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AS 2016 5097

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria che abroga la Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che abroga la Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

Concluso l’11 novembre 2016 Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2017

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria, riconoscendo l’importante contributo che la Convenzione del 13 aprile 20122 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (qui di seguito «Convenzione sull’impo- sizione alla fonte») ha fornito nel consolidamento delle relazioni in materia di politi- ca finanziaria tra i due Stati; riconoscendo che la Convenzione sull’imposizione alla fonte ha consentito la regola- rizzazione dei valori patrimoniali depositati in Svizzera dalle persone interessate e l’imposizione dei redditi che ne risultano; considerata l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari tra i due Stati sulla base del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (qui di seguito «Accor- do Svizzera-UE»)3 concluso il 27 maggio 20154; hanno convenuto quanto segue:

RS 0.672.916.331

1 Dal testo originale tedesco (AS 2016 5097).

2 RS 0.672.916.33 3 RS 0.641.926.81 4 RU 2016 5071

2016-2254 5097

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. RU 2016

Art. 1 Scopo Con il presente Accordo si intende garantire una transizione ordinata dalla Conven- zione sull’imposizione alla fonte allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari tra gli Stati contraenti sulla base dell’Accordo Svizzera-UE.

Art. 2 Definizioni Salvo disposizioni contrarie, le definizioni adottate nel presente Accordo hanno lo stesso significato di cui all’articolo 2 della Convenzione sull’imposizione alla fonte.

Art. 3 Abrogazione ed effetti della Convenzione sull’imposizione alla fonte 1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, la Convenzione sull’imposizione alla fonte viene abrogata con l’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera-UE. 2. Le disposizioni della Convenzione sull’imposizione alla fonte rimangono appli- cabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la sua validità. La Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull’effetto della comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione sull’imposizione alla fonte allegata all’Atto finale e il numero 1 del Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell’applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE rimangono applicabili anche dopo l’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte. 3. Il Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività transfrontaliere in ambito finanziario, compresi gli accordi di cui al numero 5 di questo Memorandum, contenuto nel Verbale concordato in occasione della firma della Convenzione sull’imposizione alla fonte, rimangono applicabili dopo l’abroga- zione di quest’ultima.

Art. 4 Versamenti e trasmissioni 1. Gli agenti pagatori svizzeri versano all’autorità competente svizzera al più tardi entro due mesi dall’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte l’imposta riscossa secondo gli articoli 17–30 della stessa Convenzione. La dichiara- zione viene effettuata tramite una distinta separata degli importi d’imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 17 della Convenzione sull’imposizione alla fonte. Entro lo stesso termine gli agenti pagatori svizzeri allestiscono, a destinazione delle perso- ne interessate, le certificazioni secondo l’articolo 28 paragrafo 1 della Convenzione sull’imposizione alla fonte. 2. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione sull’imposizione alla fonte, gli agenti pagatori svizzeri trasmettono all’autorità competente svizzera le informazioni raccolte di cui all’articolo 20 paragrafo 2 della Convenzione sull’imposizione alla fonte al più tardi entro tre mesi dalla sua abroga- zione. 3. Al più tardi entro sei mesi dall’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte l’autorità competente svizzera, trattenendo per sé una provvigione di

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riscossione dello 0,1 per cento, effettua i versamenti di cui al paragrafo 1 a favore dell’autorità competente austriaca e le trasmette le informazioni di cui al paragra- fo 2. 4. La Repubblica d’Austria accetta le certificazioni dell’agente pagatore svizzero di cui al paragrafo 1 quali certificazioni a scopi fiscali. 5. L’agente pagatore svizzero calcola in euro e deduce gli importi d’imposta di cui al paragrafo 1 e li versa all’autorità competente svizzera. Qualora il conto o il depo- sito non fosse gestito in tale valuta, l’agente pagatore svizzero procede alla conver- sione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per il giorno di riferi- mento determinante per il calcolo. Il trasferimento dell’autorità competente svizzera all’autorità competente austriaca è pure effettuato in euro.

Art. 5 Versamenti e trasmissioni successivi Gli agenti pagatori svizzeri devono versare o trasmettere trimestralmente alle auto- rità competenti svizzere gli importi d’imposta o le comunicazioni pervenuti dopo l’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte. Parimenti, l’autorità competente svizzera versa o trasmette trimestralmente questi importi d’imposta o comunicazioni all’autorità competente austriaca. L’articolo 4 si applica per analogia in relazione alla dichiarazione, alla valuta, al certificato e alla provvigione di riscos- sione.

Art. 6 Controlli L’autorità competente svizzera esegue controlli presso gli agenti pagatori svizzeri secondo l’articolo 34 paragrafi 3 e 4 della Convenzione sull’imposizione alla fonte nell’anno civile successivo all’abrogazione di quest’ultima.

Art. 7 Impiego e pubblicazione di informazioni 1. Tutte le informazioni ottenute da uno Stato contraente nel quadro dell’applica- zione della Convenzione sull’imposizione alla fonte sottostanno alle limitazioni d’impiego secondo l’articolo 32 della Convenzione sull’imposizione alla fonte anche dopo l’abrogazione di quest’ultima. 2. Gli Stati contraenti non pubblicano le informazioni raccolte e comunicate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 15 della Convenzione sull’imposizione alla fonte anche dopo l’abrogazione di quest’ultima.

Art. 8 Entrata in vigore 1. I due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l’adem- pimento delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l’entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo Sviz-

zera-UE,se l’ultima delle due notificazioni di cui al paragrafo 1 perviene prima del 5 dicembre 2016. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione

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dell’ultima notificazione ed è applicato anticipatamente a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera-UE, se l’ultima delle due notificazioni perviene il 5 dicembre 2016 o dopo tale data.

Fatto a Berna, l’11 novembre 2016, in duplice esemplare originale in lingua tedesca.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica d’Austria: Jörg Gasser Ursula Plassnik

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Atto finale dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che abroga la Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari.

I plenipotenziari hanno adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente Atto finale:

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull’ammissibilità delle domande raggruppate secondo l’Accordo Svizzera-UE

Fatto a Berna, l’11 novembre 2016, in duplice esemplare originale in lingua tedesca.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica d’Austria: Jörg Gasser Ursula Plassnik

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Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull’ammissibilità delle domande raggruppate secondo l’Accordo Svizzera-UE Gli Stati contraenti hanno convenuto che dal 1° gennaio 2017 possono essere pre- sentate domande raggruppate sulla base dell’articolo 5 dell’Accordo del 27 maggio 2015 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (qui di seguito «Accordo Svizzera-UE»). È possibile presentare domande raggruppate anche durante il passaggio dalla Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confedera- zione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (qui di seguito «Convenzione sull’imposizione alla fonte») all’Accordo Svizzera-UE. Le autorità competenti di entrambi gli Stati pos- sono consultarsi in merito all’allestimento di queste domande raggruppate nel qua- dro degli accordi esistenti. Una domanda raggruppata può in particolare avere come oggetto un modello di comportamento basato su fatti rilevanti che mirano, alla luce di questo passaggio, a sfruttare le differenze nel campo di applicazione tra la Con- venzione sull’imposizione alla fonte e l’Accordo Svizzera-UE e dunque a violare le prescrizioni di diritto fiscale nello Stato richiedente.

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