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AS 2017 3883

AS 2017 3883

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea

Modifica del 2 agosto 2017

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 21 novembre 20161 che istituisce provve- dimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 4 agosto 20172.

2 agosto 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.102.1 2 Pubblicazione urgente del 3 agosto 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2017-2066 3883

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV

Allegato (art. 2–4)

Stati membri e aree colpiti

1 Stati membri dell’UE in cui sono istituite zone di protezione e

zone di sorveglianza Belgio Francia Italia

2 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri

dell’UE colpiti Le zone di protezione e le zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE di cui al numero 1 secondo gli articoli 2‒4 sono istituite nella decisione di esecuzione se- guente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecu- Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del zione (UE) 2017/247 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1397, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13.

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