AS 2016 529
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 10 febbraio 2016
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modi- ficato come segue:
N. 7
Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]
14 Patate, patate da semina comprese e prodotti a base 22 250
di patate, di cui:
14.1 Patate, patate da semina comprese 18 250
14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale per 20 000
le patate destinate alla valorizzazione [2]
14.1.2 Aumento temporaneo del contingente doganale per 10 000
le patate destinate alla valorizzazione [3]
14.1.3 Aumento temporaneo del contingente doganale per 15 000
le patate da tavola [4]
1 RS 916.01
2016-0105 529
O sulle importazioni agricole RU 2016
Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]
14.1.4 Aumento temporaneo del contingente doganale per 3 500
le patate da semina [5]
14.2 Prodotti a base di patate 4 000
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono com- putate sul contingente da ripartire. [2] applicabile dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 [3] applicabile dal 1° marzo 2016 al 30 giugno 2016 [4] applicabile dal 1° febbraio 2016 al 15 giugno 2016 [5] valido dal 1° febbraio 2016
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016.
10 febbraio 2016 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
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