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AS 2017 3971

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana dalla Romania

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana dalla Romania

dell'8 agosto 2017

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1 ° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza mira a prevenire l’introduzione della peste suina africana in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie provenienti dalla Romania.

Art. 2 Divieto di importazione

1 È vietato importare dalla Romania gli animali e i prodotti animali seguenti:

a. gli animali della specie suina; b. lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali della specie suina; c. le carcasse di cinghiale, le parti di carcasse e i prodotti animali di cinghiale. 2 In deroga al capoverso 1 lettere a e b, l’USAV può autorizzare l’importazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie a condizione che non provengano dalle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato. In questo caso, deve essere presentata una domanda scritta all’USAV almeno dieci giorni prima della data prevista dell’importazione.

RS 916.443.114

2017-2106 3971

Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2017 dalla Romania. O dellʼUSAV

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 10 agosto 20173 con effetto fino al 15 ottobre 2017.

8 agosto 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

3 Pubblicazione urgente del 9 agosto 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2017 dalla Romania. O dellʼUSAV

Allegato (art. 2)

Zone di protezione e di sorveglianza in Romania

Le zone di protezione e di sorveglianza ai sensi dell’articolo 2 sono istituite per la Romania nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2017/1416 della Commissione, del (UE) 2017/1416 3 agosto 2017, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Romania, versione della GU L 203 del 4.8.2017, pag. 19.

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