AS 2016 4157
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali
Modifica del 28 ottobre 2016
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFF del 22 novembre 20131 sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali è modificato secondo la versione qui annessa:
Allegato 1 (art. 1)
Agevolazioni fiscali
Gruppo 3: Carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie La voce di tariffa 3824.9030 ha il tenore seguente:
Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di favore Impiego
Imposta Supplemen- to fiscale
3824. 9920 … … …
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
28 ottobre 2016 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
1 RS 641.612
2016-2524 4157
Agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali. O del DFF RU 2016