AS 2016 179
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
del 25 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21a capoverso 2, 31 capoverso 1, 32, 32a, 33 capoverso 2,
34 capoverso 1ter, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del
30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’instal- lazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione ai sensi dell’arti- colo 3 lettera d LTC; b. il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità; c. il controllo degli impianti di telecomunicazione.
Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza si intende per:
a. impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un pro- dotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un’antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio;
RS 784.101.2
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b. impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destina- to a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; c. impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a inter- facce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); d. interfaccia:
1. un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, intera-
mente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l’utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomuni- cazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di tele- comunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o
2. un’interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di
radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; e. offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; f. messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di teleco- municazione per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; g. immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; h. messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; i. installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; j. esercizio: l’utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendente- mente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; k. interferenza: l’effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un’energia indesiderata provocata da un’emissione, irradiazione o indu- zione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di tra- smissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell’informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia inde- siderata; l. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di tele- comunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio;
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m. mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ri- cevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; n. importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immet- te sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall’estero; o. distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di forni- tura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; p. operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distribu- tore; q. marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l’impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili del- la legislazione svizzera che ne prevedono l’apposizione. 2 L’importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un’immissione in commercio. 3 L’offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposi-
zione sul mercato. 4 Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall’utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. 5 Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impian- to di telecomunicazione. 6 L’occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le tele- comunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. 7 L’immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un’immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomu- nicazione nuovo identico.
8 Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante:
a. se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o b. se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. 9 La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio.
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Art. 3 Interfacce
1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) stabilisce le prescrizioni tec-
niche applicabili alle interfacce e le pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali sotto forma di rinvio3. 2 Esso stabilisce l’ubicazione delle interfacce tenendo conto della prassi interna- zionale.
Art. 4 Norme tecniche
1 L’UFCOM può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di elabo-
rare norme tecniche od occuparsene direttamente. 2 Esso pubblica nel Foglio federale sotto forma di rinvio 4 le norme tecniche definite secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC.
Art. 5 Classi d’impianti di radiocomunicazione 1 L’UFCOM stabilisce, tenendo conto della prassi internazionale, le classi d’impianti di radiocomunicazione e gli impianti che le compongono, e ne compila l’elenco 5.
2 Una classe comprende categorie d’impianti di radiocomunicazione considerati
simili e le interfacce radio alle quali gli impianti sono adibiti. Un impianto può appartenere a più classi d’impianti.
Capitolo 2: Messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione nuovi Sezione 1: Conformità
Art. 6 Condizioni della messa a disposizione sul mercato 1 Gli impianti di radiocomunicazione possono essere messi a disposizione sul mer- cato unicamente se soddisfano le disposizioni della presente ordinanza e se sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente ai fini previsti. 2 In deroga al capoverso 1, la messa a disposizione sul mercato d’impianti di radio- comunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica soggiace agli articoli 26 e 27, a condizione che non siano disponibili sul
3 Queste prescrizioni possono essere consultate o ottenute dietro pagamento presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne o al seguente indirizzo Internet: www.ufcom.ch 4 Le norme possono essere consultate o ottenute dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o presso l’ASUT, Klösterlistutz 8, 3013 Berna. 5 Questo elenco può essere consultato o ottenuto dietro pagamento presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne o al seguente indi- rizzo Internet: www.ufcom.ch
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mercato altri impianti conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, i quali adempiono lo stesso scopo.
Art. 7 Requisiti essenziali 1 Gli impianti di radiocomunicazione devono essere costruiti in modo da garantire:
a. la protezione della salute, la sicurezza delle persone e degli animali domesti- ci, e la protezione dei beni, compresi i requisiti di sicurezza ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre 20156 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT), ma senza i limiti di tensione; b. un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre 20157 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM). 2 Gli impianti di radiocomunicazione devono essere costruiti in modo da utilizzare efficacemente lo spettro delle radiofrequenze e da contribuire a un’utilizzazione ottimale al fine di evitare interferenze. 3 L’UFCOM stabilisce, tenendo conto della prassi internazionale, i requisiti essen- ziali supplementari applicabili, come pure gli impianti di radiocomunicazione o le classi d’impianti ai quali essi si riferiscono, sulla base degli atti delegati corrispon- denti della Commissione europea. I requisiti supplementari sono i seguenti: a. gli impianti devono interagire con accessori, in particolare con caricabat- teria standardizzati; b. gli impianti devono interagire con altre apparecchiature radio via rete; c. gli impianti possono essere collegati ad interfacce del corrispondente tipo in Svizzera; d. gli impianti non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inac- cettabile del servizio; e. gli impianti devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la pro- tezione dei dati personali e della vita privata degli utilizzatori e degli abbo- nati; f. gli impianti devono supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi; g. gli impianti devono supportare funzioni speciali che permettano l’accesso a servizi d’emergenza; h. gli impianti devono supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili; i. gli impianti devono supportare alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell’apparecchiatura radio, se non è stata dimo- strata la conformità della combinazione dell’apparecchiatura radio e del software.
6 RS 734.26 7 RS 734.5
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Art. 8 Rispetto dei requisiti essenziali
1 Si presuppone che gli impianti di radiocomunicazione prodotti secondo le norme
tecniche di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC soddisfino i requisiti essen- ziali per quanto riguarda gli aspetti sottoposti alla disposizione citata.
2 In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM indica il momento
in cui la presunzione di conformità di cui al capoverso 1 viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.
Art. 9 Rispetto dei requisiti di utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze Un impianto di radiocomunicazione può essere messo a disposizione sul mercato soltanto se rispetta i requisiti per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze di almeno una delle prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce radio determinate dall’UFCOM ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.
Art. 10 Obbligo d’informazione sulla conformità della combinazione degli impianti di radiocomunicazione e dei software 1 I fabbricanti di impianti di radiocomunicazione e di software che permettono di utilizzare questi impianti conformemente al loro scopo forniscono all’UFCOM informazioni sulla conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza per le combinazioni previste di impianti di radiocomunicazione e di software. 2 Le informazioni risultano da una valutazione della conformità effettuata secondo gli articoli 12 e 13 e sono aggiornate continuamente. 3 Tenendo conto della prassi internazionale, l’UFCOM, stabilisce le categorie o le classi d’impianti di radiocomunicazione che soggiacciono ai requisiti del capoverso
1 ed emana le prescrizioni amministrative necessarie.
Art. 11 Registrazione degli impianti di radiocomunicazione
1 Tenendo conto della prassi internazionale, l’UFCOM stabilisce le categorie di
impianti di radiocomunicazione che presentano un basso livello di conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza.
2 I fabbricanti devono registrare presso l’UFCOM gli impianti di radiocomunica-
zione appartenenti alle categorie di cui al capoverso 1 prima che gli impianti di radiocomunicazione di tali categorie siano immessi in commercio.
3 L’UFCOM attribuisce a ogni impianto di radiocomunicazione registrato un numero
di registrazione. I fabbricanti devono apporre tale numero sugli impianti immessi in commercio. 4 Tenendo conto della prassi internazionale, l’UFCOM emana le prescrizioni tecni- che e amministrative necessarie.
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Sezione 2: Valutazione della conformità
Art. 12 Principio 1 Il fabbricante procede a una valutazione della conformità degli impianti di radio- comunicazione al fine di soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza. La valutazione della conformità tiene conto di tutte le condizioni di funzionamento previste e, per i requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a, tiene conto anche delle condizioni ragionevolmente prevedibili. 2 Nel caso in cui gli impianti di radiocomunicazione possano avere più configura- zioni, la valutazione della conformità serve a stabilire se questi soddisfano i requisiti essenziali della presente ordinanza per tutte le configurazioni possibili.
Art. 13 Procedure applicabili 1 Il fabbricante deve dimostrare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 tramite una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a. il controllo interno della produzione (allegato 2); b. l’esame del tipo seguito dalla conformità al tipo sulla base del controllo interno della produzione (allegato 3); c. la garanzia totale della qualità (allegato 4).
2 Se il fabbricante ha applicato le norme tecniche stabilite dall’UFCOM (art. 31
cpv. 2 lett. a LTC) per valutare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3, ricorre a scelta a una delle procedure di cui al capoverso 1 lettere a–c (allegati 2–4). 3 Se il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme tecni- che stabilite dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) per valutare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3, o se non esistono norme tecniche stabilite, ricorre a scelta, per quanto riguarda questi requisiti essenziali, a una delle procedure di cui al capoverso
1 lettera b (allegato 3) o c (allegato 4).
Art. 14 Documentazione tecnica
1 Il fabbricante allestisce una documentazione tecnica prima dell’immissione in
commercio dell’impianto di radiocomunicazione e la tiene aggiornata. La documen- tazione tecnica deve: a. permettere la valutazione della conformità dell’impianto di radiocomunica- zione ai requisiti essenziali della presente ordinanza; b. dimostrare la conformità dell’impianto a detti requisiti. 2 La documentazione tecnica precisa le esigenze applicabili e copre, nella misura necessaria alla valutazione, la progettazione, la produzione e il funzionamento dell’impianto di radiocomunicazione.
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3 Se il fabbricante applica la procedura di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b, la documentazione tecnica comprende un’analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi.
4 La documentazione tecnica deve contenere, se del caso, almeno gli elementi
seguenti: a. una descrizione generale dell’impianto di radiocomunicazione compren- dente:
1. fotografie o disegni che illustrano le caratteristiche esterne, il marchio e
la configurazione interna,
2. le versioni dei software e firmware che incidono sulla conformità ai
requisiti essenziali della presente ordinanza,
3. le istruzioni per l’uso e il montaggio;
b. i disegni di progettazione e produzione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti e altri elementi analoghi; c. le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’impianto di radiocomunicazione; d. un elenco delle norme tecniche di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, applicate interamente o solo in parte, e in caso di mancata applicazione delle norme di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza, com- preso un elenco delle altre specifiche tecniche pertinenti applicate. In caso di applicazione parziale delle norme tecniche di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; e. una copia della dichiarazione di conformità redatta secondo l’allegato 5; f. se è stato utilizzato il modulo di valutazione della conformità descritto nell’allegato 3, una copia del certificato dell’esame del tipo e dei suoi allega- ti come consegnati dall’organismo di valutazione della conformità coinvolto; g. i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, dei controlli effettuati e altri elementi dello stesso genere; h. le relazioni sulle prove effettuate; i. una spiegazione della conformità ai requisiti di cui all’articolo 9 e l’inclu- sione o l’esclusione delle informazioni sull’imballaggio ai sensi dell’arti- colo 19. 5 Se la documentazione tecnica non è redatta in una delle lingue ufficiali della Sviz- zera o in inglese, l’UFCOM può chiederne la traduzione integrale o parziale in una di queste lingue.
Art. 15 Dichiarazione di conformità
1 Ogni impianto di radiocomunicazione messo a disposizione sul mercato deve
essere corredato, a discrezione del fabbricante, di una dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali completa secondo l’allegato 5 o abbreviata secondo l’allegato 6.
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2 La dichiarazione di conformità è redatta dal fabbricante o dal suo mandatario
conformemente ai modelli figuranti negli allegati 5 e 6. La dichiarazione di confor- mità, aggiornata regolarmente, attesta la conformità ai requisiti essenziali. 3 La dichiarazione di conformità deve essere redatta o tradotta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese. 4 Se l’impianto di radiocomunicazione è soggetto a più regolamentazioni che esigo- no una dichiarazione di conformità, va redatta una sola dichiarazione. Un dossier contenente diverse dichiarazioni individuali è equiparato a una dichiarazione singo- la.
Art. 16 Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica
1 Il fabbricante, il suo mandatario o, se nessuno dei due risiede in Svizzera,
l’importatore devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data dell’immis- sione in commercio dell’impianto. 2 In caso di immissione in commercio di serie di impianti di radiocomunicazione, il termine decorre dalla data dell’immissione in commercio dell’ultimo esemplare della serie in questione.
Art. 17 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità 1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti o rilasciano certificati devono essere: a. accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19968 sull’accredi- tamento e sulla designazione (OAccD); b. riconosciuti in Svizzera in virtù di accordi internazionali; oppure c. autorizzati in altro modo dal diritto svizzero. 2 Chi si fonda su documenti di un organismo diverso da quelli citati nel capoverso 1 deve provare con verosimiglianza che le procedure di prova o di valutazione e le qualifiche di detto organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC). 3 Oltre agli obblighi previsti dall’OAccD, gli organismi di valutazione della confor- mità devono: a. partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radio- comunicazione e di pianificazione delle frequenze; b. soddisfare gli obblighi d’informazione previsti negli allegati 3 e 4. 4 L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie in relazione agli obbli- ghi di cui al capoverso 3 lettera a, tenendo conto della prassi internazionale.
8 RS 946.512
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Sezione 3: Informazioni
Art. 18 Marchio di conformità, informazioni d’identificazione e rintracciabilità
1 Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare il marchio di conformità con-
formemente all’allegato 1 numero 1 o il marchio di conformità estero di cui nell’allegato 1 numero 2. 2 Il marchio di conformità deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indele- bile sull’impianto di radiocomunicazione o sulla sua targhetta, a meno che ciò non sia possibile o giustificato dalla natura dell’impianto. Deve essere apposto in modo visibile e leggibile sull’imballaggio.
3 Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare, se del caso, il numero
d’identificazione dell’organismo di valutazione della conformità. Questo numero ha la stessa altezza del marchio di conformità. 4 Ogni impianto di radiocomunicazione deve essere identificato tramite il tipo, il lotto, il numero di serie o qualsiasi altra informazione che ne consenta un’identi- ficazione univoca. Qualora le dimensioni o la natura dell’impianto di radiocomuni- cazione non lo consentano, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto di radiocomunicazione o in un documento di accompagnamento. 5 Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Ove ciò non sia possibile, queste informazioni devono figurare sull’im- ballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. L’indirizzo precisa un unico luogo ove il fabbricante può essere contattato. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
6 Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, ogni impianto di radiocomunicazione
deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’importa- tore, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Ove ciò non sia possi- bile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
7 L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie.
Art. 19 Altre informazioni 1 Ogni impianto di radiocomunicazione deve essere corredato da istruzioni e infor- mazioni sulla sicurezza. Le istruzioni contengono tutte le indicazioni necessarie per utilizzare l’impianto di radiocomunicazione conformemente al suo scopo. Fra le indicazioni figura, se del caso, una descrizione degli accessori e dei componenti (software inclusi) che consentono l’esercizio conforme allo scopo dell’impianto di radiocomunicazione.
2 Ogni impianto di radiocomunicazione emittente deve essere corredato dalle se-
guenti informazioni: a. le bande di frequenze utilizzate dall’impianto di radiocomunicazione;
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b. la potenza di trasmissione massima sulle bande di frequenze utilizzate dall’impianto di radiocomunicazione; c. se del caso, le restrizioni d’esercizio, in particolare l’obbligo di disporre di una concessione per l’esercizio. 3 L’indicazione di cui al capoverso 2 lettera c deve essere riportata anche sull’imbal- laggio. 4 Per gli impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è sottoposto a restrizioni, le offerte fatte senza presentazione di un esemplare fisico, segnatamente su Internet o tramite un prospetto, devono chiaramente indicare tali restrizioni.
5 Le informazioni sono redatte in modo comprensibile per gli utilizzatori, nella
lingua ufficiale del luogo di vendita dell’impianto. Nelle località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.
6 L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie, tenendo conto della
prassi internazionale.
Art. 20 Restrizioni Se un impianto di radiocomunicazione ricevente che permette di ascoltare sia tra- smissioni di radiocomunicazione pubbliche che trasmissioni di radiocomunicazione non pubbliche ai sensi dell’articolo 179bis del Codice penale9, l’offerta e le informa- zioni fornite con l’impianto devono limitarsi a menzionare l’ascolto delle trasmis- sioni pubbliche.
Sezione 4: Obblighi generali degli operatori economici
Art. 21 Obblighi d’identificazione
1 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici identificano:
a. qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un impianto di radio- comunicazione; b. qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito un impianto di radio- comunicazione. 2 Essi devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al capoverso 1 per dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato fornito loro l’impianto di radiocomu- nicazione e per dieci anni a decorrere dalla data in cui essi hanno fornito l’impianto di radiocomunicazione.
Art. 22 Obblighi legati al trasporto e allo stoccaggio Gli importatori e i distributori devono garantire che, fintanto che un impianto di radiocomunicazione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di
9 RS 311.0
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trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza.
Art. 23 Obblighi di controllo 1 Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dagli impianti di radiocomunicazione, i fabbricanti e gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione sugli impianti di radiocomunicazione messi a disposizione sul mercato e, se necessario, allestiscono un registro dei reclami, degli impianti di radiocomunicazione non conformi o ri- chiamati e informano i distributori di tale controllo. 2 I fabbricanti o gli importatori che ritengono o hanno motivo di supporre che un impianto di radiocomunicazione da essi immesso in commercio non sia conforme alla presente ordinanza devono adottare senza indugio le misure correttive necessa- rie per rendere conforme tale impianto o, se necessario, ritirarlo o richiamarlo. 3 I distributori che ritengono o hanno motivo di supporre che un impianto di radio- comunicazione da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza devono assicurarsi che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale impianto o, se necessario, ritirarlo o richiamarlo. 4 Inoltre, qualora l’impianto di radiocomunicazione presenti un rischio, i fabbricanti, gli importatori e i distributori devono informarne immediatamente l’UFCOM, for- nendo in particolare precisazioni relative alla non conformità e alle misure correttive prese.
Art. 24 Obblighi di collaborazione 1 Su richiesta motivata dell’UFCOM, gli operatori economici devono fornirgli tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’impianto di radiocomunicazione alla presente ordinanza. 2 Le informazioni e la documentazione devono essere fornite per scritto in formato cartaceo o elettronico, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’UFCOM.
3 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici cooperano all’attuazione di
qualsiasi misura destinata a eliminare i rischi presentati dagli impianti di radiocomu- nicazione da essi messi a disposizione sul mercato. Questo obbligo si applica anche al mandatario per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel suo mandato.
Capitolo 3: Eccezioni
Art. 25
1 Non sono soggetti alle disposizioni del capitolo 2:
a. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi militari o di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straor-
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dinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radioco- municazione comune con altri organismi; b. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di una concessione di radioco- municazione rilasciata appositamente; c. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati su frequenze supe- riori a 3000 GHz; d. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori che non sono messi a disposizione sul mercato; e. i kit di montaggio (art. 2 cpv. 5) per radioamatori, a prescindere dalla messa a disposizione o meno sul mercato; f. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori messi a disposizione sul mercato, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore auto- rizzato conformemente all’articolo 33 capoversi 4 o 5 dell’ordinanza del 9 marzo 200710 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radio- comunicazione (OGC); g. gli impianti di radiocomunicazione che persone aventi domicilio o sede all’estero installano temporaneamente ed esercitano per un periodo non su- periore a tre mesi, se:
1. l’installazione e l’esercizio di tali impianti sono ammessi nel relativo
Stato, e
2. la potenza e le frequenze degli impianti sono conformi alle prescrizioni
tecniche definite dall’UFCOM; h. gli impianti di radiotelefonia e di radionavigazione installati ed esercitati esclusivamente su aeromobili, che servono a coordinare il traffico aereo e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, e che sono riconosciuti a tale scopo dall’autorità competente ai sensi della legislazione sull’aviazione civi- le; quest’ultima informa l’UFCOM degli impianti riconosciuti; i. i kit di valutazione su misura per professionisti destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e di sviluppo a tali fini; j. gli impianti di radiocomunicazione emittenti per misurazioni e per prove che, installati ed esercitati da persone specializzate nel settore delle teleco- municazioni, servono a individuare e a diagnosticare i problemi al momento della messa in servizio, dell’installazione o dell’esercizio degli impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corretto funzionamento; k. gli impianti di radiocomunicazione riceventi per misurazioni e per prove, che servono a individuare e a diagnosticare i problemi al momento della messa in servizio, dell’installazione o dell’esercizio degli impianti di tele- comunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corretto funzionamento.
10 RS 784.102.1
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2 Gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel campo d’applicazione del
capitolo 3 della presente ordinanza soggiacciono all’OPBT11 e all’OCEM12 per quanto concerne le condizioni relative alla messa a disposizione sul mercato. Sono fatti salvi gli articoli 36–40 della presente ordinanza. 3 Gli impianti di radiocomunicazione di cui al capoverso 1 lettere b e g non possono essere messi a disposizione sul mercato.
Capitolo 4: Disposizioni particolari Sezione 1: Impianti di radiocomunicazione impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
Art. 26 Omologazione degli impianti 1 Fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2, gli impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto dopo essere stati omologati dall’UFCOM. L’omologazione rilasciata dall’UFCOM vale per tutti gli impianti dello stesso tipo. 2 Gli impianti di cui al capoverso 1 devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a. 3 Gli impianti di cui al capoverso 1 devono anche soddisfare determinati requisiti in materia di utilizzazione dello spettro ai sensi dell’articolo 7 capoversi 2 e 9 nonché di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b. 4 Gli impianti omologati devono essere identificati conformemente all’articolo 18 capoverso 4 e recare il numero di omologazione rilasciato dall’UFCOM. Devono essere corredati delle informazioni necessarie per l’uso previsto.
5 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.
Art. 27 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato 1 Chiunque vuole mettere a disposizione sul mercato degli impianti di radiocomuni- cazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 deve dapprima ottenere un’autorizzazione dell’UFCOM. Quest’ultimo può vincolarla a condizioni e oneri. Emana le prescri- zioni amministrative necessarie. 2 In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli oneri relativi all’autoriz- zazione, l’UFCOM può ritirare quest’ultima senza indennizzo. 3 L’UFCOM tiene a disposizione delle autorità di cui al capoverso 4 un elenco delle persone titolari di un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1 e un elenco degli impianti omologati ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1.
11 RS 734.26 12 RS 734.5
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
4 Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 possono
essere offerti e messi a disposizione sul mercato soltanto per le autorità di polizia, di perseguimento penale o di esecuzione delle pene.
Art. 28 Restrizioni d’esercizio Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 possono essere esercitati soltanto dalle autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 alle condizioni fissate negli articoli 49–55 OGC13.
Sezione 2: Fiere e dimostrazioni
Art. 29
1 Chiunque espone un impianto di radiocomunicazione che non soddisfa le condi-
zioni richieste per la sua messa a disposizione sul mercato deve indicare chiaramente che questo non è conforme alle prescrizioni e che non può essere messo a disposi- zione sul mercato o messo in servizio. 2 Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radio- comunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua messa a disposi- zione sul mercato deve ottenere la necessaria concessione (art. 38 OGC14).
3 Sono fatti salvi gli articoli 22 OPBT15 e 22 OCEM16.
Capitolo 5: Messa a disposizione sul mercato e dimostrazione di nuovi impianti di telecomunicazione collegati per filo
Art. 30 Messa a disposizione sul mercato 1 Gli impianti di telecomunicazione collegati per filo possono essere messi a dispo- sizione sul mercato soltanto se soddisfano le disposizioni applicabili dell’OPBT17 e dell’OCEM18 per quanto concerne le condizioni della messa a disposizione sul mercato. 2 Non sottostanno al capoverso 1 ma possono essere messi in servizio ed esercitati soltanto se non mettono in pericolo le persone e i beni e non interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, gli impianti terminali di tele- comunicazione collegati per filo:
13 RS 784.102.1 14 RS 784.102.1 15 RS 734.26 16 RS 734.5 17 RS 734.26 18 RS 734.5
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
a. messi in servizio ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica per al massimo 18 mesi; b. messi in servizio ed esercitati esclusivamente dai beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d–f, i, k e l della legge del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite, all’interno dei propri edifici o in un’area contigua.
Art. 31 Dimostrazione 1 Chiunque intende mettere in servizio ed esercitare per dimostrazione un impianto terminale di telecomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la messa a disposizione sul mercato, allacciandolo alle rete di un fornitore di servizi di tele- comunicazione, deve ottenere il consenso di quest’ultimo.
2 Sono fatti salvi gli articoli 22 OMBT 20 e 22 OCEM21.
Capitolo 6: Messa in servizio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione
Art. 32 Messa in servizio ed esercizio 1 Gli impianti di radiocomunicazione contemplati dalla presente ordinanza e messi in servizio devono essere conformi alla presente ordinanza. 2 Gli impianti di telecomunicazione collegati per filo messi in servizio devono essere conformi alle disposizioni applicabili dell’OCEM22 per quanto concerne le condi- zioni di messa in servizio. 3 Gli impianti di telecomunicazione devono essere correttamente installati, sottoposti a manutenzione ed esercitati conformemente agli scopi previsti.
4 Un impianto di telecomunicazione deve essere messo in servizio ed esercitato
conformemente alle istruzioni del fabbricante. 5 Se un fornitore di servizi mette in servizio un impianto di telecomunicazione, deve rispettare le regole tecniche riconosciute. 6 La riparazione di un impianto di telecomunicazione deve essere effettuata confor- mante ai requisiti essenziali e a quelli in materia di utilizzo dello spettro delle fre- quenze.
19 RS 192.12 20 RS 734.26 21 RS 734.5 22 RS 734.5
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
Art. 33 Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL 1 Allo scopo di evitare interferenze, l’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo che utilizzano la rete elettrica, compresi gli impianti interni, per trasmettere dati (corrente portante in linea, CPL). 2 La messa in servizio di impianti CPL per la trasmissione di dati nell’ambito dei servizi di telecomunicazione e delle reti private che si estendono a diversi edifici non contigui deve essere previamente notificata all’UFCOM.
3 L’UFCOM può sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di impianti CPL in
determinati casi problematici quali l’utilizzazione di linee aeree.
Capitolo 7: Messa a disposizione sul mercato, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati
Art. 34 Messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione usati 1 Gli impianti di telecomunicazione usati possono essere messi a disposizione sul mercato unicamente se rispettano le disposizioni in vigore al momento in cui sono stati immessi in commercio e se le norme o le prescrizioni tecniche applicabili non sono state oggetto di modifiche sostanziali. L’articolo 35 si applica per analogia. 2 Gli impianti di telecomunicazione usati, i cui componenti importanti per il funzio- namento sono stati modificati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili agli impianti nuovi. 3 Chiunque intende mettere a disposizione sul mercato un impianto di radiocomuni- cazione usato deve trasmettere all’acquirente le informazioni sulle eventuali restri- zioni d’utilizzo di cui era corredato l’impianto al momento dell’acquisto.
4 L’articolo 19 capoverso 4 si applica per analogia.
Art. 35 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati In caso di modifiche sostanziali delle norme o prescrizioni tecniche applicabili, l’UFCOM emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relative all’installazione e all’esercizio di impianti di telecomunicazione usati.
Capitolo 8: Controllo
Art. 36 Principi 1 L’UFCOM verifica che gli impianti di telecomunicazione messi a disposizione sul mercato, messi in servizio, installati ed esercitati siano conformi alla presente ordi-
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
nanza e alle proprie prescrizioni (art. 33 cpv. 1 LTC). Il controllo degli aspetti rela- tivi alla protezione della salute e alla sicurezza (art. 7 cpv. 1 lett. a) incombe all’autorità d’esecuzione dell’OPBT23. 2 A tale fine l’UFCOM procede a controlli a campione. Effettua un controllo qualora vi sia motivo di supporre che un impianto di telecomunicazione non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza e alle prescrizioni dell’UFCOM. È inoltre autorizzato a controllare impianti di radiocomunicazione nell’ambito dell’esame di una domanda di concessione.
3 L’UFCOM può esigere che l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) gli
fornisca, per un periodo determinato, informazioni sull’importazione di impianti di telecomunicazione. 4 Se, nel quadro delle sue attività ordinarie, l’AFD scopre impianti di telecomunica- zione per i quali sospetta, in base a una lista di controllo fornita dall’UFCOM, la non conformità alla presente ordinanza, ne preleva un campione e lo trasmette senza indugio all’UFCOM. 5 Per quanto attiene agli impianti di telecomunicazione militari, rimane salva l’or- dinanza del 2 maggio 199024 concernente la protezione delle opere militari.
Art. 37 Competenze
1 L’UFCOM può esigere dagli operatori economici i documenti e le informazioni
che dimostrano la conformità degli impianti di telecomunicazione alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni, nonché la consegna gratuita dei pertinenti impianti per esaminarli o farli esaminare da uno dei laboratori ai sensi dell’articolo 17.
2 In occasione dei controlli l’utilizzatore deve presentare:
a. la documentazione in suo possesso relativa agli impianti di telecomunica- zione; e b. le informazioni utili che permettono di identificare la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato.
Art. 38 Prove di laboratorio
1 L’UFCOM fa esaminare un impianto di telecomunicazione da un laboratorio ai
sensi dell’articolo 17 se: a. dalle prove da esso stesso effettuate risulta che tale impianto non rispetta i requisiti di cui agli articoli 7 o 9; e b. la richiesta proviene dalla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato di questo impianto.
23 RS 734.26 24 RS 510.518.1
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
2 Prima di far esaminare gli impianti da un laboratorio ai sensi dell’articolo 17, l’UFCOM sente la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda il laboratorio scelto, la portata delle prove e la stima dei costi. 3 I costi delle prove di laboratorio sono a carico del responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’impianto di telecomunicazione qualora dalle prove risulti che quest’ultimo non soddisfa i requisiti richiesti.
4 L’UFCOM può incaricare un laboratorio qualora esso stesso non possa effettuare
le prove. In questo caso, alla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato di un impianto che non rispetta i requisiti richiesti saranno imputati gli stessi costi come se l’UFCOM stesso avesse effettuato le prove. I capoversi 2 e 3 non si applicano.
Art. 39 Misure 1 Se dal controllo risulta che le disposizioni della presente ordinanza o le prescri- zioni dell’UFCOM sono state violate, quest’ultimo, dopo aver sentito la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato o dell’esercizio, può ordinare le misure previste dall’articolo 33 capoverso 3 LTC. Può pubblicare le misure adottate o renderle disponibili in linea. 2 Se la documentazione tecnica non fornisce informazioni sufficienti o precisazioni utili sui mezzi impiegati per garantire la conformità degli impianti di telecomunica- zione ai requisiti essenziali della presente ordinanza e non è dunque conforme all’articolo 14, l’UFCOM può richiedere che il fabbricante o l’importatore faccia eseguire, a proprie spese ed entro un certo periodo di tempo, una prova da parte di un laboratorio accettato dall’UFCOM allo scopo di verificare la conformità ai requi- siti essenziali della presente ordinanza.
3 L’articolo 19 capoverso 7 LOTC si applica.
4 L’UFCOM può informare la popolazione della non conformità tecnica di un im-
pianto di telecomunicazione, in particolare se non è possibile identificare tutti i responsabili dell’immissione in commercio o se questi ultimi sono troppo numerosi. A tale scopo, esso pubblica o rende disponibile in linea in particolare le informazioni seguenti: a. le misure adottate; b. l’utilizzo cui l’impianto di telecomunicazione è destinato; c. le informazioni che ne permettono l’identificazione, come il fabbricante, il marchio e il tipo; d. le fotografie dell’impianto di telecomunicazione e del suo imballaggio; e. la data della decisione di non conformità.
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
Art. 40 Interferenze
1 L’UFCOM ha accesso in qualsiasi momento agli impianti di telecomunicazione
che interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione e può adottare le misure previste dall’articolo 34 LTC.
2 Per il resto, gli articoli 36–39 si applicano per analogia.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 41 Esecuzione
1 L’UFCOM è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 È autorizzato a stipulare accordi internazionali su questioni tecniche e amministra- tive attinenti alla presente ordinanza.
Art. 42 Abrogazione di un altro atto L’ordinanza del 14 giugno 200225 sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.
Art. 43 Modifica di altri atti 1 L’espressione «ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione» è sostituita da «ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunica- zione» nelle disposizioni pertinenti delle seguenti ordinanze: a. articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 marzo 200726 sui servizi di tele- comunicazione; b. allegato dell’ordinanza del 19 ottobre 198827 concernente l’esame dell’im- patto sull’ambiente; c. articolo 15a capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giugno 199528 sulle epizoo- zie; d. articolo 3 lettera c dell’ordinanza del 25 novembre 201529 sulla compa- tibilità elettromagnetica.
25 RU 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 995 6657 7085, 2008 1903, 2009 5837 6243, 2012 6561, 2014 4169 26 RS 784.101.1 27 RS 814.011 28 RS 916.401 29 RS 734.5
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
2 L’ordinanza del 9 marzo 200730 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 49 cpv. 1 1 Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 201531 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) possono essere messi in servizio, installati ed esercitati solo con un’autorizzazione dell’UFCOM.
Art. 44 Disposizioni transitorie 1 Gli impianti di radiocomunicazione riceventi e gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori che prima del 1° maggio 2001 non dovevano essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità e che sono stati immessi in commercio prima di tale data possono continuare a essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità. Essi non possono tuttavia essere messi a disposizione sul mercato se non sono stati prima sottoposti a una tale procedura di valutazione.
2 Possono ancora essere immessi in commercio fino al 12 giugno 2017 gli impianti
di radiocomunicazione non conformi alla presente ordinanza ma: a. conformi all’ordinanza del 14 giugno 200232 sugli impianti di telecomuni- cazione; o b. che erano esentati da una valutazione della conformità e dall’apposizione del contrassegno ai sensi dell’articolo 16 lett. gbis–hbis dell’ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione e che:
1. erano conformi all’ordinanza del 9 aprile 199733 sui prodotti elettrici a
bassa tensione e all’ordinanza del 18 novembre 200934 sulla compati- bilità elettromagnetica, o
2. sono conformi all’ordinanza del 25 novembre 201535 sui prodotti elet-
trici a bassa tensione e all’ordinanza del 25 novembre 201536 sulla compatibilità elettromagnetica.
30 RS 784.102.1 31 RS 784.101.2 32 RU 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 995 6657 7085, 2008 1903, 2009 5837 6243, 2012 6561, 2014 4169 33 RU 1997 1016, 2000 734 762, 2007 4477, 2009 6243, 2010 2583 2749, 2013 3509 34 RU 2009 6243, 2014 4159 35 RS 734.26 36 RS 734.5
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
Art. 45 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.
2 L’articolo 11 entra in vigore il 12 giugno 2018.
25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
Allegato 1 (art. 18 cpv. 1)
Marchio di conformità
1. Marchio di conformità svizzero
1.1 Il marchio di conformità svizzero è composto di due lettere latine maiuscole
susseguenti, «C» e «H»: «CH». Le lettere devono essere applicate in una forma ellittica con l’asse principale orizzontale. Dimensioni minime: Altezza dell’ellissi 7,2 mm Larghezza dell’ellissi 11 mm Altezza delle lettere 5 mm Larghezza delle lettere 2,5 mm Spessore del tratto 0,6 mm
1.2 In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio di conformità, devono
essere mantenute le sue proporzioni.
2. Marchio di conformità estero
2.1 È ammesso il marchio di conformità definito nell’allegato II del regolamento
(CE) n. 765/200837. L’illustrazione ha carattere informativo.
2.2 L’apposizione di questo marchio di conformità deve rispettare i principi
generali definiti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le dimensioni minime del marchio di conformità possono essere ridotte nel
caso di impianti di radiocomunicazione di piccole dimensioni, purché il marchio di conformità resti visibile e leggibile.
37 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, versione della GU L 218, del 13.08.2008, pag. 30.
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
Allegato 2 (art. 13)
Controllo interno della produzione (modulo A)
1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della
conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva respon- sabilità, che gli impianti di radiocomunicazione in questione soddisfano i re- quisiti essenziali della presente ordinanza.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica di cui all’articolo 14.
3. Produzione
3.1 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produ- zione e il suo controllo garantiscano la conformità degli impianti di radio- comunicazione alla documentazione tecnica di cui al numero 2 del presente allegato e ai requisiti essenziali della presente ordinanza.
3.2 Il fabbricante tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o
delle caratteristiche dell’impianto di radiocomunicazione nonché delle modi- fiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferi- mento alle quali è dichiarata la conformità dell’impianto.
4. Marchio di conformità e dichiarazione di conformità
4.1 Il fabbricante appone il marchio di conformità secondo l’articolo 18 a ogni
singolo impianto di radiocomunicazione che soddisfa i requisiti applicabili della presente ordinanza. 4.2 Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità secondo l’alle- gato 5 per ogni tipo d’impianto di radiocomunicazione.
5. Mandatario
5.1 Gli obblighi del fabbricante previsti nel numero 4 possono essere adempiuti
dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
5.2 La progettazione e la produzione di impianti di radiocomunicazione nonché
la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
Allegato 3 (art. 13)
Esame del tipo seguito dalla conformità al tipo sulla base del controllo interno della produzione
I. Esame del tipo (modulo B)
1 L’esame del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità
con cui un organismo di valutazione della conformità esamina il progetto tecnico di un impianto di radiocomunicazione, nonché verifica e certifica che rispetti i requisiti essenziali della presente ordinanza.
2 L’esame del tipo consiste in una valutazione dell’adeguatezza del progetto
tecnico dell’impianto di radiocomunicazione effettuata esaminando la do- cumentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al numero 3, senza esa- me di un campione (tipo di progetto).
3 Domanda di esame del tipo
3.1 Il fabbricante presenta una domanda di esame del tipo a un unico organismo
di valutazione della conformità di sua scelta.
3.2 La domanda deve contenere:
a. il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; b. una dichiarazione scritta che attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della conformità; c. la documentazione tecnica di cui all’articolo 14; d. gli elementi di prova su cui si basa la pertinenza della soluzione adotta- ta per il progetto tecnico. Questi elementi di prova includono tutti i do- cumenti utilizzati, in particolare se le norme tecniche pertinenti desi- gnate dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) non sono state applicate o lo sono state soltanto in parte. Se necessario, gli elementi di prova comprendono i risultati delle prove effettuate conformemente ad altre specifiche tecniche pertinenti dal laboratorio competente del fabbrican- te o da un altro laboratorio di prova a suo nome e sotto la sua responsa- bilità.
4 L’organismo di valutazione della conformità esamina la documentazione
tecnica e gli elementi di prova per valutare l’adeguatezza del progetto tec- nico dell’impianto di radiocomunicazione.
5 L’organismo di valutazione della conformità redige una relazione di valuta-
zione che elenca le iniziative intraprese in conformità al numero 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di cui al numero 8, l’organismo di valutazione della conformità rende pubblico l’intero contenuto della rela- zione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
6 Certificato di esame del tipo
6.1 Se il tipo risulta conforme ai requisiti della presente ordinanza applicabili all’impianto di radiocomunicazione in questione, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di esame del tipo. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, gli aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza ogget- to di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identi- ficazione del tipo approvato. Il certificato di esame del tipo può compren- dere uno o più allegati. 6.2 Il certificato di esame del tipo e i suoi allegati contengono ogni utile infor- mazione che permetta di valutare la conformità degli impianti di radiocomu- nicazione prodotti al tipo esaminato e consentire il controllo dell’impianto in funzione. 6.3 Se il tipo non soddisfa i requisiti della presente ordinanza ad esso applicabili, l’organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di esame del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando detta- gliatamente il suo rifiuto.
7 Obbligo di controllo
7.1 L’organismo di valutazione della conformità segue l’evoluzione del progres-
so tecnologico generalmente riconosciuto; se tale evoluzione permette di supporre che il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applica- bili della presente ordinanza, decide se sono necessari esami complementari. In caso affermativo, l’organismo di valutazione della conformità ne informa il fabbricante.
7.2 Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che
detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformi- tà dell’impianto di radiocomunicazione ai requisiti essenziali della presente ordinanza o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certi- ficato iniziale di esame del tipo.
8 Obbligo d’informazione
8.1 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l’UFCOM in meri-
to ai certificati di esame del tipo e/o ai supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione l’elenco di ta- li certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sot- toposti a restrizioni.
8.2 Ogni organismo di valutazione della conformità informa gli altri organismi
di valutazione della conformità dei certificati di esame del tipo e/o dei sup- plementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi che ha rilasciato.
8.3 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l’UFCOM dei
certificati di esame del tipo e/o dei supplementi che ha rilasciato se le norme
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
tecniche designate dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) non sono state applicate o lo sono state soltanto in parte. L’UFCOM e gli altri organismi di valutazione della conformità possono ottenere, su richiesta, copia dei certifi- cati di esame del tipo e/o dei relativi supplementi. L’UFCOM può ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati delle prove effettuate dall’organismo di valutazione della conformità. L’organismo di valutazione della conformità conserva una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico, inclusa la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data della valutazione dell’impianto di radiocomunicazione o fino alla sca- denza della validità di tale certificato.
9 Il fabbricante tiene a disposizione dell’UFCOM una copia del certificato di
esame del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni a decorrere dalla data in cui l’impianto di radiocomu- nicazione è stato immesso in commercio.
10 Il mandatario del fabbricante può presentare la domanda di cui al numero 3 e
adempiere gli obblighi di cui ai numeri 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.
II Conformità al tipo sulla base del controllo interno della produzione (modulo C)
1 La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte
di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante sod- disfa gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 e garantisce e dichiara che gli im- pianti di radiocomunicazione interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e soddisfano i requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili.
2 Produzione
2.1 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produ- zione e il suo controllo garantiscano la conformità degli impianti di radio- comunicazione prodotti al tipo approvato, oggetto del certificato di esame, e ai requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili.
2.2 Il fabbricante tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o
delle caratteristiche dell’impianto di radiocomunicazione nonché delle modi- fiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferi- mento alle quali è dichiarata la conformità dell’impianto.
3 Marchio e dichiarazione di conformità
3.1 Il fabbricante appone il marchio di conformità a ogni singolo impianto di
radiocomunicazione conforme al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e alle prescrizioni della presente ordinanza ad esso applicabili.
3.2 Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità secondo
l’allegato 5 per ogni modello di impianto di radiocomunicazione.
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
4 Mandatario
4.1 Gli obblighi del fabbricante previsti nel numero 3 possono essere adempiuti
dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
4.2 La progettazione e la produzione di impianti di radiocomunicazione nonché
la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2016
Allegato 4 (art. 13)
Garanzia totale della qualità (modulo H)
1 La dichiarazione di conformità sulla base della garanzia totale della qualità è la procedura di valutazione della conformità tramite cui il fabbricante ottem- pera agli obblighi di cui ai numeri 2 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli impianti di radiocomunicazione in questione soddisfano i requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili.
2 Produzione
2.1 Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la produzione, l’ispezione finale e le prove degli impianti di radiocomunica- zione secondo quanto specificato nel numero 3 ed è soggetto alla sorveglian- za di cui al numero 4.
2.2 Il fabbricante tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o
delle caratteristiche dell’impianto di radiocomunicazione nonché delle modi- fiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferi- mento alle quali è dichiarata la conformità dell’impianto.
3 Sistema di qualità
3.1 Il fabbricante presenta all’organismo di valutazione della conformità di sua
scelta una domanda di valutazione del proprio sistema di qualità per gli im- pianti di radiocomunicazione in questione. La domanda comprende: a. il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; b. la documentazione tecnica per ogni singolo impianto di radiocomunica- zione destinato alla produzione; c. la documentazione relativa al sistema di qualità; d. una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della conformità. 3.2 Il sistema di qualità garantisce la conformità degli impianti di radiocomuni- cazione ai requisiti applicabili della presente ordinanza. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinati sotto forma di politiche, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un’interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione comporta in particolare un’adeguata descrizione: a. degli obiettivi di qualità, dell’organigramma dell’impresa, delle respon- sabilità e delle competenze del personale quadro in materia di qualità della progettazione e dei prodotti;
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b. delle specificazioni del progetto tecnico, comprese le norme tecniche che saranno applicate e se le norme tecniche pertinenti designate dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) sono state applicate soltanto in parte, i mezzi che saranno adottati in modo da rispettare i requisiti es- senziali della presente ordinanza; c. delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione de- gli impianti di radiocomunicazione appartenenti alla categoria d’im- pianti in questione; d. delle corrispondenti tecniche di produzione, di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno ef- fettuati; e. dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la produzione con indicazione della frequenza con cui si intende effet- tuarli; f. della documentazione in materia di qualità, quale i rapporti d’ispezione, i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale ecc.; g. dei mezzi di controllo che permettano di verificare che gli obiettivi in materia di qualità di progettazione e del prodotto siano soddisfatti e che il sistema di qualità funzioni correttamente.
3.3 L’organismo di valutazione della conformità valuta il sistema di qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti per gli elementi dei sistemi di qualità che sono conformi alle relative specificazioni della norma applicabile designata dalla SECO (allegato 2 OAccD38). Il gruppo d’ispettori deve avere esperienza dei sistemi di gestione della qualità, conoscere i requisiti applicabili della presente ordinanza e contare almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e nella tec- nologia degli impianti di radiocomunicazione oggetto della valutazione. L’ispezione deve comprendere una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Gli ispettori esaminano la documentazione tecnica di cui al nu- mero 3.1 b per controllare la capacità del fabbricante a soddisfare i requisiti della presente ordinanza che lo riguardano e a effettuare le prove necessarie per garantire la conformità degli impianti di radiocomunicazione a tali requi- siti. La decisione viene notificata al fabbricante o al suo mandatario. La notifica contiene le conclusioni dell’ispezione e la decisione di valuta- zione motivata.
3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di
qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
38 RS 946.512
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3.5 Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che ha
approvato il sistema di qualità di qualsiasi progetto di modifica del sistema. L’organismo di valutazione della conformità esamina le modifiche previste e decide se il sistema di qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclu- sioni dell’esame e la decisione di valutazione motivata.
4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1 La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2 Il fabbricante autorizza l’organismo di valutazione della conformità ad
accedere a fini di valutazione ai locali di progettazione, produzione, ispezio- ne, prova e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare: a. la documentazione relativa al sistema di qualità; b. i rapporti concernenti la qualità previsti nella parte del sistema di quali- tà dedicata alla progettazione, quali i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.; c. i rapporti concernenti la qualità previsti nella parte del sistema di quali- tà dedicata alla produzione, quali i rapporti d’ispezione e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.
4.3 L’organismo di valutazione della conformità svolge regolarmente ispezioni
per verificare che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto d’ispezione.
4.4 L’organismo di valutazione della conformità può inoltre effettuare visite
senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, se necessario, l’organismo di valutazione della conformità può procedere o far procedere a prove degli impianti di radiocomunicazione atte a verificare il corretto fun- zionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata una prova, un rapporto sulla prova stessa.
5 Marchio e dichiarazione di conformità
5.1 Il fabbricante appone il marchio di conformità di cui all’articolo 18 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo su ogni impianto di radiocomunicazione che soddisfa i requisiti pertinenti della presente ordi- nanza. 5.2 Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità scritta secondo l’alle- gato 5 per ogni tipo di impianto di radiocomunicazione.
6 Il fabbricante tiene a disposizione dell’UFCOM per dieci anni a decorrere
dalla data in cui l’impianto di radiocomunicazione è stato immesso in com- mercio:
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a. la documentazione tecnica di cui al numero 3.1; b. la documentazione riguardante il sistema di qualità di cui al nume- ro 3.1; c. le modifiche approvate di cui al numero 3.5; d. le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui ai numeri 3.5, 4.3 e 4.4.
7 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l’UFCOM delle
approvazioni di sistemi di qualità che ha rilasciato o ritirato e gli trasmette, periodicamente o su richiesta, l’elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. Ogni organismo di valutazione della conformità informa gli altri organismi di valutazione della conformità delle approvazioni di sistemi di qualità che ha respinto, sospeso o ritirato e, su richiesta, di quelle che ha rilasciato.
8 Mandatario
8.1 Gli obblighi del fabbricante previsti nei numeri 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, pur- ché siano specificati nel mandato.
8.2 La progettazione e la produzione di impianti di radiocomunicazione nonché
la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.
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Allegato 5 (art. 15)
Modello di dichiarazione di conformità 1 La dichiarazione di conformità per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l’allegato 1 numero 1 deve essere redatta in base al modello seguente: Titolo: Dichiarazione di conformità
1. Impianto di radiocomunicazione (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’impianto di radiocomuni-
cazione che ne consenta la rintracciabilità; se necessario, un’immagine a co- lori di chiarezza sufficiente può essere acclusa per identificare l’impianto): 5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla legislazione sviz- zera applicabile: ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione Se del caso, altre disposizioni applicabili 6. Riferimento alle pertinenti norme tecniche applicate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità. Per ogni riferimento occorre indicare il numero d’identificazione, la versione e, se del caso, la data di emissione:
7. Se del caso, l’organismo di valutazione della conformità … (denominazione,
numero d’identificazione) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato di esame del tipo: … 8. Se del caso: la descrizione degli accessori e degli elementi (compresi i soft- ware) che permettono all’impianto di radiocomunicazione di funzionare secondo il suo scopo e che sono disciplinati dalla dichiarazione di confor- mità: …
9. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma):
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2 La dichiarazione di conformità per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 deve essere redatta in base al modello di cui all’allegato VI della direttiva 2014/53/UE39.
39 Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compa- tibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.05.2014, pag. 62.
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Allegato 6 (art. 15)
Modello di dichiarazione di conformità abbreviata 1 La dichiarazione di conformità abbreviata per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l’allegato 1 numero 1 è redatta come segue: – Il richiedente, [nome del fabbricante], dichiara che l’impianto di radiocomu- nicazione del tipo [descrizione del tipo] è conforme all’ordinanza del 25 no- vembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione. – Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo Internet seguente: [indirizzo esatto] 2 La dichiarazione di conformità abbreviata per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero conformemente all’allegato 1 numero 2 deve essere redatta in base al modello di cui all’allegato VII della direttiva 2014/53/UE40.
40 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 5 cpv. 2.
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