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AS 2016 911

Decisione n. 2/2015 del Comitato misto per l'agricoltura del 19 novembre 2015 relativa alla modifica delle appendici 1 e 2 dell'allegato 9 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 2/2015 del Comitato misto per l’agricoltura relativa alla modifica delle appendici 1 e 2 dell’allegato 9 dell’Accordo

Adottata il 19 novembre 2015 Entrata in vigore il 31 dicembre 2015

Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commer- cio di prodotti agricoli2, in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) L’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (in seguito «l’Accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’allegato 9 dell’Accordo è inteso ad agevolare e promuovere i flussi commer- ciali bilaterali di prodotti biologici originari dell’Unione europea e della Svizzera. (3) A norma dell’articolo 8 dell’allegato 9 dell’Accordo, il gruppo di lavoro per i prodotti biologici procede all’esame di ogni questione relativa all’allegato 9 e alla sua applicazione e formula raccomandazioni al Comitato misto per l’agricoltura. Il gruppo si è riunito per esaminare in particolare il campo di applicazione dell’allegato. È opportuno estendere il campo di applicazione dell’allegato 9 al vino e al lievito vista l’equivalenza tra le disposizioni svizzere e dell’Unione europea in materia. Inoltre, è necessario sopprimere il contenuto dell’appendice 2, dato che la Svizzera ha modificato la sua legislazione in materia di etichettatura recante indica- zione del metodo di produzione biologico per i mangimi e ha adottato disposizioni conformi al diritto europeo. Il gruppo di lavoro ha raccomandato al Comitato di adattare di conseguenza le appendici dell’allegato 9. (4) È pertanto opportuno modificare le appendici 1 e 2 dell’allegato 9, decide:

1 Dal testo originale francese e tedesco (RO/AS 2016 911)

2 RS 0.916.026.81

2015-2669 911

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2015 RU 2016

Art. 1 Le appendici 1 e 2 dell’allegato 9 dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo ripor- tato nell’allegato della presente decisione.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2015.

Fatto a Berna, il 19 novembre 2015.

Per il Comitato misto per l’agricoltura: Il presidente e capo della delegazione svizzera, Adrian Aebi Il capo della delegazione dell’Unione europea, Susana Marazuela-Azpiroz Il segretario del comitato, Thomas Maier

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2015 RU 2016

Allegato «Appendice 1

Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nell’Unione europea: Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regola- mento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1); Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguar- da la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 13.5.2011, pag. 97); Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015 (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1). Disposizioni applicabili nella Confederazione Svizzera: Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agri- coltura biologica), modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU 2014 3969); Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU 2014 3979). Esclusione dal regime di equivalenza: Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all’agricoltura biologica; Prodotti ottenuti dall’allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall’articolo 39d dell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente 3.

3 RS 910.18

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2015 RU 2016

Appendice 2

Modalità di applicazione

Nessuna»

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