; b. ricevere le domande di aiuto finanziario e procedere al loro esame prelimi- nare; c. organizzare le perizie per le misure compensative MEDIA; d. procedere all’esame preliminare dei conteggi e del rispetto di altri obblighi previsti dal diritto in materia di sussidi. 4 L’estensione dei compiti, l’indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono oggetto di un contratto di prestazioni tra l’associazione «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse» e l’UFC.

Sezione 2: Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo: promozione di singoli progetti

Art. 29 Requisiti posti alla società richiedente Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per un progetto singolo qualsiasi società di produzione svizzera indipen- dente, se: a. la sua attività principale risiede nella realizzazione di film; b. al momento della presentazione della domanda esiste da almeno 12 mesi e può documentarlo;

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c. ha prodotto almeno un’opera che:

1. soddisfi i criteri per il sostegno allo sviluppo di progetti singoli, e

2. sia stata distribuita commercialmente nei tre anni civili precedenti

l’anno in cui è presentata la domanda; d. detiene la maggioranza dei diritti dell’opera per la quale chiede un sostegno; e. ha allestito il conteggio per un eventuale sostegno a un pacchetto di progetti secondo gli articoli 36–43.

Art. 30 Progetti che possono beneficiare di un sostegno 1 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che presumibilmente possono essere riconosciuti come film svizzeri o come coproduzioni svizzere con l’estero. 2I progetti coprodotti devono essere ideati e sviluppati su iniziativa e sotto la responsabilità della società di produzione svizzera che presenta la domanda, insieme a una o più società di produzione di Paesi che partecipano al programma EURIMAGES del Consiglio d’Europa, in modo che possano essere riconosciuti come coproduzioni internazionali.

3 Possono essere concessi aiuti finanziari per:

a. progetti di film per il cinema della durata minima di 60 minuti; b. progetti di film per la televisione o progetti audiovisivi per i quali è prevista una prima commercializzazione digitale (p. es. serie web) della durata mi- nima di:

1. per i film di fiction: 90 minuti,

2. per i film d’animazione: 24 minuti,

3. per i documentari creativi: 50 minuti.

4 Le riprese possono iniziare al più presto otto mesi dopo la presentazione della domanda.

5 Non sono concessi aiuti finanziari per i progetti seguenti:

a. riprese dal vivo, game show, talk show e reality show televisivi; b. programmi d’informazione, servizi televisivi, reportage su viaggi, natura, paesaggi e animali e «docu-soap»; c. film realizzati su ordinazione o a scopo pubblicitario, film con una finalità essenzialmente didattica, film che ledono la dignità umana, sono discrimi- nanti, esaltano o minimizzano la violenza o hanno un carattere pornografico (art. 16 LCin); d. progetti che, dopo essere stati respinti una prima volta, non sono stati riela- borati nei punti essenziali; e. progetti per i quali la domanda di aiuto finanziario per lo sviluppo di progetti secondo la presente ordinanza è stata respinta due volte;

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f. progetti per i quali l’UFC ha emanato una dichiarazione d’intenti per un con- tributo alla realizzazione e progetti nella cui realizzazione sono già stati reinvestiti accrediti della promozione cinematografica legata al successo; g. progetti per i quali l’UFC ha già respinto due volte la domanda di contributo selettivo alla realizzazione.

Art. 31 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione Se per un progetto cinematografico è previsto il cumulo di diversi strumenti di promozione dell’UFC, oltre al preventivo e al piano finanziario per lo sviluppo del progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.

Art. 32 Spese computabili Sono computabili le spese previste per lo sviluppo del progetto, dalla presentazione della domanda fino al giorno d’inizio delle riprese, per le seguenti voci di preven- tivo: a. acquisizione dei diritti d’autore, comprese le spese già maturate e pagate nei

12 mesi precedenti la presentazione della domanda;

b. ricerche; c. stesura della sceneggiatura (dal trattamento alla versione definitiva); d. spese preliminari per l’attribuzione dei principali posti del team e del cast; e. spese di allestimento del preventivo e del piano finanziario; f. ricerca di partner commerciali, coproduttori e finanziatori e relativi chiari- menti; g. allestimento del piano delle riprese; h. marketing e piano di diffusione (chiarimento relativo ai mercati di diffusione e agli acquirenti, presentazione a festival); i. produzione del trattamento video oppure del film pilota; j. al massimo il sette per cento delle spese generali, se queste non sono già iscritte a preventivo separatamente.

Art. 33 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

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2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Qualità del progetto e potenziale di diffusione a livello europeo 50 Qualità della strategia di sviluppo 10 Qualità della strategia di diffusione e di marketing a livello europeo e internazionale 20 Esperienza, potenziale, coerenza e qualità del team artistico 10 Qualità della strategia di finanziamento e fattibilità del progetto 10

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.

Progetti che raggiungono almeno 70 punti ricevono 5 punti supplementari se si indirizzano a un pubblico sotto i 16 anni e 5 punti supplementari se sono concepiti come coproduzione svizzera con l’estero e se al momento della presentazione della domanda possono presentare un corrispondente contratto preliminare con una società di produzione indipendente di un Paese che partecipa a EURIMAGES. 4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 34 Calcolo dell’aiuto finanziario 1 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili.

2 Alla promozione di progetti singoli nel quadro della misura compensativa MEDIA

«Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo» si applicano i seguenti importi massimi: a. per i film d’animazione: 66 000 franchi; b. per i documentari: 27 500 franchi; c. per i film di fiction:

1. con un preventivo di produzione fino a 1,65 milioni di franchi: 33 000

franchi,

2. con un preventivo di produzione superiore a 1,65 milioni di franchi:

55 000 franchi.

Art. 35 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione dell’opera ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento. 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e un breve

rapporto sullo stato dei lavori del progetto e sul loro seguito.

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Sezione 3: Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo: promozione di pacchetti di progetti

Art. 36 Requisiti posti alla società richiedente Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per la promozione di pacchetti di progetti qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se: a. la sua attività principale risiede nella realizzazione di film; b. al momento della presentazione della domanda esiste da almeno 36 mesi e può documentarlo; c. nei cinque anni prima di presentare la domanda ha prodotto da sola o in veste di coproduttrice responsabile almeno un’opera che:

1. soddisfi i criteri per il sostegno allo sviluppo di progetti singoli, e

2. sia stata distribuita commercialmente in almeno tre Paesi al di fuori del-

la Svizzera nei tre anni civili precedenti l’anno in cui è presentata la domanda; d. detiene la maggioranza dei diritti di tutte le opere per le quali chiede un sostegno; e. ha allestito il conteggio per almeno un progetto di un pacchetto di progetti precedente e ha iniziato le riprese.

Art. 37 Pacchetti che possono beneficiare di un sostegno 1 Possono beneficiare di un sostegno i pacchetti comprendenti da tre a cinque pro- getti. Tutti i progetti devono essere sviluppati sotto la responsabilità della società che presenta la domanda. 2 I progetti devono poter essere riconosciuti presumibilmente come film svizzeri o coproduzioni svizzere con l’estero. 3 La maggioranza dei progetti deve essere ideata e sviluppata con una o più società di produzione di Paesi che partecipano al programma EURIMAGES del Consiglio d’Europa.

Art. 38 Progetti che possono beneficiare di un sostegno I progetti che compongono il pacchetto devono soddisfare i criteri per beneficiare di un sostegno di cui all’articolo 30.

Art. 39 Spese computabili Sono computabili le spese presumibili per lo sviluppo del progetto, dalla presenta- zione della domanda al giorno d’inizio delle riprese, per le voci di preventivo di cui all’articolo 32.

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Art. 40 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati, per ogni progetto e per l’intero pacchet- to, i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Qualità del pacchetto di progetti e potenziale di diffusione a livello 20 europeo Qualità della strategia di sviluppo e di finanziamento e dimensione 20 europea del pacchetto di progetti Qualità della strategia di diffusione e di marketing a livello europeo e internazionale 20 Esperienza, potenziale, coerenza e qualità del team artistico 10 Coerenza tra l’attuazione del pacchetto e le capacità della società di produzione (fattibilità) 10 Capacità innovativa della società di produzione (capacità di ade- guarsi ai mutamenti del mercato audiovisivo e di migliorare la propria posizione sul mercato) 20

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 41 Cessione e trasferimento di aiuti finanziari Gli aiuti finanziari previsti per il pacchetto o i progetti che lo compongono non sono trasferibili.

Art. 42 Calcolo dell’aiuto finanziario 1 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili. 2 I contributi massimi per film sono retti dall’articolo 34 e sono cumulati; gli aiuti finanziari per la promozione di pacchetti di progetti ammontano al massimo a

220 000 franchi.

Art. 43 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione di tutti i progetti ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento.

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2 Una seconda rata pari al massimo al 30 per cento del contributo può essere versata

al più presto dopo 12 mesi se in base a un rapporto intermedio corredato di conteg- gio intermedio è dimostrata l’imminenza delle spese corrispondenti. 3 Se per il pacchetto non è allestito il conteggio entro 24 mesi dal versamento della

prima rata, deve essere presentato spontaneamente un rapporto intermedio corredato di conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati. 4 Se non tutti i progetti del pacchetto possono essere sviluppati come indicato nella

domanda di versamento, è necessario informarne senza indugio l’UFC. 5 L’ultima rata è versata una volta presentato il conteggio dell’intero pacchetto. Il

conteggio deve essere esaminato da una persona o una società fiduciaria abilitata secondo la legge del 16 dicembre 20056 sui revisori.

Sezione 4: Aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la distribuzione in Svizzera di film europei

Art. 44 Requisiti posti alla società richiedente Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per la distribuzione in Svizzera di film europei qualsiasi società di distribu- zione svizzera iscritta nel registro dei distributori che dimostra di detenere i diritti cinematografici per la Svizzera.

Art. 45 Condizioni d’ammissione dei film 1 Possono essere concessi aiuti finanziari per lungometraggi di fiction, lungometrag- gi documentari e lungometraggi d’animazione: a. realizzati in misura preponderante da una società di produzione di un Paese partecipante a MEDIA; b. alla cui realizzazione ha partecipato in misura significativa personale artisti- co e tecnico proveniente da Paesi partecipanti a MEDIA; c. ultimati nei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda; d. dei quali è possibile dimostrare che sono stati venduti per essere proiettati nelle sale cinematografiche di sei Paesi partecipanti a MEDIA; e e. per i quali un sostegno alla distribuzione secondo la presente ordinanza è stato respinto non più di una volta. 2 La quota di personale di cui al capoverso 1 lettera b è considerata significativa se è raggiunta oltre la metà dei punti possibili in base alla tabella seguente:

6 RS 221.302

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Funzione Punti

Regia 3 Sceneggiatura 3 Musica/composizione 1 Ruolo principale 2 Secondo ruolo principale 2 Terzo ruolo principale 2 Scenografia 1 Fotografia 1 Montaggio 1 Suono 1 Luogo delle riprese 1 Laboratorio/postproduzione 1

3 Non sono concessi aiuti finanziari per:

a. film realizzati in misura preponderante da una società di produzione sviz- zera; b. film di Paesi partecipanti a MEDIA con una grande produzione cinemato- grafica, quali la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l’Italia o la Spagna, e le cui spese di realizzazione sono superiori a 10 milioni di franchi; c. film la cui uscita nei cinema in Svizzera risale a oltre due mesi prima della presentazione della domanda o è prevista soltanto dopo il termine di presen- tazione successivo; d. riprese dal vivo o registrazioni di eventi culturali, quali opere liriche o con- certi; e. film realizzati su ordinazione o a scopo pubblicitario, film con una finalità essenzialmente didattica, film che ledono la dignità umana, sono discrimi- nanti, esaltano o minimizzano la violenza o hanno un carattere pornografico (art. 16 LCin); f. film per i quali gli accrediti della promozione alla distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza o gli accrediti del programma MEDIA sono stati reinvestiti nell’attività di promozione o nell’acquisto di copie, tranne nel caso in cui si tratti di reinvestimenti sotto forma di garanzie minime o di contributi alla coproduzione; g. film ammessi come film di riferimento alla promozione cinematografica le- gata al successo secondo l’articolo 71 OPCin7 o la cui distribuzione è soste- nuta dall’UFC mediante il reinvestimento di accrediti della promozione cinematografica legata al successo di cui agli articoli 13 e 95 OPCin;

7 RS 443.113

Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e RU 2016

h. film la cui distribuzione è stata sostenuta tramite il fondo di sostegno al ci- nema del Consiglio d’Europa «Eurimages»8 se la quota di finanziamento della Confederazione e la quota di finanziamento del fondo di sostegno al cinema «Eurimages» sono superiori al 50 per cento delle spese di distribuzi- one; i. film ai quali è stata negata due volte una promozione della distribuzione ai sensi della presente ordinanza.

Art. 46 Spese computabili Sono computabili le spese delle seguenti voci di preventivo: a. materiale promozionale; b. acquisto di superfici pubblicitarie; c. altre spese promozionali; d. copie; e. doppiaggio e sottotitolazione.

Art. 47 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 I film sono suddivisi nelle categorie seguenti in base alle loro spese di realizza- zione: a. spese di realizzazione inferiori a 3 milioni di franchi: film piccoli; b. spese di realizzazione pari o superiori a 3 milioni di franchi: film medi.

2 I punti per film sono calcolati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Per ogni distribuzione 1 Società di distribuzione svizzera che l’anno precedente ha ricevuto accrediti della promozione alla distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza 1 Film proveniente da un Paese partecipante a MEDIA, esclusi la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna 2

3 Può beneficiare di un sostegno la distribuzione di film che raggiungono otto punti.

4 È sostenuta la distribuzione dei film che raggiungono il punteggio più elevato. In entrambe le categorie è sostenuta primariamente la distribuzione di film per bambini e giovani che raggiungono il punteggio più elevato. La priorità attribuita ai film per bambini e giovani non si applica ai film d’animazione.

8 Regulation 2016 – Distribution Support Programme del 17 dic. 2015, consultabile gra- tuitamente in Internet all’indirizzo: http://www.coe.int/it/ > Organizzazione > Eurimages > Distribution > 2016 Regulations for the Distribution Support Programme.

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Art. 48 Calcolo dell’aiuto finanziario

1 L’aiuto finanziario non può superare il 50 per cento delle spese computabili.

2 L’aiuto finanziario è limitato in base al numero di schermi. Si applicano i seguenti importi massimi:

Numero di schermi Importo massimo in franchi

2 5 000 3–7 9 000 8–14 15 000 15–24 25 000 25–39 37 000 oltre 40 65 000

3 Per ogni cinema è conteggiato un solo schermo.

4 Il film deve vantare almeno due proiezioni per settimana e schermo. Sono consi- derate unicamente le proiezioni a tariffa ordinaria nei cinema registrati. 5 Determinante per il calcolo del contributo è il numero di schermi nella settimana in cui il film è proiettato sul maggior numero di schermi. In caso di uscita in diverse regioni linguistiche della Svizzera nell’arco di 12 mesi, sono prese in considerazione separatamente per regione le settimane in cui il film è stato proiettato sul maggior numero di schermi e in seguito addizionate.

Art. 49 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata dopo l’uscita del film nei cinema, a condizione che sia stata fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento. 2 Se l’uscita nei cinema è rimandata a una data posteriore al successivo termine di presentazione, l’aiuto finanziario previsto decade. È possibile presentare una nuova domanda entro il termine di presentazione successivo. 3 La seconda rata è versata dopo che è stato documentato il numero di proiezioni e schermi ed è stato presentato il conteggio.

Sezione 5: Aiuti finanziari della promozione legata al successo per la distribuzione in Svizzera di film europei

Art. 50 Requisiti posti alla società richiedente Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione alla distribuzione legata al successo di film europei in Svizzera qualsiasi società di distribuzione svizzera iscritta nel registro dei distributori che può provare di detenere i diritti

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cinematografici per la Svizzera per il corrispondente periodo di commercializza- zione.

Art. 51 Condizioni di ammissione dei film 1 Sono ammessi alla promozione della distribuzione legata al successo i lungomet- raggi di fiction, i lungometraggi documentari e i lungometraggi d’animazione: a. realizzati in misura preponderante da una società di produzione di un Paese partecipante a MEDIA; b. alla cui realizzazione ha partecipato in misura significativa personale artisti- co e tecnico proveniente da Paesi partecipanti a MEDIA; c. ultimati nei tre anni civili precedenti l’anno in cui sono prese in considerazi- one le entrate nei cinema. 2 La quota di personale di cui al capoverso 1 lettera b è considerata significativa se è raggiunta oltre la metà dei punti possibili in base alla tabella di cui all’articolo 45 capoverso 2.

3 Non sono ammessi alla promozione della distribuzione:

a. riprese dal vivo e registrazioni di eventi culturali, quali opere liriche o con- certi; b. film realizzati su ordinazione o a scopo pubblicitario, film con una finalità essenzialmente didattica, film che ledono la dignità umana, sono discrimi- nanti, esaltano o minimizzano la violenza o hanno un carattere pornografico (art. 16 LCin); c. film realizzati in misura preponderante da una società di produzione sviz- zera.

Art. 52 Calcolo degli accrediti 1 Gli accrediti sono calcolati per anno civile sulla base delle entrate pagate per un film ammesso nei cinema registrati della Svizzera. Sono determinanti i numeri di entrate convalidati dall’Ufficio federale di statistica. 2 Le entrate registrate nel Liechtenstein sono prese in considerazione nel calcolo degli accrediti se sono comprovate e se è dimostrato che i diritti cinematografici per il Liechtenstein sono detenuti da un distributore svizzero.

3 Per ogni film possono essere computate al massimo 200 000 entrate.

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4 A seconda del Paese di provenienza del film sono applicate le aliquote seguenti:

Paese di provenienza Importo di base 1–25 000 entrate 25 001–100 000 entrate 100 001–200 000 per entrata (150 % dell’importo (100 % dell’importo entrate (35 % (in franchi) di base, in franchi) di base, in franchi) dell’importo di base, in franchi)

Francia, Gran Bretagna 0,40 0,60 0,40 0,14 Germania, Italia, Spagna 0,55 0,82 0,55 0,20 Altri Paesi parteci- panti a MEDIA 0,90 1,35 0,90 0,30

5 Se l’importo complessivo di tutti gli accrediti di un anno civile eccede i mezzi a disposizione, gli accrediti sono ridotti proporzionalmente. 6 Non sono accreditati importi inferiori a 9000 franchi per società di distribuzione.

7 Per società di distribuzione e anno sono accreditati al massimo 350 000 franchi.

Art. 53 Possibilità di reinvestimento degli accrediti 1 Gli accrediti della promozione della distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza possono essere reinvestiti: a. nella coproduzione di film prodotti in misura preponderante da una società di produzione di un Paese partecipante a MEDIA; b. in opzioni sui diritti cinematografici o nell’acquisto dei diritti cinematografi- ci di film esteri di Paesi partecipanti a MEDIA (garanzie minime); c. nelle spese di promozione di film esteri di Paesi partecipanti a MEDIA. 2 È escluso il reinvestimento nella promozione di film la cui distribuzione è soste- nuta dall’UFC mediante la promozione selettiva della distribuzione secondo la presente ordinanza o secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera e OPCin9.

3 Sono computabili per il reinvestimento:

a. le spese superiori a 5000 franchi pagate dopo che è decorso l’anno civile de- terminante per il calcolo dell’accredito; e b. gli impegni superiori a 5000 franchi assunti dopo che è decorso l’anno civile determinante per il calcolo dell’accredito.

9 RS 443.113

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Art. 54 Quota ammessa del reinvestimento alle spese computabili Il reinvestimento degli accrediti non può superare le seguenti quote delle spese computabili:

Genere di reinvestimento Quota ammessa in % delle spese computabili per Paese di provenienza del film

Francia, Germania, Altri Paesi Gran Bretagna Italia, Spagna partecipanti a MEDIA

Coproduzione di film europei 60 % 60 % 60 % Acquisto dei diritti di commercializzazione (garanzia minima) prima della fine delle riprese 60 % 60 % 60 % Acquisto dei diritti di commercializzazione (garanzia minima) dopo la fine delle riprese 40 % 50 % 60 % Promozione di film europei (spese per l’uscita nei cinema) 50 % 50 % 60 %

Art. 55 Modalità di versamento

1 Se la domanda di reinvestimento non perviene all’UFC entro 12 mesi dalla comu-

nicazione dell’importo dell’accredito, l’accredito decade. 2 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento dell’importo reinvestito.

3 La seconda rata è versata dopo che è stato presentato il conteggio.

Sezione 6: Progetti di formazione continua con un orientamento europeo o internazionale

Art. 56 Requisiti posti all’organizzazione richiedente Può presentare una domanda di aiuto finanziario per progetti di formazione continua con un orientamento europeo o internazionale qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera: a. detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; b. i cui quadri dirigenti sono domiciliati in Svizzera; e c. che è attiva nel settore audiovisivo.

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Art. 57 Progetti che possono beneficiare di un sostegno Possono essere concessi aiuti finanziari per: a. progetti di formazione continua che si distinguono per un approccio inter- disciplinare e contribuiscono a far sì che i cineasti partecipanti perseguano nel loro lavoro un approccio europeo o internazionale; b. progetti di formazione continua nei settori seguenti:

1. sviluppo del pubblico, stesura di sceneggiature, marketing, distribuzio-

ne e commercializzazione,

2. gestione finanziaria ed economica con un accento particolare

sull’«agevolazione dell’accesso ai finanziamenti»,

3. sviluppo di opere e loro produzione,

4. opportunità e sfide del passaggio al digitale;

c. progetti di formazione continua destinati in particolare ai seguenti gruppi professionali:

1. produttori,

2. registi,

3. autori,

4. script consultant,

5. redattori,

6. distributori,

7. gestori di sale cinematografiche,

8. distributori mondiali,

9. persone che offrono nuovi contenuti digitali,

10. cineasti d’animazione,

11. specialisti in postproduzione,

12. persone del settore giuridico o finanziario attive nel settore audiovisivo.

Art. 58 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo l’OPCin10, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.

Art. 59 Spese computabili

1 Sono computabili le spese seguenti:

a. spese per il personale fino al 25 per cento delle spese complessive, escluse le spese per il personale di istituzioni pubbliche;

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b. spese d’esercizio; c. spese per il conferimento di mandati a terzi; d. al massimo il sette per cento delle spese generali, se le spese corrispondenti non sono già iscritte a preventivo separatamente. 2 Per ogni progetto oggetto di una domanda di aiuto finanziario deve essere presen- tato un preventivo separato.

Art. 60 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Rilevanza del contenuto in funzione delle tendenze e dei bisogni dell’industria, dimensione internazionale, innovazione rispetto ad altre offerte europee, partenariati 30 Qualità del contenuto, metodologia (formato, gruppo di destinatari, know-how, efficienza dell’offerta) 40 Diffusione dei risultati, impatto (su partecipanti, progetti e imprese, sul settore audiovisivo, sull’accesso dei partecipanti alle reti e ai mercati internazionali), effetto strutturante, sostenibilità 10 Qualità del team (perizia tecnica e pedagogica internazionale) 20

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 50 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 61 Calcolo dell’aiuto finanziario 1 L’aiuto finanziario secondo la presente ordinanza non può superare il 60 per cento delle spese computabili.

2 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare l’80 per cento

delle spese computabili.

Art. 62 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita l’esecuzione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento. 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rapporto

finale.

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Sezione 7: Accesso al mercato di cineasti europei e delle loro opere

Art. 63 Requisiti posti all’organizzazione richiedente Può presentare una domanda di aiuto finanziario per un accesso agevolato al mer- cato qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera attiva nel settore audiovisivo: a. detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; e b. i cui quadri dirigenti sono domiciliati in Svizzera.

Art. 64 Progetti e misure che possono beneficiare di un sostegno

1 Possono essere concessi aiuti finanziari per progetti finalizzati a:

a. rendere possibili o migliorare i contatti professionali di cineasti europei; e b. rafforzare la diffusione mondiale di opere europee o la diffusione di opere internazionali in Svizzera.

2 Possono essere concessi aiuti finanziari per misure che contribuiscono a:

a. migliorare l’accesso al mercato di cineasti europei e delle loro opere entro i confini nazionali e al di fuori degli stessi; b. mettere a disposizione dei cineasti strumenti online, quali banche dati e reti di dati; oppure c. mettere a disposizione mezzi promozionali comuni che facilitino l’informa- zione sulle opere audiovisive e sulla loro diffusione. 3 Non possono essere concessi aiuti finanziari per piattaforme di diffusione di film digitali.

Art. 65 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo l’OPCin11, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.

Art. 66 Spese computabili

1 Sono computabili le spese seguenti, se maturano al massimo dieci mesi prima e

due mesi dopo la conclusione del progetto: a. fino al 40 per cento delle spese complessive per il personale del progetto; b. spese per il conferimento di mandati a terzi; c. spese d’esercizio.

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2 Per ogni progetto oggetto di una domanda di aiuto finanziario deve essere presen- tato un preventivo separato.

Art. 67 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Rilevanza del contenuto e dimensione internazionale 30 Qualità del contenuto, metodologia (formato, gruppo di destinatari, metodo di selezione, cooperazione con altri progetti, efficienza, fattibilità) 30 Diffusione dei risultati, impatto (sul finanziamento, la diffusione e il pubblico delle opere europee), effetto strutturante, sostenibilità 30 Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista 10

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 50 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 68 Calcolo dell’aiuto finanziario L’aiuto finanziario non può superare il 60 per cento delle spese computabili.

Art. 69 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita l’esecuzione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento. 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e un rapporto finale.

Sezione 8: Festival cinematografici che presentano film europei

Art. 70 Requisiti posti all’organizzazione richiedente Può presentare una domanda di aiuto finanziario per il sostegno della programmazi- one e della promozione qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera: a. detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; e b. i cui quadri dirigenti sono domiciliati in Svizzera.

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Art. 71 Misure e progetti che possono beneficiare di un sostegno

1 Possono essere concessi aiuti finanziari per:

a. misure adottate prima, durante o dopo un festival che contribuiscono ad atti- rare nuove categorie di pubblico, in particolare i giovani; b. iniziative che favoriscono l’educazione ai media e che sono organizzate in collaborazione con le scuole; c. progetti incentrati sulla diffusione di opere audiovisive provenienti da Paesi partecipanti a MEDIA con una modesta produzione cinematografica e che tengono conto della diversità geografica; d. festival la cui programmazione soddisfa i requisiti seguenti:

1. almeno il 70 per cento dei film menzionati nel catalogo del programma

o almeno 100 lungometraggi o 400 cortometraggi provengono da Paesi partecipanti a MEDIA o dalla Svizzera,

2. al massimo il 50 per cento dei film di cui al numero 1 è stato realizzato

in misura preponderante da una società di produzione svizzera,

3. i film presentati al pubblico provengono da almeno 14 Paesi parteci-

panti a MEDIA e dalla Svizzera.

2 Non possono essere concessi aiuti finanziari per festival:

a. dedicati a un tema specifico, quali la medicina, l’ambiente o la scienza; b. incentrati su film pubblicitari, riprese dal vivo, videoclip, videogiochi, film amatoriali, film realizzati con il cellulare o opere artistiche senza carattere narrativo.

Art. 72 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo l’OPCin12, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.

Art. 73 Spese computabili

1 È computabile il 70 per cento delle seguenti spese del progetto:

a. le spese di proiezione del film (trasporto, sottotitolazione, tasse di licenza); b. i forfait giornalieri per le spese di viaggio e di soggiorno dei cineasti che ac- compagnano il film; c. le spese per le versioni stampate del catalogo e del programma, comprese le spese di redazione e traduzione; d. l’imposta sul valore aggiunto dopo deduzione dell’imposta precedente;

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e. le spese di promozione; f. le spese per il sito Internet. 2 Per le iniziative rivolte a un pubblico giovane e nuovo sono inoltre computabili le spese per: a. la pubblicità; b. l’ideazione, la realizzazione e la traduzione di materiale pedagogico e di ma- teriale necessario per la manifestazione; c. esperti e personale di supporto.

3 Non sono computabili:

a. le spese per il personale; b. le spese generali; c. le spese per il materiale di consumo; d. le spese di locazione; e. le spese di audit. 4 Per ogni progetto oggetto di una domanda di aiuto finanziario deve essere presen- tato un preventivo separato.

Art. 74 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Sviluppo del pubblico 40 Dimensione europea della programmazione 20 Numero di spettatori, impatto sulla diffusione di film europei 30 Qualità del team 10

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 50 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 75 Calcolo dell’aiuto finanziario

1 Alla misura compensativa MEDIA «Promozione di festival cinematografici» si

applicano gli importi massimi seguenti:

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Festival che presentano lungometraggi

Numero di film europei Importo massimo in franchi

40–60 film 39 000 61–80 film 45 000 81–100 film 51 000 101–120 film 61 000 121–200 film 70 000

Festival che presentano cortometraggi

Numero di film europei Importo massimo in franchi

150–250 film 28 000

2 Se un festival presenta sia lungometraggi che cortometraggi, quattro cortometraggi equivalgono a un lungometraggio.

Art. 76 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento. 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rapporto finale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 77 Disposizione transitoria La presente ordinanza si applica al calcolo degli accrediti della promozione della distribuzione legata al successo a partire dal 1° gennaio 2016.

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Art. 78 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

2 Gli allegati hanno effetto sino al 31 dicembre 2020.

21 aprile 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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Allegato 1 (art. 4 cpv. 2)

Regime di promozione 2016–2020 per la promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera

1 Obiettivi e indicatori

1.1 Promozione dell’esportazione

1.1.1 La promozione dell’esportazione di film svizzeri deve permettere di rafforz- are la presenza dei film svizzeri sui mercati internazionali, in particolare nei Paesi con i quali la Svizzera ha concluso accordi di coproduzione.

1.1.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di film sostenuti all’estero per genere e Paese; b. il numero di entrate registrate all’estero dai film sostenuti; c. il numero di titoli di film sostenuti per società di produzione e di distri- buzione; d. il numero di titoli di film venduti per essere commercializzati all’estero e, tra questi, il numero di titoli di film sostenuti; e. il numero di diritti venduti a servizi di media audiovisivi su richiesta per titoli di film e territorio.

1.2 Partecipazione a festival cinematografici, mercati del film e

cerimonie di premiazione internazionali 1.2.1 I film svizzeri devono potere accedere a festival cinematografici, mercati del film e manifestazioni analoghe internazionali.

1.2.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di partecipazioni a festival cinematografici internazionali e di premi per sezione, regione linguistica di provenienza, genere cinemato- grafico e di produzione dei film; b. il numero di partecipazioni e di film per il cinema, la televisione e altre forme di commercializzazione venduti a mercati del film internazionali; c. il numero di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero con diffusione mondiale.

1.3 Formazione continua all’estero di cineasti svizzeri

1.3.1 Il numero di cineasti svizzeri che partecipano ai programmi europei di

formazione continua deve restare uguale.

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1.3.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di partecipanti per genere di formazione frequentata; b. il numero di formazioni frequentate; c. l’importo dei contributi concessi per la formazione continua per anno.

2 Valutazione

2.1 Le misure di promozione della presenza internazionale della cinematografia

svizzera sono valutate annualmente nel rapporto annuale presentato dalla fondazione «Swiss Films» all’UFC.

2.2 L’UFC procede a una valutazione globale delle misure previste dai regimi di

promozione 2016–2020.

2.3 Sono oggetto di questa valutazione anche le ripercussioni delle misure sugli

altri strumenti di promozione cinematografica della Confederazione.

Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e RU 2016

Allegato 2 (art. 26 cpv. 2)

Regime di promozione 2016–2020 per le misure compensative MEDIA

1 Obiettivi e indicatori

1.1 Obiettivi generali

1.1.1 Le misure compensative MEDIA devono compensare gli svantaggi della non

partecipazione della Svizzera al programma di sostegno al cinema dell’Unione europea e assicurare la presenza internazionale della cinemato- grafia svizzera. 1.1.2 Le misure compensative MEDIA devono creare gli incentivi per facilitare la reintegrazione del settore cinematografico svizzero nei programmi di sostegno al cinema europei e per curare i contatti nelle reti esistenti.

1.2 Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo

1.2.1 I produttori svizzeri di film devono poter sviluppare progetti cinematografici insieme a partner europei.

1.2.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di progetti oggetto di una domanda e sostenuti per genere di film; b. il numero e il Paese di provenienza dei partner internazionali dei pro- getti; c. la percentuale di coproduzioni tra gli sviluppi di progetti sostenuti; d. il numero di progetti sviluppati o realizzati; e. la regione linguistica di provenienza del produttore cinematografico svizzero.

1.3 Distribuzione di film europei in Svizzera

1.3.1 La pluralità dell’offerta di film europei nelle sale cinematografiche svizzere deve essere rafforzata. Alle società svizzere di distribuzione devono essere offerte le stesse condizioni quadro vigenti sul mercato europeo.

1.3.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di film di cui è sostenuta la distribuzione; b. il numero di entrate e di proiezioni dei film sostenuti; c. il Paese di provenienza dei film sostenuti; d. la quota della promozione alle spese per la promozione del film e per l’acquisto di film.

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1.4 Progetti di formazione continua con un indirizzo europeo o

internazionale 1.4.1 I programmi di formazione continua europei devono essere cofinanziati dalla Svizzera per rafforzare il trasferimento internazionale di sapere.

1.4.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di programmi di formazione continua sostenuti internazio- nalmente; b. il numero di categorie professionali partecipanti; c. il numero di partecipanti a questi programmi per Paese di provenienza; d. il numero e il grado di partecipazione di partner terzi a questi program- mi.

1.5 Festival, mercati del film e manifestazioni con un indirizzo

europeo 1.5.1 I festival svizzeri devono poter proporre mercati del film e manifestazioni analoghe cui partecipano rappresentanti dell’industria cinematografica euro- pea e programmare film europei.

1.5.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di mercati del film e di manifestazioni analoghe organizzati; b. il numero di partecipanti stranieri per Paese di provenienza e categoria professionale; c. il numero di film offerti nei mercati per Paese di provenienza; d. il numero di visitatori di programmi cinematografici.

2 Valutazione

2.1 Le misure compensative MEDIA sono valutate annualmente nel rapporto

annuale presentato dall’associazione «Creative Europe – MEDIA Desk Suis- se» all’UFC.

2.2 L’UFC procede a una valutazione globale delle misure previste dai regimi di

promozione 2016–2020.

2.3 Sono oggetto di questa valutazione anche le ripercussioni delle misure sugli

altri strumenti di promozione cinematografica della Confederazione.

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Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin) | Lexipedia | Lexipedia