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AS 2016 2645

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)

Modifica del 6 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 giugno 20091 sulla maturità professionale è modificata come segue:

Art. 23 Diplomi di lingue straniere riconosciuti

1 La SEFRI può riconoscere i diplomi di lingue straniere.

2 Per i candidati che sostengono un esame per l’ottenimento di un diploma di lingue straniere riconosciuto tale esame sostituisce l’esame finale nella materia corrispon- dente. Ciò vale anche nel caso in cui il diploma, riconosciuto all’inizio dell’insegna- mento per l’ottenimento della maturità professionale, perda tale riconoscimento in un secondo tempo. 3 Le scuole professionali convertono il risultato dell’esame di lingue straniere nella nota d’esame conformemente all’articolo 24 capoverso 1.

4 L’esame di lingue straniere sostenuto prima dell’inizio dell’insegnamento per

l’ottenimento della maturità professionale sostituisce l’esame finale solo se: a. il diploma di lingue straniere è stato effettivamente conseguito; e b. quando si è svolto il diploma di lingue straniere era riconosciuto dalla SEFRI.

1 RS 412.103.1

2016-0250 2645

O sulla maturità professionale RU 2016

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

6 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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