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AS 2017 3083

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Traduzione1

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Conclusa a New York il 10 dicembre 2014 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20162 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 aprile 2017 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 ottobre 2017

Preambolo Le Parti della presente Convenzione, riconoscendo il valore dell’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie che possono sorgere nel contesto delle relazioni internazionali nonché il suo ampio uso per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato; riconoscendo altresì la necessità di norme sulla trasparenza nell’ambito della risolu- zione di controversie tra investitori e Stato basata su trattati, al fine di tenere conto dell’interesse pubblico inerente a tali arbitrati; convinte che le norme di trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati, adottate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale l’11 luglio 2013 (nel seguito «norme di trasparenza UNCITRAL»), entrate in vigore il 1º aprile 2014, potrebbero dare un contributo significativo all’istituzione di un quadro giuridico armonizzato per un’equa ed efficiente risolu- zione delle controversie in materia di investimenti internazionali; in considerazione del grande numero di trattati già in vigore che prevedono la prote- zione degli investimenti o degli investitori, nonché in considerazione dell’impor- tanza pratica di promuovere l’applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL agli arbitrati previsti dai trattati in materia di investimenti già conclusi; in considerazione altresì dell’articolo 1 paragrafi 2 e 9 delle norme di trasparenza UNCITRAL, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.975.3

1 Dal testo originale francese (RO 2017 3083).

2 RU 2017 3081

2015-3306 3083

Trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati. RU 2017

Art. 1 Campo d’applicazione 1. La presente Convenzione si applica agli arbitrati tra un investitore e uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica, promossi in base a un trattato sugli investimenti concluso prima del 1° aprile 2014 (di seguito «arbitrato tra investitori e Stato»). 2. Per «trattato sugli investimenti» s’intende qualsiasi trattato bilaterale o multilate- rale, compreso qualsiasi trattato comunemente denominato accordo di libero scam- bio, accordo di integrazione economica, accordo quadro o accordo di cooperazione sul commercio e gli investimenti oppure trattato bilaterale sugli investimenti, che contiene disposizioni relative alla protezione degli investimenti o degli investitori e al diritto degli investitori di ricorrere all’arbitrato tra le Parti del medesimo trattato.

Art. 2 Applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL Applicazione bilaterale o multilaterale 1. Le norme di trasparenza UNCITRAL si applicano a qualsiasi arbitrato tra investi- tori e Stato, indipendentemente dal fatto che sia stato promosso in virtù del regola- mento di arbitrato UNCITRAL, in cui il convenuto è una Parte che non ha formulato una riserva ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettere a) e b), e l’attore è di uno Stato Parte che non ha formulato una riserva ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera a. Proposta unilaterale di applicazione

2. Laddove le norme di trasparenza UNCITRAL non siano applicabili in virtù del

paragrafo 1, tali norme si applicano all’arbitrato tra investitori e Stato, indipenden- temente dal fatto che sia stato promosso in virtù del regolamento di arbitrato UNCITRAL, in cui il convenuto è una Parte che non ha formulato una riserva ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 relativa a tale arbitrato, e l’attore acconsente all’applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL. Versione applicabile delle norme di trasparenza UNCITRAL 3. Laddove le norme di trasparenza UNCITRAL si applicano in virtù dei paragrafi 1 o 2, si applica la versione più recente di tali norme in riferimento alle quali il conve- nuto non ha formulato una riserva ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2. Art. 1 par. 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL

4. L’ultimo periodo dell’articolo 1 paragrafo 7 delle norme di trasparenza

UNCITRAL non si applica agli arbitrati tra investitori e Stato di cui al paragrafo 1. Clausola concernente la nazione più favorita in un trattato sugli investimenti

5. Le Parti della presente Convenzione convengono che l’attore non può invocare,

in virtù della presente Convenzione, una clausola concernente la nazione della Parte più favorita nell’intento di far applicare le norme di trasparenza UNCITRAL o, al contrario, di evitarne l’applicazione.

Trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati. RU 2017

Art. 3 Riserve

1. Una Parte può dichiarare che:

a) non intende applicare la presente Convenzione agli arbitrati tra investitori e Stato nel quadro di un trattato sugli investimenti specifico di cui indica il titolo e i nomi delle Parti; b) l’articolo 2 paragrafi 1 e 2 non si applica agli arbitrati tra investitori e Stato promossi secondo un insieme specifico di norme o procedure arbitrali diverse dal regolamento di arbitrato UNCITRAL e nei quali essa è la parte convenuta; c) l’articolo 2 paragrafo 2 non si applica agli arbitrati tra investitori e Stato in cui essa è la parte convenuta.

2. In caso di revisione delle norme di trasparenza UNCITRAL, una Parte può di-

chiarare, entro sei mesi dall’adozione della revisione, che non applicherà la versione riveduta delle norme. 3. Le Parti possono formulare riserve multiple in un unico strumento. In tale stru- mento ogni dichiarazione effettuata: a) in relazione a un trattato sugli investimenti specifico di cui al paragrafo 1 lettera a; b) in relazione a un insieme specifico di norme o procedure arbitrali di cui al paragrafo 1 lettera b; c) in virtù del paragrafo 1 lettera c; oppure d) in virtù del paragrafo 2, costituisce una riserva distinta, revocabile separatamente in virtù dell’articolo 4 paragrafo 6.

4. Non sono ammesse riserve ad eccezione di quelle espressamente autorizzate nel

presente articolo.

Art. 4 Formulazione di riserve

1. Le Parti possono formulare riserve in qualsiasi momento, ad eccezione della

riserva di cui all’articolo 3 paragrafo 2.

2. Le riserve formulate all’atto della firma sono subordinate alla conferma al

momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione. Tali riserve prendono effetto per la Parte interessata all’entrata in vigore della presente Convenzione. 3. Le riserve formulate al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’appro- vazione della presente Convenzione o al momento dell’adesione ad essa prendono effetto per la Parte interessata all’entrata in vigore della presente Convenzione. 4. Ad eccezione delle riserve formulate in virtù dell’articolo 3 paragrafo 2, che prendono effetto immediatamente dopo il deposito, una riserva formulata dopo l’entrata in vigore della Convenzione prende effetto per la Parte interessata dodici mesi dopo la data di deposito.

Trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati. RU 2017

5. Le riserve e le relative conferme sono depositate presso il depositario.

6. Le Parti che formulano una riserva in virtù della presente Convenzione possono revocarla in qualsiasi momento. Le revoche devono essere depositate presso il depositario e prendono effetto all’atto del deposito.

Art. 5 Applicabilità agli arbitrati tra investitori e Stato La presente Convenzione e le eventuali riserve o la loro revoca si applicano soltanto agli arbitrati tra investitori e Stato promossi dopo la data in cui la Convenzione, la riserva o la revoca sono entrate in vigore o hanno preso effetto nei confronti di ciascuna Parte interessata.

Art. 6 Depositario Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato deposita- rio della presente Convenzione.

Art. 7 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione 1. La presente Convenzione è aperta alla firma a) di tutti gli Stati o b) delle organiz- zazioni regionali d’integrazione economica costituite da Stati e che siano Parti di un trattato sugli investimenti, il 17 marzo 2015 a Port Louis (Maurizio) e successiva- mente presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da

parte dei suoi firmatari. 3. la presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui al paragrafo 1 che alla data dell’apertura alla firma non sono firmatari. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.

Art. 8 Partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica 1. Al momento di depositare lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica informano il depo- sitario circa i trattati sugli investimenti di cui sono Parti, indicandone il titolo e il nome delle Parti. 2. Nei casi in cui il numero delle Parti è rilevante ai fini della presente Conven- zione, l’organizzazione regionale di integrazione economica non si annovera come Parte in aggiunta agli Stati che la compongono e che sono Parti.

Trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati. RU 2017

Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Quando uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica

ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Con- venzione entra in vigore nei confronti di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 10 Modifica

1. Ogni Parte può proporre una modifica della presente Convenzione presentandola

al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comu- nica le proposte di modifica alle altre Parti, chiedendo loro se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza delle Parti che esamini tali proposte e le metta al voto. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti si esprime a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario genera- le la convoca sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La conferenza delle Parti si adopera affinché sia raggiunto il consenso per cia- scuna modifica. Qualora ogni tentativo in tal senso sia risultato infruttuoso, affinché le modifiche siano adottate occorre in ultima istanza la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti alla conferenza e votanti.

3. Le modifiche adottate devono essere presentate dal Segretario generale delle

Nazioni Unite a tutte le Parti per la ratifica, l’accettazione o l’approvazione. 4. Le modifiche adottate entrano in vigore sei mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Quando entra in vigore, la modifica è vincolante per le Parti che l’hanno accettata.

5. Quando uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica

ratifica, accetta o approva una modifica già entrata in vigore, tale modifica entra in vigore nei confronti di tale Stato od organizzazione regionale di integrazione eco- nomica sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 6. Gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono alla Convenzione dopo l’entrata in vigore della modifica sono Parti della Conven- zione modificata.

Art. 11 Denuncia

1. Una Parte può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento, indi-

rizzando una notifica formale al depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data della ricezione della sua notifica da parte del depositario. 2. La presente Convenzione continua a essere applicabile agli arbitrati tra investitori e Stato intentati prima che la denuncia prenda effetto.

Trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati. RU 2017

Fatto in un unico originale le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

(seguono le firme)

Campo d’applicazione il 3 maggio 2017

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Canada 12 dicembre 2016 18 ottobre 2017 Maurizio 5 giugno 2015 18 ottobre 2017 Svizzera 18 aprile 2017 18 ottobre 2017

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