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AS 2017 5225

Ordinanza sui domini Internet

Ordinanza sui domini Internet (ODIn)

Modifica del 15 settembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 novembre 20141 sui domini Internet è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. j e k 1 Nell’esercizio della sua funzione, al gestore del registro incombono i seguenti compiti: j. fornire on-line al pubblico tramite un sito dedicato e facilmente identifica- bile qualsiasi informazione utile sulle attività del gestore del registro; k. Abrogata

Art. 14 cpv. 4 4 È autorizzato a pubblicare o a far pubblicare le decisioni pronunciate dagli esperti. Il nome e altri dati personali riguardanti le parti possono essere pubblicati soltanto se sono indispensabili alla comprensione delle decisioni.

Art. 15 Misure in caso di sospetto di abuso: blocco 1 Il gestore del registro può bloccare tecnicamente e amministrativamente un nome di dominio per un massimo di cinque giorni lavorativi se vi sono motivi fondati di supporre che il nome di dominio sia utilizzato per: a. accedere a dati critici tramite metodi illegali; b. diffondere o utilizzare software dannosi; o c. favoreggiare attività di cui alla lettera a o b.

1 RS 784.104.2

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2 Può prolungare il blocco per un massimo di 30 giorni se:

a. vi sono motivi fondati di supporre che il titolare ricorra manifestamente a dati d’identificazione falsi o usurpi l’identità altrui; e b. è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente riparabile.

3 Un ente per la lotta contro la cibercriminalità riconosciuto dall’UFCOM può

richiedere il blocco per un massimo di 30 giorni se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. 4 Il blocco può essere prolungato oltre i termini fissati nel presente articolo soltanto se il prolungamento è ordinato dall’Ufficio federale di polizia (fedpol).

Art. 15a Misure in caso di sospetto di abuso: deviazione del traffico Il gestore del registro devia a fini di analisi il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio se sono adempiute le condizioni seguenti: a. il nome di dominio è bloccato conformemente all’articolo 15; b. il trattamento delle informazioni è volto esclusivamente a identificare e a in- formare le vittime delle attività di cui all’articolo 15 capoverso 1, nonché ad analizzare il funzionamento di queste ultime allo scopo di sviluppare tecni- che volte a identificare, combattere, limitare o perseguire tali attività; le informazioni raccolte totalmente prive di legame con queste attività non pos- sono essere utilizzate e devono essere eliminate immediatamente; c. la deviazione del traffico a fini di analisi è richiesta:

1. da un ente di cui all’articolo 15 capoverso 3 per un massimo di

30 giorni,

2. da fedpol.

Art. 15b Misure in caso di sospetto di abuso: informazione e richiesta d’identificazione 1 Il gestore del registro informa il titolare del nome di dominio immediatamente, per via elettronica, in merito al blocco o alla deviazione del traffico. 2 Gli chiede nel contempo di indicare, se necessario, un indirizzo postale valido in Svizzera e di identificarsi entro 30 giorni. 3 La comunicazione può essere data al titolare successivamente se ciò è indispensa- bile per tutelare interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 15c Misure in caso di sospetto di abuso: decisione e revoca

1 Fedpol emette una decisione sul blocco o sulla deviazione del traffico se, nei

30 giorni che seguono la comunicazione del gestore del registro sulla misura, il

titolare:

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a. ne fa richiesta; b. s’identifica correttamente; e c. indica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede o ha sede all’estero. 2 Se il titolare non si identifica correttamente o non indica un indirizzo postale valido entro il termine impartito, il gestore del registro revoca l’attribuzione del nome di dominio.

Art. 15d Misure in caso di sospetto di abuso: nomi di dominio non attribuiti Il gestore del registro può, di propria volontà, o deve, su richiesta di un servizio di cui all’articolo 15 capoverso 3, adottare le seguenti misure in relazione a un nome di dominio non ancora attribuito se ha motivi fondati di supporre che il nome di domi- nio potrebbe essere oggetto di una domanda di attribuzione e di un’utilizzazione a scopo illecito o in modo illecito: a. attribuirsi il nome di dominio o attribuirlo a un soggetto terzo che contribui- sce a lottare contro la cibercriminalità; b. deviare a fini di analisi il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio.

Art. 15e Misure in caso di sospetto di abuso: documentazione e rapporti 1 Il gestore del registro documenta i casi di blocco e di deviazione del traffico.

2 Presenta, periodicamente o su richiesta, un rapporto all’UFCOM. Può inoltre

trasmetterlo agli enti riconosciuti di cui all’articolo 15 capoverso 3.

Art. 16 cpv. 1–3 1 Il gestore del registro può collaborare con qualsiasi soggetto terzo che contribuisce a identificare e a valutare minacce, abusi e pericoli che interessano o potrebbero interessare la gestione del dominio di sua competenza, l’infrastruttura predisposta a tale gestione o il DNS. Provvede affinché i soggetti terzi interessati possano volonta- riamente fornirgli in piena sicurezza informazioni e dati personali relativi a minacce, abusi e pericoli. Può comunicare loro tali informazioni o dati personali, se necessa- rio all’insaputa delle persone interessate. Tale comunicazione può essere effettuata tramite procedura di richiamo. 2 Il gestore del registro segnala ai servizi specializzati della Confederazione gli incidenti riguardanti la sicurezza dell’informazione nel dominio di sua competenza o nel DNS. Può trattare i dati personali in relazione a questi incidenti e comunicarli ai servizi specializzati, se necessario all’insaputa delle persone interessate. Tale comu- nicazione può essere effettuata tramite procedura di richiamo o tramite trasmissione dei dati in blocco. 3 Se un’autorità svizzera nell’ambito dell’esecuzione dei suoi compiti ne fa richiesta, il gestore del registro domanda al titolare che non è in possesso di un indirizzo postale valido in Svizzera di indicare suddetto indirizzo e di identificarsi entro 30 giorni. Il gestore del registro revoca il nome di dominio se il titolare non adempie

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tale obbligo entro il termine impartito e ne informa l’autorità svizzera che ha chiesto la revoca.

Art. 21 cpv. 3 3 I centri di registrazione sono tenuti a trasmettere o a far trasmettere quanto prima ai titolari o ai richiedenti le informazioni del gestore del registro loro indirizzate. Provvedono affinché i propri clienti siano informati di qualsiasi rifiuto di attribuzio- ne di nomi di dominio al massimo entro i tre giorni successivi alla comunicazione del rifiuto data loro dal gestore del registro.

Art. 23 cpv. 3 Abrogato

Art. 25 cpv. 2 lett. c e d

2 Il gestore del registro rifiuta l’attribuzione di un nome di dominio:

c. se un’autorità competente gli comunica che vi sono motivi fondati di suppor- re che il richiedente utilizzerà il nome di dominio richiesto a scopo illecito o in modo illecito; d. se il richiedente chiede l’attribuzione dello stesso nome di dominio già revo- catogli in applicazione dell’articolo 15c capoverso 2 o dell’articolo 16 capo- verso 3 senza indicare un indirizzo postale valido in Svizzera.

Art. 27 cpv. 4, frase introduttiva 4 L’UFCOM emana una decisione sul rifiuto di attribuire un nome di dominio se, nei 40 giorni successivi alla comunicazione di rifiuto da parte del gestore del registro al centro di registrazione che opera per conto del richiedente, quest’ultimo:

Art. 30 cpv. 3 e 4 3 Un esperto incaricato da un servizio per la composizione delle controversie, un tribunale, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa o di perseguimento penale svizzera può, conformemente alle proprie competenze, ordinare al gestore del registro di adottare misure preliminari, quali segnatamente: a. bloccare o modificare tecnicamente il funzionamento di un nome di dominio eliminando i server di nomi che vi sono legati nel file di zona, sostituendoli con nuovi server di nomi o astenendosi dal reintrodurli dopo la loro elimina- zione; b. bloccare amministrativamente un nome di dominio vietandone l’attribuzione o la riattribuzione a terzi, il trasferimento o qualsiasi cambiamento dei rela- tivi parametri tecnici o amministrativi; c. trasferire un nome di dominio a un nuovo centro di registrazione;

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d. correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione o parametro tec- nico o amministrativo relativo alla gestione di un nome di dominio; e. correggere, modificare, rendere anonima o eliminare qualsiasi informazione che figura nella banca dati WHOIS; f. attribuirsi un nome di dominio o attribuirlo a una determinata persona; g. deviare a fini di analisi il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio. 4 Il gestore del registro può adottare le misure preliminari di cui al capoverso 3:

a. se è necessario per salvaguardare l’integrità o la stabilità del DNS e se è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente riparabile; b. per un massimo di cinque giorni lavorativi se vi sono motivi fondati di sup- porre che il titolare utilizzi il nome di dominio a scopo illecito o in modo il- lecito e se è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente ripa- rabile.

Art. 46 cpv. 1 lett. b–f

1 I seguenti dati devono figurare nella banca dati WHOIS:

b. il nome e l’indirizzo postale del titolare del nome di dominio in questione; c. nel caso in cui il nome di dominio sia attivo, i dati dei server di nomi asse- gnatigli; d. Abrogata e. Abrogata f. il nome e l’indirizzo postale del responsabile tecnico;

Art. 52 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e

1 I seguenti dati devono figurare nella banca dati WHOIS:

e. nel caso in cui il nome di dominio sia attivo, i dati dei server di nomi asse- gnatigli;

Art. 54 Abrogato

Art. 55 Eleggibilità Sono eleggibili all’attribuzione di un nome di dominio: a. gli enti pubblici svizzeri o altre organizzazioni svizzere di diritto pubblico; b. gli enti iscritti nel registro di commercio svizzero aventi la sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera;

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c. le associazioni e le fondazioni non iscritte nel registro di commercio svizze- ro aventi la sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera.

Capitolo 7 sezione 2 (art. 61–64) Abrogata

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III L’ordinanza del DATEC dell’11 agosto 20152 sul dominio Internet «.swiss» è abro- gata.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2017.

15 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RU 2015 2797

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Allegato (art. 3)

Termini e abbreviazioni

Lett. q Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: q. denominazione a carattere generico, denominazione che si riferisce a o descrive in maniera generale una categoria o una classe di beni, servizi, per- sone, gruppi, organizzazioni, prodotti, tecniche, settori o attività;

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