AS 2017 3333
Protocollo che completa e modifica l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci e il Protocollo dell'Accordo, conclusi il 30 ottobre 2000
Traduzione1
Protocollo che completa e modifica l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci e il Protocollo dell’Accordo, conclusi il 30 ottobre 2000
Concluso il 19 maggio 2016 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio 2017
Il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina, di seguito detti «Parti contraenti», animati dal desiderio di continuare a sviluppare le reciproche relazioni volte a facili- tare i trasporti su strada tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio; hanno convenuto di completare e modificare come segue l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina relativo ai trasporti tran- sfrontalieri su strada di persone e merci e il Protocollo dell’Accordo, conclusi il 30 ottobre 20002 (di seguito detto «Accordo»):
Art. 1 L’articolo 4 (Trasporti di merci) dell’Accordo è sostituito dal testo seguente: « Ogni trasportatore dello Stato di una Parte contraente ha il diritto, senza autorizza- zione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dello Stato dell’altra Parte contraente per trasportare merci: a) tra un luogo del territorio dello Stato di una Parte contraente e un luogo del territorio dello Stato dell’altra Parte contraente; b) dal territorio dello Stato dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dello Stato dell’altra Parte contraente; o c) in transito attraverso il territorio dello Stato dell’altra Parte contraente.»
1 Dal testo originale francese (RO 2017 3333).
2 RS 0.741.619.767
2016-0596 3333
Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. RU 2017 Prot. che completa e modifica l’Accordo con l’Ucraina
Art. 2 L’articolo 10 (Commissione mista) dell’Accordo è completato dal seguente nuovo paragrafo: «4. Una decisione della Commissione mista è approvata con la firma del verbale della riunione della predetta Commissione da parte dei presidenti delle delegazioni.»
Art. 3 Il numero 2 (Trasporti di merci [articolo 4]) del Protocollo dell’Accordo3 è sostituito dal testo seguente: «Nel caso di trasporti effettuati da un insieme di veicoli accoppiati composto di elementi immatricolati in Stati diversi, le disposizioni dell’Accordo sono applicabili all’insieme di veicoli solo se il veicolo trattore è immatricolato nello Stato di una delle Parti contraenti.»
Art. 4 Il numero 4 (Autorità competenti [articolo 8]) del Protocollo dell’Accordo è sosti- tuito dal testo seguente: «Le autorità competenti responsabili dell’applicazione dell’Accordo sono: per la Svizzera: il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti CH-3003 Berna per l’Ucraina: il Ministero dell’infrastruttura dell’Ucraina
14 Avenue Peremoguy, Kyiv»
Art. 5 Il numero 5 (Pesi e dimensioni dei veicoli) del Protocollo dell’Accordo è sostituito dal seguente testo: «In materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna delle Parti contraenti si impegna a non applicare ai veicoli immatricolati nello Stato dell’altra Parte con- traente condizioni più restrittive di quelle applicate ai veicoli immatricolati nel proprio territorio. Nel caso in cui i veicoli superino i pesi e le dimensioni massimi fissati dalla legisla- zione nazionale di ciascuna delle Parti contraenti, si applicheranno rispettivamente le seguenti procedure:
3 Non pubblicato nella RU.
Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. RU 2017 Prot. che completa e modifica l’Accordo con l’Ucraina
per la Svizzera: I summenzionati veicoli immatricolati in Ucraina possono entrare in Svizzera se muniti di un’autorizzazione speciale rilasciata dall’Ufficio federale dei trasporti, CH-3003 Berna. Le domande devono essere presentate anticipatamente a detta autorità. L’autorizzazione può essere rilasciata unicamente per il trasporto di merci indivisibili e qualora le condizioni delle strade consentano il rilascio dell’autoriz- zazione. per l’Ucraina: I summenzionati veicoli immatricolati in Svizzera possono entrare in Ucraina se muniti di un’autorizzazione speciale rilasciata dall’autorità competente debitamente autorizzata. Le domande devono essere presentate anticipatamente a detta autorità. L’autorizzazione può essere rilasciata unicamente per il trasporto di merci indivisi- bili e qualora le condizioni delle strade consentano il rilascio dell’autorizzazione.»
Art. 6 1. Qualsiasi divergenza tra le Parti contraenti concernente l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Protocollo che completa e modifica l’Accordo e il Proto- collo dell’Accordo è disciplinata dalla Commissione mista istituita dall’articolo 10 dell’Accordo. 2. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno di ricezione, per via diplomatica, dell’ultima notifica scritta attestante che le Parti contraenti hanno compiuto tutte le procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Leipzig il 19 maggio 2016 in due originali, in lingua francese e ucraina, le due versioni linguistiche facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina: Doris Leuthard Volodymyr Omelyan
Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. RU 2017 Prot. che completa e modifica l’Accordo con l’Ucraina