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Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 60 capoverso 4, 63 capoversi 2, 4 e 5, 64 capoversi 1, 2 e 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura; visti gli articoli 13 e 18 capoverso 4 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari; in esecuzione dell’allegato 7 dell’accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «% Brix» è sostituito con «°Brix»

2 Concerne soltanto il testo francese.

3 In tutta l’ordinanza, «viticoltore» è sostituito con «gestore» e «impresa» è sosti- tuito con «azienda», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 5 cpv. 3 3 La vendita di vino, come pure di uve o di mosto d’uva destinati alla produzione di vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non autorizzate per la produzione di vino.

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Art. 22 cpv. 1 lett. b e 2 1 Per vino con indicazione geografica tipica s’intende un vino designato mediante il nome del Paese o di una parte dello stesso, la cui estensione supera quella di un Cantone. Esso deve soddisfare i requisiti seguenti: b. il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 14,4 °Brix per uve di vitigni bianchi e di 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi; 2 Le superfici viticole che il gestore intende utilizzare per la produzione di vino con indicazione geografica tipica devono essere annunciate al Cantone dal gestore entro il 31 luglio dell’anno del raccolto.

Art. 23 cpv. 1 lett. a 1 Per vino con indicazione geografica tipica e con denominazione tradizionale pro- pria s’intende un vino con indicazione geografica tipica: a. ottenuto a partire da uve provenienti di una regione geografica ubicata inte- ramente in un Cantone o all’interno dei due Cantoni della regione della Svizzera italiana giusta l’articolo 20 lettera c;

Art. 24 Vini da tavola 1 Per vino da tavola svizzero s’intende un vino ottenuto a partire da uve raccolte in Svizzera, il cui tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 13,6 °Brix per uve di vitigni bianchi e di 14,4 °Brix per uve di vitigni rossi. 2 Le superfici viticole che il gestore intende utilizzare per la produzione di vino da tavola devono essere annunciate al Cantone dal gestore entro il 31 luglio dell’anno del raccolto.

Art. 24b Certificato di produzione 1 I Cantoni rilasciano a ogni proprietario o gestore un certificato per le superfici viticole coltivate descritte nel catasto viticolo in virtù dell’articolo 4 e destinate alla produzione di vino in virtù dell’articolo 5, il quale stabilisce i quantitativi massimi di uva che possono essere utilizzati per la produzione di vino (certificato di produ- zione).

2 Il certificato di produzione contiene almeno le seguenti informazioni:

a. il nome del proprietario o del gestore; b. il vitigno; c. le classi di vino consentite per vitigno in virtù degli articoli 21–24 e, se rile- vante, i quantitativi massimi consentiti, espressi in kg di uva; d. il nome del Comune dal quale proviene l’uva e, se il Cantone lo prevede, tut- te le denominazioni supplementari che designano le unità geografiche più piccole di un Comune;

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e. la superficie dei fondi in m2; f. un numero d’identificazione univoco. 3 Se su una superficie viticola coltivata, descritta nel catasto viticolo in virtù dell’articolo 4 e destinata alla produzione di vino in virtù dell’articolo 5, è prodotto anche un quantitativo di uva non destinato alla vinificazione, tale quantitativo di uva è computato nel quantitativo massimo di uva della classe di vino selezionata dal proprietario o dal gestore.

Art. 28 Oggetto e principio 1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinifi- cazione fino al momento della torchiatura. Fanno eccezione i prodotti provenienti da impianti di cui all’articolo 2 capoverso 4. 2 Il controllo della vendemmia è eseguito secondo il principio dell’autocontrollo da parte del vinificatore giusta l’articolo 29 e della sorveglianza dell’autocontrollo da parte del Cantone sulla base di un’analisi dei rischi conformemente agli articoli 30 e 30a.

Art. 29 Obblighi del vinificatore

1 Per ogni partita di uva il vinificatore deve registrare:

a. il numero d’identificazione del relativo certificato di produzione conforme- mente all’articolo 24b; b. il nome del gestore; c. il vitigno; d. il quantitativo di uva in kg:

1. per le partite acquistate: pesato,

2. per le partite delle aziende giusta l’articolo 35 capoverso 3: stimato o

pesato; e. il tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle misurato con un rifratto- metro; f. la data d’entrata; g. il nome dell’unità geografica più piccola di quella secondo il certificato di produzione in virtù dell’articolo 24b e il nome dell’unità utilizzato per la de- signazione del vino.

2 Per vinificatore s’intende colui che ritira e torchia l’uva.

3 I gestori hanno l’obbligo di comunicare ai vinificatori i dati di cui al capoverso 1 lettere a–c e g.

4 Il vinificatore:

a. classifica le singole partite di uva sulla base del relativo certificato di produ- zione e dei dati di cui al capoverso 1 o in base a eventuali declassamenti disposti dal Cantone in una delle classi di vino di cui agli articoli 21–24;

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b. registra i quantitativi di uva non destinati alla vinificazione se l’uva proviene da una determinata superficie viticola coltivata, descritta nel catasto viticolo in virtù dell’articolo 4 e destinata alla produzione di vino in virtù dell’arti- colo 5. 5 Registra i dati di cui ai capoversi 1 e 4 secondo le prescrizioni del Cantone di origine dell’uva e glieli notifica. 6 Mette a disposizione delle autorità di controllo i dati di cui ai capoversi 1 e 4 e deve poter attestare l’utilizzo di un nome in virtù del capoverso 1 lettera g.

Art. 30 Obblighi dei Cantoni 1 I Cantoni disciplinano il controllo della vendemmia nell’ambito delle disposizioni seguenti. 2 Essi dispongono di un sistema elettronico che consente un confronto automatico tra le partite di uva di cui all’articolo 29 capoverso 1 e il certificato di produzione di cui all’articolo 24b. In tal modo controllano se: a. tutte le partite di uva di un vitigno rispettano il quantitativo massimo di uva della classe di vino selezionata con le esigenze più elevate; b. ogni partita di uva raggiunge il tenore naturale minimo di zucchero della classe di vino selezionata.

3 Essi trasmettono all’organo responsabile del controllo del commercio del vino

giusta l’articolo 36 (organo di controllo) su richiesta le informazioni di cui l’organo di controllo necessita per il corretto esercizio del suo lavoro.

Art. 30a Sorveglianza sull’autocontrollo da parte dei Cantoni 1 I Cantoni vigilano sull’autocontrollo del vinificatore durante la vendemmia. Ogni azienda d’incantinamento è controllata almeno ogni sei anni. 2 I Cantoni eseguono la vigilanza sull’autocontrollo del vinificatore in funzione dei rischi possibili. Essi tengono conto in particolare: a. dell’affidabilità degli autocontrolli già effettuati dall’azienda d’incantina- mento; b. degli antecedenti dell’azienda d’incantinamento per quanto riguarda il ri- spetto delle disposizioni degli articoli 21–24; c. di ogni sospetto fondato d’infrazione agli articoli 21–24 e 29; d. di condizioni meteorologiche particolari; e. della presenza di uva di superfici viticole di altri Cantoni; f. del quantitativo di uva incantinata. 3 I Cantoni ordinano, se del caso, il declassamento delle partite di uva e dei mosti secondo l’articolo 27.

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4 I Cantoni allestiscono per ogni vinificatore che incantina uva del loro territorio cantonale una sintesi di tutti gli incantinamenti registrati dal vinificatore (scheda delle forniture).

5 La scheda delle forniture comprende i quantitativi raccolti in kg almeno per:

a. classe di vino; b. vitigno; c. Comune dal quale proviene l’uva e, se previsto dal Cantone, per ogni desi- gnazione supplementare di unità geografiche più piccole di un Comune. 6 Sulla scheda delle forniture il vinificatore deve essere identificabile in modo uni- voco mediante uno dei seguenti numeri: a. numero d’identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 20105 sul numero d’identificazione delle imprese; b. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale.

Art. 30b Informazioni che i Cantoni sono tenuti a trasmettere 1 I Cantoni mettono a disposizione per via elettronica dell’organo di controllo tutte le schede delle forniture.

2 Essi informano l’UFAG, secondo le sue prescrizioni, entro fino marzo dell’anno

seguente alla vendemmia, sui risultati del controllo della vendemmia, segnatamente: a. sul numero di certificati di produzione rilasciati e sul numero di partite di uva incantinate mediante tali certificati; b. sulla classificazione delle aziende d’incantinamento in categorie di rischio giusta l’articolo 30a capoverso 2; c. sul numero di controlli delle aziende d’incantinamento secondo l’artico- lo 30a capoverso 1; d. sulle infrazioni constatate alle disposizioni degli articoli 21–24 e 29; e. sul numero di declassamenti ordinati giusta l’articolo 30a capoverso 3.

3 Essi comunicano all’UFAG, entro fine novembre dell’anno in corso, le superfici

viticole in virtù dell’allegato numero 156 dell’ordinanza del 30 giugno 1993 7 sulle rilevazioni statistiche.

4 Essi presentano all’UFAG, entro fine gennaio dell’anno successivo alla vendem-

mia, un rapporto della vendemmia che comprende tutti i dati statistici secondo l’allegato numero 156 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

5 RS 431.03 6 RS 431.01 7 RS 431.012.1

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Art. 31 cpv. 3 3 Se un Cantone non adempie i suoi obblighi secondo gli articoli 30–30b, la Confe- derazione può negare in tutto o in parte l’importo forfettario annuale giusta il capo- verso 1. Se l’importo forfettario è già stato versato, può richiederne la restituzione completa o parziale.

Art. 34 Obbligo del controllo, esenzione dall’obbligo del controllo 1 Ogni azienda che intende esercitare il commercio di vino sottostà al controllo del commercio dei vini e deve annunciarsi all’organo di controllo (art. 36) prima dell’inizio della sua attività.

2 Sono parimenti esentate dal controllo del commercio dei vini le aziende:

a. che in Svizzera ritirano o acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti:

1. di un’etichetta riportante la ragione sociale di un’azienda assoggettata

all’organo di controllo, e

2. di un sistema di chiusura non riutilizzabile;

b. che non importano né esportano vino; e c. il cui volume annuale non supera 1000 hl.

3 Sono esentate dal controllo del commercio dei vini anche le aziende:

a. che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato; b. che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione; e c. la cui produzione totale non supera 500 l. 4 In caso di sospetto di infrazione, l’attività delle aziende di cui ai capoversi 2 e 3 può essere controllata in qualsiasi momento.

Art. 34a Obblighi delle aziende

1 Ogni azienda che esercita il commercio di vino deve:

a. tenere una contabilità di cantina su tutta l’attività secondo una forma am- messa dall’organo di controllo; b. allestire a destinazione dell’organo di controllo un inventario dei suoi stock di prodotti vitivinicoli. 2 Le aziende di cui all’articolo 34 capoverso 2 devono tenere solo una contabilità di cantina semplificata. 3 Le aziende che importano solo prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile o che li acquistano in Svizzera e li distribui- scono o rivendono soltanto a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere incaricate dall’organo di controllo di tenere una contabilità di cantina semplificata. 4 Le aziende di cui all’articolo 34 capoverso 3 sono esentate dall’obbligo di tenere una contabilità di cantina.

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Art. 34b Contabilità di cantina 1 La contabilità di cantina deve essere eseguita regolarmente. L’azienda deve regi- strare in particolare: a. le entrate e le uscite; b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali; c. i quantitativi suddivisi per annata, varietà e denominazione specifica e, in caso di torchiatura per un produttore di uva, per proprietario del vino; d. ogni modifica del volume risultante da un trattamento dei prodotti vitivini- coli; e. le perdite. 2 La contabilità va completata con i giustificativi utili. La contabilità e i pertinenti giustificativi devono permettere di determinare in ogni momento: a. le denominazioni e le designazioni; b. i vitigni e le annate; c. gli stock in cantina; d. il tipo di utilizzazione dei prodotti vitivinicoli; e e. il nome del proprietario del vino se l’azienda vinifica per altri produttori di uva. 3 Nel caso di prodotti indigeni, occorre presentare come mezzo di prova i documenti di registrazione di cui all’articolo 29 capoversi 1 e 4. Qualora per la designazione del vino venga utilizzato il nome di un’unità geografica secondo l’articolo 29 capo- verso 1 lettera g, l’azienda deve poter comprovare all’organo di controllo la traccia- bilità del vino. 4 Nel caso di prodotti esteri, in applicazione dell’allegato 7 dell’accordo del 21 giu- gno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, come mezzo di prova per la determinazione della denominazione geografica, dell’annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione dev’essere presentato: a. un documento d’accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli; o b. un documento rilasciato o riconosciuto dal servizio competente del Paese produttore.

Art. 34c Contabilità di cantina semplificata 1 Chi è sottoposto all’obbligo di tenere una contabilità di cantina semplificata deve allestire un elenco con le entrate in cui devono essere visibili: a. i nomi dei fornitori; b. le designazioni e le denominazioni del vino; c. i quantitativi.

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2 La contabilità va completata con i giustificativi utili secondo le disposizioni dell’organo di controllo. La contabilità e i pertinenti giustificativi devono permettere di determinare in ogni momento: a. le denominazioni e le designazioni; b. i vitigni e le annate. 3 Nel caso di prodotti esteri, se rilevante, devono essere forniti i mezzi di prova giusta l’articolo 34b capoverso 4.

Art. 34d Inventario degli stock di prodotti vitivinicoli 1 L’inventario deve indicare i quantitativi suddivisi per varietà, denominazione specifica e annata se il prodotto è messo in vendita con l’annata.

2 Esso è allestito ogni anno il 31 dicembre e presentato, munito della firma del

responsabile dell’inventario, all’organo di controllo al più tardi il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 34e Sostegno dell’organo di controllo da parte delle aziende Le aziende devono offrire il necessario sostegno all’organo di controllo. Esse de- vono: a. su richiesta, consegnare la contabilità di cantina; b. fornire ogni informazione utile e accordare all’organo di controllo il libero accesso all’azienda e a tutti i locali amministrativi e ai depositi appartenenti all’azienda; c. su richiesta, consegnare tutti i documenti, etichette e prodotti considerati dall’organo di controllo come giustificativi o come rilevanti per i controlli nonché consentire la consultazione della contabilità finanziaria e aziendale; d. mettere a disposizione gratuitamente i vini prelevati dall’organo di controllo per il campionamento.

Art. 35 Esecuzione del controllo del commercio del vino da parte dell’organo di controllo 1 L’organo di controllo controlla le aziende almeno ogni sei anni. Nelle aziende che importano annualmente 20 hl al massimo ed esclusivamente prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile i controlli devono essere eseguiti almeno ogni otto anni. 2 L’organo di controllo effettua il controllo in funzione dei possibili rischi. Esso tiene conto in particolare: a. dell’affidabilità degli autocontrolli già effettuati dall’azienda; b. dei rischi constatati in materia di assemblaggio, di taglio, di rispetto delle denominazioni e designazioni;

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c. degli antecedenti dell’azienda controllata per quanto riguarda il rispetto della legislazione; d. della dimensione e dell’attività dell’azienda; e. della varietà dei vini commercializzati; f. della presenza di vini esteri; g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre per- sone; h. di ogni sospetto fondato di infrazione alla legislazione; i. delle condizioni meteorologiche particolari; j. della formazione delle persone responsabili della tenuta della contabilità di incantinamento. 3 Le aziende che elaborano uva propria, vendono solo i loro prodotti e acquistano annualmente al massimo 20 hl dalla stessa regione di produzione, sono classificate di regola in una categoria di rischio bassa. 4 L’organo di controllo preleva campioni ufficiali in virtù delle disposizioni degli articoli 40–52 dell’ordinanza del 16 dicembre 20168 sull’esecuzione della legisla- zione sulle derrate alimentari. Invia i campioni ai laboratori giusta l’articolo 39 di tale ordinanza. 5 In caso di contestazione l’organo di controllo dispone i provvedimenti necessari ed esercita il diritto di querela giusta l’articolo 172 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.

Art. 35a Altri obblighi dell’organo di controllo L’organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi: a. riceve le schede delle forniture di cui all’articolo 30 o se le procura presso i Cantoni, tiene un elenco delle aziende che praticano il commercio di vino e informa l’UFAG al riguardo. Per l’identificazione delle aziende utilizza l’IDI o il RIS; b. notifica le infrazioni constatate e i provvedimenti adottati all’UFAG, all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria nonché al ser- vizio cantonale competente preposto al controllo delle derrate alimentari; c. riceve gli inventari delle aziende, li riassume e trasmette il risultato all’UFAG al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente; d. allestisce, secondo le prescrizioni dell’UFAG, un rapporto annuo con i risul- tati dettagliati dei controlli e lo presenta all’UFAG entro la fine di marzo dell’anno seguente; e. informa l’opinione pubblica, nella forma adeguata, sui risultati dei controlli;

8 RS 817.042

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f. presenta all’UFAG, su domanda, altri resoconti richiesti e gli trasmette tutti i documenti di cui dispone o ai quali ha accesso;

Art. 36 Organo di controllo

1 L’esecuzione del controllo del commercio del vino è affidata alla fondazione

«Controllo svizzero del commercio dei vini».

2 L’UFAG stipula un accordo di prestazione con l’organo di controllo. L’accordo

disciplina in particolare gli obblighi dell’organo di controllo, la portata dell’accre- ditamento, la vigilanza, la protezione dei dati nonché gli oneri relativi alle ispezioni e la disposizione di provvedimenti.

Art. 38 Spese di controllo ed emolumenti 1 Le spese per i controlli eseguiti dall’organo di controllo sono a carico degli assog- gettati al controllo. 2 L’organo di controllo stabilisce una tariffa degli emolumenti. La stessa dev’essere approvata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). 3 I costi delle analisi dei campioni prelevati dall’organo di controllo sono assunti dall’organo di controllo. Se le analisi danno adito a contestazioni i rispettivi costi sono a carico dell’azienda controllata.

Art. 39 Abrogato

Art. 40 Collaborazione tra l’organo di controllo e le autorità 1 L’organo di controllo trasmette immediatamente, su domanda, tutte le informazioni utili ai servizi federali e cantonali. 2 Esso annuncia alle autorità competenti tutte le osservazioni su infrazioni alla legislazione agricola o sulle derrate alimentari. 3 L’Amministrazione federale delle dogane comunica all’organo di controllo i dati relativi allo sdoganamento necessari ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza. 4 I servizi federali e cantonali forniscono all’organo di controllo, su sua domanda, ogni informazione utile alla sua attività.

Art. 41 Vigilanza L’organo di controllo sottostà alla vigilanza del DEFR.

Art. 47 Esecuzione 1 L’UFAG esegue la presente ordinanza per quanto altri organi non ne siano incari- cati.

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2 L’organo di controllo di cui all’articolo 36 esegue, nel quadro dei controlli del commercio dei vini, gli articoli 19, 21–24, 34–34d.

3 Esso adotta in particolare i seguenti provvedimenti:

a. ordine di ripristino della conformità di un prodotto alla legislazione sul vino; b. declassamento giusta l’articolo 27; c. ordine concernente la tenuta di una contabilità di cantina secondo l’arti- colo 34a.

Art. 48a Disposizioni transitorie della modifica del 18 ottobre 2017 1 I Cantoni devono disporre al più tardi dal 1° gennaio 2020 di un sistema informati- co che corrisponda alle disposizioni di cui agli articoli 24b, 30, 30a e 30b. Fintanto che il Cantone non adempie alle disposizioni di cui agli articoli 24b, 30, 30a e 30b, i vinificatori sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 29 nel tenore previgente. 2 Gli organi di controllo del commercio dei vini sotto la responsabilità dei Cantoni, riconosciuti come equivalenti dall’UFAG, possono esercitare la loro attività di con- trollo secondo il diritto federale previgente al più tardi fino al 31 dicembre 2018. Le aziende finora ad essi subordinate sottostanno, al più tardi dal 1° gennaio 2019, all’organo di controllo di cui all’articolo 36.

II L’allegato 1 è modificato come segue: La voce «Œil-de-Perdrix» è modificata come segue:

Espressione Definizione

Œil-de-Perdrix Vino rosato a denominazione di origine controllata ottenuto da uve della varietà Pinot nero. Può contenere esclusivamente Pinot grigio o Pinot bianco nella misura del 10 per cento al massimo.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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